F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIANFRANCO FERRARI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008
Procedimento disciplinare a carico di GIANFRANCO FERRARI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti e della circostanza delle mancate
deduzioni difensive del deferito;
- considerato che il sig. Ferrari è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, coma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico per aver svolto doppia attività nella stagione sportiva 2006-2007, prima per la
Società AS Solignano come allenatore regolarmente tesserato e, successivamente, per
la Società ASD Begonia, come allenatore di fatto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi sei
Visto:
- la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale LND
Emilia Romagna del 18/02/2008 (CU n. 33 del 20/02/2008 del Comitato Regionale
LND dell’Emilia Romagna) e ritenuto di non poter che condividerne le motivazioni
P.Q.M.
dichiara il sig. GIANFRANCO FERRARI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21/08/2008.