Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 106/C del 3 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. E DEL SIG. ANTONIO CASSANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA STESSA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 106/C del 3 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. E DEL SIG. ANTONIO CASSANO,
ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA STESSA.
- Vista la delibera del Consiglio Federale dell’11/9/2003 pubblicata sul C.U.
n.75/A dell’11/9/2003;
- vista la delibera del Presidente Federale del 17/9/2003 pubblicata sul C.U.
n.80/A di pari data;
- visto il deferimento effettuato dal Procuratore Federale nei confronti del sig.
Antonio Cassano e della società A.C. Martina S.r.l., a questa Commissione
Disciplinare;
- vista la contestazione per violazione art.27 commi 1) e 2) della Statuto
Federale e art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva
conseguentemente effettuata in data 5/9/2003 dal Presidente della
Commissione Disciplinare;
- vista l’istanza presentata dalla società A.C. Martina S.r.l. e dal sig. Antonio
Cassano quale vice presidente della stessa società, tendente ad ottenere la
concessione dell’amnistia;
rilevato
a) che la società ha prodotto sentenza (10475/03) del T.A.R. del Lazio
(Sez. III ter) che pronunciando sul ricorso 8643/03, oggetto della
contestazione, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse a seguito di rinuncia effettiva da parte della società A.C. Martina
S.r.l. che ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia contendente;
b) che sussistono le condizioni richieste dalla detta delibera del
Presidente Federale del 17/9/2003 (Com. Uff. n.80/A);
c) che l’applicazione dell’amnistia alla violazione di cui all’art.27 comma 2)
dello Statuto Federale fa venir meno anche, per connessione, la violazione di
cui all’art.1 comma 1) del C.G.S.
d i c h i a r a
di non doversi procedere nei confronti del sig. Antonio Cassano, allora vice
presidente della società A.C. Martina S.r.l. e della medesima società, per
amnistia.
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