LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 10 luglio 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 16 bis delle NOIF; Sig. Franco DAL CIN: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 16 bis comma 2 lett. a) e comma 3 delle NOIF e art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta; Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 10 luglio 2003– pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 16 bis delle NOIF; Sig. Franco DAL CIN: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 16 bis comma 2 lett. a) e comma 3 delle NOIF e art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta; Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta. Con provvedimento del 14/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo (già Presidente della Soc. Venezia), la Soc. Palermo, Franco Dal Cin, Amministratore Unico della Soc. Venezia e la Soc. Venezia per rispondere: il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 16 bis N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due Società di capitali esercenti attività calcistica a livello professionistico (Venezia e Palermo), militanti nello stesso campionato; la seconda, della violazione dell’art. 16 bis, comma 2 lett. a) e comma 3 N.O.I.F. (c.d. illecito amministrativo), nonché dell’art. 2, commi 4 C.G.S. (responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente); il terzo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità); la quarta, dell’art. 2, commi 4 C.G.S. (responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente). I fatti posti a base del deferimento sono stati analiticamente descritti nella relazione dell’Ufficio Indagini 10/3/03 e possono essere così sinteticamente riassunti: a) in data 29/7/02 Zamparini, essendo già proprietario della Soc. Venezia, acquistava dalla SDS, Servizi dello Sport srl il 99,99% delle azioni della U.S. Città di Palermo spa al prezzo di € 5.164.570,00, impegnandosi a far sì che la Soc. Palermo estinguesse per l’importo di € 9.813.000,00 (prevalentemente debiti di natura fiscale e previdenziale) parte dello sbilancio passivo (€ 13.473.000,00) della situazione economica e patrimoniale di detta Società al 30/6/02 (all. 151); b) in data 5/8/02 la Maurizio Zamparini e C. Sapa (in persona di Maurizio Zamparini, Presidente del consiglio degli accomandatari) cedeva a Venice Holding spa, già Campagna Group srl (in persona dell’amministratore unico Alessandro Castellini, commercialista di fiducia di Zamparini) il 95% delle quote della Soc. Venezia al prezzo provvisoriamente determinato in € 5.100.000,00 ma da rideterminarsi in via definitiva sulla base della situazione patrimoniale della Società Venezia aggiornata al 30/8/02, con obbligo per la venditrice di provvedere entro giorni 90 alla redazione di detta situazione patrimoniale e di darne quindi comunicazione alla acquirente, ed obbligo di quest’ultima di corrispondere il relativo prezzo entro giorni 5 dalla comunicazione (all. 5). Il restante 5% delle quote della Soc. Venezia continuava invece ad essere detenuto da Andrea Zamparini (figlio di Maurizio Zamparini); c) sempre in data 5/8/02, la Banca Antonveneta rilasciava a favore della Maurizio Zamparini e C. garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, in relazione all’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’acquirente delle quote della Soc. Venezia, fino a concorrenza del massimale globale di € 5.100.000,00, e con validità fino al 4/10/02 (all. 26). Tale garanzia veniva a cessare, senza escussione in data 28/10/02, come da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Maurizio Zamparini e C. (CHI E’?) (all. 29); d) ancora il 5/8/02 il Castellini rilasciava a sua volta a Antonveneta “fideiussione specifica limitata” a favore di Venice Holding a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla fideiussione indicata sub c) (all. 27). Contestualmente il Castellini, quale amministratore unico di Campagna Group srl (poi trasformatasi in Venice Holding), costituiva