LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 19 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alberto FONTANA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. (Attività di Agenti Calciatori).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 19 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Alberto FONTANA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. (Attività di Agenti Calciatori).
Il procedimento
Con provvedimento del 23/4/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Alberto Fontana, tesserato per la Soc. Torino, per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che la revoca e la disdetta non
sarebbero state inviate alla Commissione Agenti di Calciatori ed alla Federazione per un
mero errore interno della segreteria dei due procuratori, tra i quali esiste uno “stretto
rapporto di collaborazione professionale”. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento
dagli addebiti contestati e in subordine l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è intervenuto il rappresentante della Procura Federale ed ha chiesto
la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 4.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Fontana è
censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Fontana in data 11/8/2002 ha conferito incarico all’Agente
Roberto Florio e che, in seguito, senza aver dato disdetta, né revocato tale incarico, ne ha
rilasciato uno nuovo all’Agente Federico Pastorello.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
La circostanza che la revoca e la disdetta non siano state effettuate secondo l’art. 11 del
Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori a causa di un mero errore
interno della segreteria dei due procuratori non appare sufficiente a far venire meno la
responsabilità del Fontana. Né la dichiarazione in data 26/5/2003 firmata da ambedue gli
agenti si può configurare come adempimento di quanto previsto dall’articolo citato.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 a Alberto Fontana.
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