F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008 Procedimento disciplinare a carico di MARCO NAPPI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008
Procedimento disciplinare a carico di MARCO NAPPI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Nappi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, e 8 del
Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del
Settore Tecnico per aver svolto attività, nella stagione sportiva 2006-2007, sia pur non
ufficiale, per conto e, comunque, nell’interesse della Società ASD Figenpa, pur essendo
tesserato per la Società AC Internazionale Genova, nello specifico proponendo in più
occasioni ad alcuni giocatori delle leve giovanili della AC Internazionale Genova di
lasciare detta squadra per iscriversi alla Scuola Calcio della suddetta ASD Figenpa;
- valutata preliminarmente la nota del nominato difensore avv. Mascia pervenuta a questa
Commissione in data odierna con cui, pur dandosi atto della possibilità di intervenire
all’udienza di quest’oggi, se ne richiede il differimento motivato sulla circostanza della
pretesa, irrituale comunicazione, della contestazione e della fissazione del dibattimento
effettuata alla residenza del deferito anziché nel domicilio eletto presso il medesimo
difensore;
- ritenuto di non condividere il rilievo che precede a mente dell’art. 38 comma 8 lettera
d) del C.G.S.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi sei;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 16/01/2008
Ritenuto che:
- quanto al contestato proselitismo le prove raccolte dalla Procura Federale appaiono
circostanziate ed attendibili, in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla
signora Canevari - Traldi che il deferito non è stato in grado di contrastare
efficacemente, secondo le quali nell’aprile 2007 la stessa venne contattata
personalmente da Nappi per essere indotta ad iscrivere il proprio figlio alla Scuola
Calcio ASD Figenpa che il medesimo Nappi stava per fondare;
- risulta ammessa dal deferito, nelle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini,
l’organizzazione, nel giugno 2007, di due campi scuola calcistici estivi, circostanza
questa neppure negata nella successiva memoria difensiva inviata il 16/01/2008;
- per quanto precede non è necessario acquisire le prove per testi richieste genericamente
dal deferito e non accompagnate neppure da un principio di prova;
- deve essere apprezzata la peculiarità della fattispecie che attenua la responsabilità del
deferito da collocarsi in un ambito temporale assai ristretto in relazione a due singoli e
circoscritti episodi
P.Q.M.
dichiara il sig. MARCO NAPPI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21/04/2008.