in pegno a favore della banca un prestito obbligazionario di € 450.000,00 (all. 28). Tale garanzia pignoratizia veniva ritirata in data 6/11/02 (all. 30); e) nel settembre 2002 veniva avviata una trattativa per l’ulteriore cessione delle quote della Soc. Venezia dalla Venice Holding alla Offerte srl. Il consulente di quest’ultima, rag. Antonio Introini, sentito dall’Ufficio Indagini il 24/1/03 (all. 24), ha riferito di aver trattato esclusivamente con Castellini (amministratore unico di Venice Holding) ma di aver ricevuto in data 7/10/02 un fax del Castellini attestante l’interessamento di Zamparini nelle trattative in corso, trattative poi non andate a buon fine; f) in data 23/10/02 veniva stipulato tra Alessandro Castellini (in rappresentanza di Venice Holding nonché di Andrea Zamparini) e Claudio Carrano un contratto preliminare (all. 14) avente ad oggetto la cessione del 100% delle quote della Soc. Venezia alle seguenti condizioni: il prezzo di cessione era determinato in € 5.500.000,00 ma quantificabile in realtà, previa deduzione dei debiti assunti, in € 950.150,00 da corrispondersi, quanto a € 75.000,00 alla firma del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, quanto a € 417.575,00 entro il 30/6/03, quanto al € 417.575,00 entro il 31/12/03; il saldo doveva essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa; il rogito definitivo doveva essere stipulato entro il 30/12/02; la promittente si impegnava a coprire perdite emergenti di bilancio al 30/6/02 della Soc. Venezia mediante versamenti in conto capitale; la stessa parte si impegnava a convocare entro il 30/12/02 assemblea ordinaria della Soc. Venezia 1 Gli allegati richiamati nel presente provvedimento seguono la numerazione utilizzata dalla relazione dell’Ufficio Indagine del 10 marzo 2003. per la nomina del consiglio di amministrazione e del Presidente (nella persona del Carrano). Dall’audizione di Carrano da parte dell’Ufficio Indagini in data 11/1/03 (all. 22) emergeva: che le trattative tra Carrano e Zamparini per la cessione del Venezia erano già state avviate nel luglio 2002, ma si erano interrotte a metà agosto allorché Castellini (commercialista di Zamparini) aveva informato Carrano dell’intervenuta cessione del Venezia “agli americani”; che per iniziativa dello stesso Zamparini le trattative erano state riprese a fine agosto allorché vi era stato, in Vergiate presso gli uffici di Zamparini, un incontro tra questi e Carrano, cui aveva partecipato anche Castellini, peraltro nella veste di semplice consulente di Zamparini, atteggiandosi invece quest’ultimo come effettivo proprietario-venditore del Venezia; che in quest’occasione era stato raggiunto l’accordo sul prezzo di cessione; che successivamente erano intervenuti vari incontri tra i legali di Carrano e Castellini per la predisposizione del testo del contratto preliminare; che in questa fase pre-contrattuale Carrano aveva ricevuto da Zamparini una telefonata in cui veniva da costui insultato ed accusato di non avere denaro a sufficienza per acquistare il Venezia; che dopo un breve periodo di sospensione delle trattative, in data 23/10/02 aveva avuto luogo la stipula del preliminare, presenti oltre a Castellini e Carrano, anche il giornalista Francioso ed il segretario del sindaco di Venezia, mentre Zamparini veniva tenuto costantemente informato per telefono; durante il successivo tragitto in auto verso la sede del Venezia per l’annuncio alla stampa della stipula del preliminare, Castellini aveva riferito di aver ricevuto una telefonata in cui Zamparini gli aveva ordinato di “fermare tutto” e di trasmettergli il testo del preliminare; che presso l’albergo Holiday Inn di Mestre vi era quindi stata un’animata conversazione telefonica tra Zamparini e Castellini all’esito della quale quest’ultimo avevano invitato Carrano a “prendere tempo”; che Carrano aveva rifiutato l’invito ed aveva dato alla stampa l’annuncio dell’acquisto del Venezia da parte sua; g) le successive iniziative di Carrano per