LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 19 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 16 bis delle NOIF; Sig. Franco DAL CIN: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 16 bis comma 2 lett. a) e comma 3 delle NOIF e art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta; Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 19 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Maurizio ZAMPARINI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 16 bis delle NOIF;
Sig. Franco DAL CIN: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. PALERMO: violazione art. 16 bis comma 2 lett. a) e comma 3 delle NOIF e art. 2
comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta;
Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.
La Commissione, accogliendo la richiesta di differimento avanzata dei deferiti Maurizio
Zamparini e Soc. Palermo, dovuta ad impedimento personale del primo, rinvia la
discussione alla riunione del 10 luglio 2003 alle ore 9.30, nulla opponendo la Procura
Federale.
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