Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 124/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI LEONARDO PICCININI E GIAN MARIO CONSONNI RISPETTIVAMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE E COLLABORATORE SOCIETA’ F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 124/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEI SIGG.RI LEONARDO PICCININI E GIAN MARIO CONSONNI
RISPETTIVAMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE E COLLABORATORE
SOCIETA’ F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 28/10/2003
foglio 598/145PF/EF/MM, in data odierna viene contestata ai sigg.ri Leonardo
Piccinini e Gian Mario Consonni, rispettivamente legale rappresentante
e collaboratore della società Alzano 1909 Virescit,
la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva il primo
per aver chiesto, nella nota depositata in giugno 2003 per il calcio mercato dal
3 al 14 luglio 2003, che il Consonni venisse accreditato per partecipare alla
prima fase del calcio mercato con qualifica di direttore sportivo ed il secondo
per aver controfirmato, senza averne titolo.
Nelle proprie controdeduzioni la società Alzano 1909 Virescit
rappresenta in sintesi che :
- il sig. Gian Mario Consonni aveva nel periodo in parola unicamente mansioni
di natura interna e/o di mera segreteria, senza investitura ufficiale in
rappresentanza del club né quale direttore sportivo;
- che solo per mero errore materiale egli è stato inserito negli elenchi ufficiali
per la campagna di trasferimento 2003, laddove parallelamente risulta in altro
atto quale responsabile del settore giovanile;
- che in concreto egli non ha mai svolto operazioni di compravendita e che la
società non è mai stata coinvolta in trattative dallo stesso portate avanti;
- che tale attività è stata in ogni caso marginale per contenuti e per durata
temporale.
L’istanza si conclude con una richiesta di sanzione minima avuto
riguardo alla assoluta buona fede dimostrata.
Alla riunione odierna sono presenti in rappresentanza della Procura
Federale l’avv. Mario Taddeucci Sassolini; l’avv. Mattia Grassani quale
difensore della società ed il Consonni.
Il primo, in sintesi, sottolinea che le risultanze di fatto dimostrano
inequivocabilmente l’errore commesso dalla società circa la presenza del
Consonni quale diretto partecipante al mercato, così richiedendo per il
Piccinini e per il Consonni stesso la inibizione fino al 14/01/2004.
Quest’ultimo rappresenta che il proprio errore sarebbe stato
determinato da ingenuità, avendo egli firmato in buona fede pur essendo
responsabile del settore sportivo giovanile.
Inoltre la concreta partecipazione al mercato sarebbe solamente di un giorno.
L’avv. Grassani nel proprio intervento sottolinea che rispetto ad altre
società già deferite e sanzionate per le stesse ragioni, la situazione sarebbe
qui diversa atteso che è mancato nella circostanza qualunque beneficio, non
essendo stato concluso alcun contratto. La F.C. Alzano 1909 Virescit S.p.a. è
infatti società inattiva.
A fronte dunque di una ammessa violazione oggettiva, il legale richiede
l’applicazione della sanzione minima sia nei confronti del Piccinini, che versa
in sostanziale posizione di liquidatore, sia dello stesso Consonni.
Questa Commissione Disciplinare, avuto riguardo alle circostanze
oggettive così come espresse nella relazione della Procura Federale, della
posizione giuridica della società Alzano 1909 Virescit, delle indicazioni del
dirigente Piccinini e della partecipazione al calciomercato del Consonni, li
ritiene comunque responsabili.
Essendo essi al momento non tesserati, la sanzione si intende a
decorrere dal momento in cui mutassero la propria condizione giuridica
soggettiva.
Per i motivi la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di infliggere la sanzione dell’inibizione per 15 giorni ai sigg.ri Leonardo
Piccinini e Gian Mario Consonni a decorrere da quando assumeranno la
qualifica di tesserato.
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