addivenire alla stipula del rogito di cessione (culminate nell’atto di diffida 5/11/02 indirizzato dall’avv. Taglioretti, nell’interesse di Carrano, al Castellini, all.17) si scontravano con il silenzio di controparte, onde Carrano iniziava duplice contenzioso, da un lato, di natura arbitrale (notificando a Venice Holding e Andrea Zamparini in data 9/11/02 atto di nomina di arbitro e contestuale invito alla nomina di arbitro - all. 20 - affinchè fosse instaurata procedura arbitrale avente ad oggetto: la declaratoria di inadempimento della parte promittente al preliminare 23/10/02, la pronuncia di lodo che tenesse luogo ex art. 2932 c.c. del contratto definitivo di cessione delle quote del Venezia, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni), dall’altro, civile-cautelare (presentando in data 11/11/02 dinanzi al Tribunale di Padova ricorso per sequestro giudiziario - all. 21 - delle quote del Venezia di proprietà di Venice Holding e di Zamparini Andrea, sequestro che veniva concesso dal tribunale con decreto inaudita altera parte del 13/11/02 confermato, limitatamente al sequestro a carico di Venice Holding, con ordinanza 28/11/02); h) nel frattempo in data 5/11/02 la Maurizio Zamparini e C. Sapa rilasciava a Venice Holding quietanza liberatoria per il pagamento del prezzo di cessione del Venezia convenuto nell’atto 5/8/02 dando atto di aver ricevuto a saldo la somma di € 2.300.000,00 a mezzo bonifico bancario della Antonveneta (all. 7). Peraltro tale esborso era avvenuto in virtù dell’apertura di credito (scoperto di c/c) concessa a tempo indeterminato (“a revoca”) da Antonveneta a Venice Holding per € 2.000.000,00 in data 5/11/02, assistita da garanzia fideiussoria prestata dallo stesso Zamparini in pari data e per pari importo a favore della Venice Holding (all. 31). Da un documento interno di Antonveneta (all. 13) acquisito dalla Covisoc e trasmesso il 3/12/02 al Capo Ufficio Indagini (all. 2) risulterebbe uno scoperto di c/c per € 2.253.000,00 (visualizzazione posizione “fidi e garanzie” del cliente Venice Holding - gruppo Zamparini Maurizio); i) inoltre in data 6/11/02 Venice Holding, in dipendenza dell’apertura di credito di cui sopra, costituiva in pegno a favore della Antonveneta quota di nominali € 7.600.000,00 pari all’intero capitale sociale del Venezia srl (all. 9); l) con atto 6/11/02 Alessandro Castellini e Federica Castellini cedevano, il primo, a Francesco Dal Cin (già legato alla Soc. Venezia da contratto di consulenza 24/8/02 avente ad oggetto la gestione tecnico-sportiva della Società, all. 19), la seconda, a International Global Trading spa (rappresentata dal Presidente del CdA ed amministratore delegato Francesco Dal Cin) le rispettive quote di partecipazione (valori nominali di € 510,00 e € 9.690,00) nella Venice Holding srl al prezzo corrispondente ai suddetti valori nominali. Il Dal Cin, in proprio ed in rappresentanza di I.G.T., dichiarava di accettare la situazione patrimoniale di Venice Holding (anche per la parte relativa al debito verso Antonveneta assistito da pegno sul capitale sociale del Venezia srl) e della stessa controllata Venezia srl, nonché di assumere gli effetti attivi e passivi del preliminare Venice Holding – Carrano 23/10/02 (all. 12); m) con raccomandata del 7/11/02 (all. 18) Dal Cin, quale nuovo amministratore unico di Venice Holding, riscontrando la diffida Carrano 5/11/02 menzionata sub g), eccepiva la nullità del preliminare per difetto di causa ed indeterminatezza dell’oggetto e del prezzo ed invocava comunque la risoluzione del negozio medesimo per inadempimento del promissario consistito nel recare danno alla Venice Holding ed ai suoi amministratori con plurime esternazioni ai media; n) in data 29/11/02 Dal Cin poneva all’incasso gli assegni emessi da Carrano all’atto della stipulazione del preliminare per l’importo di € 75.