F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO GALIA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 83 del 21 febbraio 2008
Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO GALIA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Galia è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto quietanza liberatoria alla Società
Calcio Como Spa, pur non essendo stato interamente pagato, consentendo così alla
stessa di iscriversi al campionato 2004-2005 senza averne alcun titolo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di anni due;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 31/01/2008, confermata
integralmente all’odierna udienza dal suo avvocato difensore, come da separato
verbale.
Premesso che la Procura federale ha deferito l’allenatore Galia per la sola violazione dell’art. 1
del CGS;
Assunto pertanto che, in questi limiti, occorre vagliare il comportamento del deferito che si
concretizza nel rilascio della liberatoria alla Società Como Calcio per la stagione sportiva
2003/2004 in seguito al rilascio di un assegno bancario dell’importo di 4.873,00€ che è poi
risultato privo di provvista come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, sulla base del
fatto che il Galia ha poi richiesto di insinuarsi al passivo del fallimento della Società Como
Calcio anche per una somma esattamente corrispondente all’importo di tale assegno bancario;
Ritenuto dunque che sussista la violazione dell’art. 1 del CGS giacché il comportamento del
deferito non può essere definito correttamente improntato ai doveri di diligenza, correttezza e
probità posto che la liberatoria in favore delle società sportive presuppone necessariamente la
verifica dell’effettivo, preventivo pagamento a prescindere dalle modalità con cui questo viene
effettuato;
Considerato che l’eccezione di prescrizione, ex art. 18 comma 4 del previgente CGS, sollevata
dalla difesa del deferito non rileva nel caso concreto giacché i fatti addebitati prescindono da
una connessione con la fattispecie tipica della regolarità o meno dell’accordo economico;
Valutata, peraltro, la peculiarità del caso data dalla esiguità dell’importo e dalla unicità del
comportamento
P.Q.M.
dichiara il sig. ROBERTO GALIA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/2008.