LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 3/6/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 3/6/03). Il procedimento. Con provvedimento del 5 giugno 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell’art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive. In conseguenza si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione di due mesi per il Gaucci e di € 10.000,00 per la Soc. Perugia. E’ comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport – Stadio” e “Gazzetta dello Sport” in data 3 giugno 2003, sono censurabili. Le affermazioni dell’incolpato (“la colpa è anche mia, perché ho votato a favore di questa Federazione e della sua presidenza, anzi sarebbe meglio dire padronanza”; “qui c’è uno solo che comanda”; “certe squadre dovevano avere la precedenza”; “quello che è successo con il Siena e il ribaltamento della sentenza della CAF ha superato ogni limite”; “nel calcio ormai non ci sono più regole”; “quelle società che si sono lamentate sono state regolarmente punite”; “la verità è che la Federazione non esiste, c’è solo un padrone che comanda e che dispone”; “non c’è più giustizia, non c’è più legge, bisognerebbe cambiare tutto”; “domenica la Sambenedettese era impegnata nello spareggio per la C1 ed ero sicuro che avrebbero cercato di mettere i bastoni tra le ruote all’altra società del Gruppo. E così è stato”; “nel momento in cui il Catania ha presentato il ricorso al TAR, avevo messo in preventivo un’altra epurazione da parte del Palazzo, che è gestito da un padrone”;) assumono una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, arrivando a sostenere la volontà di penalizzare una Società a vantaggio di altre e così negando l’imparziale applicazione delle regole e la correttezza dello svolgimento del campionato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell’ambito della Società, nonché della assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 20.000,00 a Luciano Gaucci e quella dell’ammenda di € 20.000,00 alla Soc. Perugia.
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