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; o) in data 3/12/02 Carrano proponeva dinanzi al Tribunale di Padova ricorso per sequestro giudiziario degli assegni sub n). Il ricorso veniva accolto con decreto inaudita altera parte del 4/12/02; p) in data 4/12/02 Carrano presentava presso la Procura della Repubblica di Padova denuncia-querela nei confronti di Zamparini per il delitto di truffa e di Dal Cin per il delitto di appropriazione indebita, chiedendo il sequestro probatorio degli assegni sub n) (all. 23); q) sentito dall’Ufficio Indagini in data 6/3/03 (all. 32) Zamparini: riferiva di aver continuato ad interessarsi alle sorti della Soc. Venezia anche dopo la cessione delle quote della stessa a Venice Holding al solo scopo di tutelare la sua posizione di creditore di quest’ultima; precisava di non essersi intromesso nelle trattative poi sfociate nel preliminare Venice Holding – Carrano 23/10/02 ma di essersi limitato (missiva 25/10/02, all. 34) a diffidare Castellini dal cedere le quote del Venezia prima di aver provveduto al pagamento del prezzo di cui alla cessione 5/8/02; ammetteva di essersi alterato in data 23/10/02 con Castellini, appena informato della stipula del preliminare, proprio perché tale negozio pregiudicava la sua posizione creditoria verso Venice Holding; confermava di aver ricevuto a novembre 2002 da Venice Holding la somma di € 2.300.000,00 per la cessione delle quote del Venezia e precisava di aver prestato la fideiussione pro tempore di cui alla lett. h) a favore di Venice Holding al fine di garantire Antonveneta nelle more dell’iscrizione del pegno sulle quote del Venezia; aggiungeva che la fideiussione de qua era stata revocata in data 30/12/02 (all. 35). A proposito di quest’ultima circostanza si fa notare dal Procuratore Federale come la missiva Antonveneta 30/12/02 faccia salva la perdurante vigenza delle clausole 2 e 4 della fideiussione finalizzate a tutelare la banca da eventuali azioni di terzi dirette ad ottenere la restituzione di somme incassate dalla banca stessa in adempimento delle obbligazioni garantite e ad affermare l’ultrattività della garanzia per le obbligazioni del debitore principale sorte successivamente alla revoca in dipendenza dei rapporti esistenti a tale momento; r) sentito dall’Ufficio Indagini il 7/3/03 (all. 36) Dal Cin riferiva: di aver corrisposto ai Castellini il prezzo pattuito (€ 10.200,00) per l’acquisto della Venice Holding e di aver altresì rimborsato al Castellini l’importo di € 494.000,00, da costui versato a titolo di finanziamento soci a favore di Venice Holding; di non aver ancora effettuato alcun pagamento finalizzato al ripianamento dell’esposizione debitoria (€ 1.950.000,00) di Venice Holding verso Antonveneta; di aver messo all’incasso gli assegni emessi da Carrano a titolo di caparra confirmatoria (€ 75.000,00) per il contratto preliminare 23/10/02 avendo il promissario acquirente agito in giudizio per ottenere l’esecuzione di tale negozio. Sulla base di queste risultanze il Procuratore Federale ritiene: 1) che la cessione in data 5/8/02 delle quote della Soc. Venezia dalla Maurizio Zamparini e C. Sapa alla Venice Holding non sia stata seguita da alcun flusso monetario effettivo in quanto il bonifico di € 2.300.000,00 in data 5/11/02 è stato effettuato in forza di un’apertura di credito concessa da Antonveneta a Venice Holding per € 2.000.000,00 ed assistita da garanzia fideiussoria di pari importo prestata (sine die) dallo stesso venditore Zamparini (e non venuta meno con la “revoca” 30/12/02 menzionata sub q), nonché da pegno iscritto sull’intero capitale sociale del Venezia Calcio; 2) che Zamparini abbia continuato a comportarsi come proprietario effettivo della Soc. Venezia interessandosi personalmente della situazione patrimoniale della stessa e partecipando direttamente alle trattative di ulteriore cessione avviate con Introini (per Offerte srl) e con Carrano; 3) che meramente apparente sia stata pure la successiva cessione 6/11/02 (di Venice Holding e, di conseguenza, della controllata Venezia srl) a favore di International Global Trading spa e di Francesco Dal Cin, in considerazione dell’irrisorio