F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008 Procedimento disciplinare a carico di MARCO NAPPI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008 Procedimento disciplinare a carico di MARCO NAPPI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Nappi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, e 8 del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività, nella stagione sportiva 2006-2007, sia pur non ufficiale, per conto e, comunque, nell’interesse della Società ASD Figenpa, pur essendo tesserato per la Società AC Internazionale Genova, nello specifico proponendo in più occasioni ad alcuni giocatori delle leve giovanili della AC Internazionale Genova di lasciare detta squadra per iscriversi alla Scuola Calcio della suddetta ASD Figenpa; - valutata preliminarmente la nota del nominato difensore avv. Mascia pervenuta a questa Commissione in data odierna con cui, pur dandosi atto della possibilità di intervenire all’udienza di quest’oggi, se ne richiede il differimento motivato sulla circostanza della pretesa, irrituale comunicazione, della contestazione e della fissazione del dibattimento effettuata alla residenza del deferito anziché nel domicilio eletto presso il medesimo difensore; - ritenuto di non condividere il rilievo che precede a mente dell’art. 38 comma 8 lettera d) del C.G.S.; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 16/01/2008 Ritenuto che: - quanto al contestato proselitismo le prove raccolte dalla Procura Federale appaiono circostanziate ed attendibili, in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla signora Canevari - Traldi che il deferito non è stato in grado di contrastare efficacemente, secondo le quali nell’aprile 2007 la stessa venne contattata personalmente da Nappi per essere indotta ad iscrivere il proprio figlio alla Scuola Calcio ASD Figenpa che il medesimo Nappi stava per fondare; - risulta ammessa dal deferito, nelle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini, l’organizzazione, nel giugno 2007, di due campi scuola calcistici estivi, circostanza questa neppure negata nella successiva memoria difensiva inviata il 16/01/2008; - per quanto precede non è necessario acquisire le prove per testi richieste genericamente dal deferito e non accompagnate neppure da un principio di prova; - deve essere apprezzata la peculiarità della fattispecie che attenua la responsabilità del deferito da collocarsi in un ambito temporale assai ristretto in relazione a due singoli e circoscritti episodi P.Q.M. dichiara il sig. MARCO NAPPI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21/04/2008.
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