LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 30/6/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma
3 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2, art. 4 comma 5 e art. 16
comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del
30/6/03).
Il procedimento.
Con provvedimento del 3 luglio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3,
comma 1, dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel
corso di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di
persone e organismi operanti nell’ambito federale ed idonee a negare la regolarità delle gare
ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Perugia per violazione dell’art. 3,
comma 2, dell’art. 2, comma 4, e degli artt. 4, comma 5 e 16, comma 3, del C.G.S. per
responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di
stampa non avrebbero valenza offensiva e lesiva, in quanto esprimerebbero soltanto
valutazioni tecnico-sportive nell’ambito dell’esercizio della legittima facoltà di critica,
anche se caratterizzata da toni forti e/o ironici, ma mai offensivi e/o irriguardosi. In secondo
luogo, la difesa rileva come non sia stata in alcun modo considerata la particolare
delicatezza del momento in cui tali giudizi sono stati resi, nonché l’enfasi attribuita dalla
stampa a tali dichiarazioni..
In conseguenza, si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati e in via subordinata,
tenuto conto della recidiva contestata, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura
dell’ammenda pari a € 5.000,00 ciascuno.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
per quattro mesi per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 50.000,00 per la Soc. Perugia.
E’ comparso il difensore degli incolpati per il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione.
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci
riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport”, “Tuttosport”,
“Corriere della Sera”, “Il Messaggero” in data 30 giugno 2003, sono censurabili.
Le affermazioni dell’incolpato:
1. “Ha inventato il quarto grado di giudizio per affondare il Catania e tutelare i suoi
interessi, una cosa mai vista”;
2. “…Ora ne vuole inventare un’altra, il riesame della vicenda Catania da parte della
C.A.F.”;
3. “…Ha perso ovunque e ora riconvoca la C.A.F. per Venezia-Catania…Ma il
giudice Martellino e gli uomini della C.A.F. non sono burattini. E’ lui che l’ha
delegittimata, la C.A.F., inventando un altro grado di giudizio. Ora vuole portarmi
all’arbitrato del Coni, ma quella è una trappola”;
4. “…E’ arrogante, prepotente, scorretto, cura solo negli interessi della sua banca”;
5. “…che si inventa un quarto grado di giudizio e che lo ha costretto a ricorrere alla
giustizia amministrativa”.
assumono - a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento, che, seppur aspre
nei toni, risultano rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica - una chiara valenza
offensiva tale da ledere il prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro
rappresentanti, insinuando che il Presidente della Federcalcio tenderebbe a tutelare i propri
interessi a scapito di quelli del Catania, nonché avrebbe il potere di incidere sulle sentenze
della C.A.F. e di delegittimare la stessa C.A.F., inventandosi un quarto grado di giudizio
così da compromettere la correttezza dello svolgimento del campionato.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica
del Gaucci nell’ambito della Società, nonché della presenza di precedenti specifici per
l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 45
giorni a Luciano Gaucci e quella dell’ammenda di € 20.000,00 alla Soc. Perugia.
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