prezzo pattuito (€ 10.200,00) e della permanenza sia della garanzia fideiussoria personale dello Zamparini, sia della garanzia pignoratizia sulle quote della Soc. Venezia in dipendenza dell’apertura di credito di € 2.000.000,00 concessa da Antonveneta a Venice Holding; 4) che pertanto i trasferimenti della Soc. Venezia prima a Venice Holding e poi a International Global Trading spa e Dal Cin non abbiano comportato un reale passaggio di proprietà, continuando Zamparini a detenere il controllo della Soc. Venezia per interposte persone e Società, con conseguente violazione del disposto dell’art. 16 bis N.OI.F. di cui devono essere chiamate a rispondere sia Zamparini, sia la Soc. Palermo; 5) che Dal Cin debba invece rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. (con conseguente responsabilità diretta della Soc. Venezia di cui egli è amministratore unico) per essere intervenuto nell’operazione di cessione di Venice Holding al solo di fine di consentire a Zamparini di conservare il controllo effettivo del Venezia, come dimostrato dalle circostanze esposte sub 3) e dal mancato adempimento (a tutto il 7/3/03) delle obbligazioni assunte da Venice Holding verso Antonveneta. Nei termini stabiliti dall’atto di contestazione degli addebiti, Dal Cin e la Soc. Venezia hanno fatto pervenire memoria difensiva assumendo come il prezzo stabilito nell’atto di cessione 6/11/02 (€ 10.200,00) sia del tutto congruo atteso che: a) Dal Cin si è espressamente assunto il rischio della controversia con cui Carrano rivendica la proprietà delle quote del Venezia costituente l’unico bene patrimoniale di Venice Holding; b) è improponibile il confronto col diverso prezzo (€ 5.500.000,00) stabilito nel preliminare Venice Holding – Carrano 23/10/92, posto che il pagamento di tale importo avrebbe dovuto aver luogo quasi interamente a mezzo estinzione dei debiti verso terzi della Soc. Venezia. Osservano inoltre gli incolpati che Zamparini aveva tutto l’interesse a prestare fideiussione per l’apertura di credito di € 2.000.000,00 concessa da Antonveneta a favore di Venice Holding, avendo l’originario proprietario del Venezia necessità di liberarsi da ogni vincolo con tale Società. Quanto al pegno sulle quote del Venezia osservano che tale garanzia è stata iscritta in un momento successivo al sequestro giudiziario ottenuto da Carrano nei confronti di Venice Holding, con la conseguenza che in caso di esito vittorioso della causa promossa da Carrano allo stesso non potrebbe essere opposto il pegno costituito a favore di Antonveneta (che di conseguenza si è trovata nella necessità di non poter liberare Zamparini dall’obbligazione fideiussoria assunta nelle more del consolidamento del pegno). Infine rilevano gli incolpati come il debito di Venice Holding verso Antonveneta sia oggi controgarantito personalmente da Dal Cin mediante deposito di un libretto nominativo di € 2.000.000,00 presso lo stesso istituto bancario. Chiedono pertanto di essere prosciolti da ogni addebito. All’odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a Zamparini, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di un anno ex art. 16bis delle NOIF; alla Soc. Palermo quella dell’ammenda di € 20.000,00 ex art. 16bis delle NOIF; a Dal Cin, quella dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di sei mesi ex art. 1 comma 1 C.G.S.; alla Soc. Venezia quella dell’ammenda di € 10.000,00 ex art. 2 comma 4 C.G.S. Sono comparsi altresì il sig. Maurizio Zamparini, in proprio e quale Presidente della Soc. Palermo, il sig. Francesco Dal Cin, in proprio e quale Presidente del Venezia, assistito in entrambe le vesti dal proprio difensore. Il sig. Zamparini – confermando quanto dallo stesso dichiarato all’Ufficio Indagini – ha sostenuto di aver agito nella presente vicenda con la massima trasparenza, avendo avuto come obiettivi quello di evitare il contestuale controllo di due società militanti nello stesso campionato e di salvaguardare le proprie ragioni di credito nei confronti della Venice