LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – pubbl. su www.lega-calcio.it DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GAUCCI – Presidente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 28/5/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – pubbl. su www.lega-calcio.it DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 28/5/03). Il procedimento Con provvedimento del 30 maggio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Gaucci, Amministratore Unico della Soc. Catania, per violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell’art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4, ed art. 4, comma 5 del C.G.S., per i fatti contestati al suo Amministratore Unico. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampe non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive. In conseguenza si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’affermazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di mesi due di inibizione per il Gaucci e di € 10.000,00 per la Soc. Catania. E’ comparso altresì il difensore dei deferiti il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Secolo XIX” in data 28 maggio 2003, sono censurabili. Il contenuto letterale e il tenore complessivo delle affermazioni dell’incolpato (“è stato tutto un campionato pro-Napoli, pro-rigori al Napoli”; “l’unica intenzione è di salvare una piazza importante come quella partenopea”; “perché vogliono cacciare in C il Catania, una città del Sud”; “con tutti questi cambiamenti in corsa nessuna società ha avuto la possibilità di programmare”) assumono una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, arrivando a sostenere volontà di penalizzare una Società a vantaggio di altre e così negando l’imparziale applicazione delle regole e la correttezza dello svolgimento del campionato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell’ambito della Società, nonché della assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 10.000,00 a Riccardo Gaucci e quella dell’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Catania.
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