Holding, titolare delle quote della Soc. Venezia. Fin dalla cessione di tali quote in data 5/8/02, Zamparini ha sostenuto di non aver più esercitato alcun controllo sulla gestione sia sportiva che finanziaria della Soc. Venezia; di essere intervenuto nella trattativa intercorsa tra Venice Holding e il sig. Carrano solo ed esclusivamente perché preoccupato della solvibilità di quest’ultimo e del conseguente pregiudizio che tale insolvibilità avrebbe arrecato al suo credito e alle relative garanzie. Zamparini infine ha contestato la pretesa natura simulata della vendita, chiedendo il proscioglimento proprio e della Soc. Palermo. Il difensore del sig. Dal Cin e della Soc. Venezia ha ribadito quanto affermato nella propria memoria, sottolineando, in merito all’acquisto di Venice Holding da parte del Dal Cin, l’assenza di qualsivoglia motivazione della presunta simulazione. Relativamente al prezzo pattuito per tale compravendita, la difesa ne ha sostenuto la congruità in considerazione del contestuale accollo da parte dell’acquirente Dal Cin delle obbligazioni contratte da Venice Holding in dipendenza delle precedenti operazioni. Il sig. Dal Cin ha infine ribadito la correttezza del suo comportamento e, a comprova dell’avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ha prodotto documentazione bancaria (lettera Banca Antonveneta del 7/7/03 e scheda contabile interna della Venice Holding del 10/6/2003) attestante il versamento sul conto Banca Antonveneta intestato alla Venice Holding di € 2.051.000,00 effettuato dallo stesso Dal Cin a titolo “finanziamento soci”. Questa Commissione, impregiudicata ogni questione attinente al merito del procedimento, in via pregiudiziale rileva che l’atto di deferimento attiene all’”illecito amministrativo” di cui all’art. 16bis delle NOIF. Tale norma, al comma 2 lett. b), prevede come sanzione irrogabile “a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la perdita della qualità di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 9 C.G.S.”. Poiché l’art. 9 del vigente C.G.S. riguarda “Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società” e non è affatto pertinente alla fattispecie di cui all’art. 16bis delle NOIF, deve ritenersi che quest’ultima disposizione richiami invece l’art. 14 del vigente C.G.S. che, in sostituzione del “vecchio” art. 9, disciplina le “Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati”. Tra le sanzioni ivi previste non è più contemplata “la perdita temporanea della qualità di socio della società” (di cui al citato previgente art. 9). La Commissione pertanto rileva la presenza di una lacuna normativa per l’individuazione della sanzione applicabile nella fattispecie di illecito oggetto del presente deferimento, non potendo ipotizzarsi una sorta di “ultrattività” del precedente art.9 C.G.S., in palese contraddizione con l’intento del legislatore sportivo di abolire detta sanzione dal novero di quelle irrogabili nei confronti dirigenti, soci e tesserati. Né d’altro canto può ritenersi che la sanzione applicabile alla fattispecie sia quella dell’inibizione “a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale”, così come richiesto dalla Procura Federale nelle odierne conclusioni, attesa l’evidente diversità di natura e di effetti giuridici tra la sanzione di cui all’art. 9 comma 1 lett. f) del previgente C.G.S. e quella di cui all’art. 14 comma 1 lett. e) dell’attuale C.G.S. (già lett. e) del “vecchio” art. 9). Per questi motivi questa Commissione ritiene di dover investire la Corte Federale della questione come sopra prospettata, chiedendo di chiarire quale sia la sanzione applicabile alla fattispecie di “illecito amministrativo” prevista dall’art. 16bis comma 1 delle NOIF. La Commissione dispone quindi trasmettersi gli atti al Presidente Federale perché lo stesso richieda l’intervento della Corte Federale ai sensi dell’art. 22, comma1 lett. a) C.G.S. Dispone altresì la sospensione del presente procedimento.
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