LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aldo SPINELLI – Presidente Soc. Livorno; sig. Roberto SPINELLI – Presidente Soc. Alessandria – sig. Giuseppe CALANDRA – Segretario Soc. Alessandria: violazione artt. 1 comma 1, 2 commi 1 e 4 C.G.S. e 94 comma 2 NOIF; Società LIVORNO e ALESSANDRIA: violazione dell’art. 3 commi 2 e 3 C.G.S. (calciatore Omoduemuke).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aldo SPINELLI – Presidente Soc. Livorno; sig. Roberto SPINELLI – Presidente Soc. Alessandria – sig. Giuseppe CALANDRA – Segretario Soc. Alessandria: violazione artt. 1 comma 1, 2 commi 1 e 4 C.G.S. e 94 comma 2 NOIF; Società LIVORNO e ALESSANDRIA: violazione dell’art. 3 commi 2 e 3 C.G.S. (calciatore Omoduemuke). Con provvedimento del 24 febbraio 2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno, Roberto Spinelli, già Presidente della Soc. Alessandria e attualmente Amministratore delegato della Soc. Livorno, e Giuseppe Calandra, già Segretario della Soc. Alessandria, per aver posto in essere e/o consentito la predisposizione ed utilizzo di dichiarazioni mendaci mediante sottoscrizione apocrifa della firma dell’Omoduemuke (Soc. Alessandria); la falsificazione dei due moduli di trasferimento del luglio 2001; la minor retribuzione del tesserato da gennaio a giugno 2001 (Soc. Alessandria); per aver corrisposto al Gabetto, non ancora Procuratore del calciatore, somme a quest’ultimo destinate e allo stesso accreditate solo dopo l’apertura delle indagini; nonché le Società Alessandria e Livorno della violazione dell’art. 3, comma 2 e 3, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri presidenti, tesserati e collaboratori. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire, ad esclusione della Soc. Alessandria, proprie memorie difensive. In particolare, Roberto ed Aldo Spinelli, nonché la Soc. Livorno deducevano l’invalidità del deferimento sotto vari profili: per mancanza della piena prova della responsabilità/imputabilità diretta e personale, oggettiva e soggettiva di ciascun deferito; per genericità ed indeterminatezza dell’imputazione sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; per genericità, indeterminatezza e lacunosità delle indagini; per limitazione del corretto e pieno esercizio della difesa (con conseguente violazione del principio del contraddittorio tra accusa e difesa); nonché per errata indicazione delle norme di riferimento, e, infine, l’assenza di responsabilità. Più specificamente, Roberto Spinelli deduceva, oltre all’assenza di prova certa e piena della falsità delle contestate sottoscrizioni, la propria estraneità dai fatti, dal momento che dall’inizio della vicenda sino al marzo 2002 la gestione dell’Alessandria era affidata per intero al Sig. Roberto Lamanna, che ricopriva di fatto le funzioni di Consigliere Delegato, Direttore Generale e Direttore Sportivo. Irrilevante sotto il profilo disciplinare, in quanto non sanzionato e quindi non sanzionabile, sarebbe il mancato o parziale pagamento degli stipendi al calciatore nel periodo gennaiogiugno 2001. A sua volta, Aldo Spinelli deduceva il difetto di prova relativamente alla contestata responsabilità disciplinare dolosa o colposa, dal momento che mancherebbe qualsiasi prova dell’imputabilità delle falsificazioni, della eventuale consapevolezza con riferimento alla non autenticità delle firme, nonché di eventuali condotte colpose poste in essere dal deferito. Il Calandra nella propria memoria evidenziava, successivamente ad una iniziale reticenza, la propria collaborazione alla ricognizione dei fatti salienti e concorrenti all’istruttoria. Conseguentemente tutti gli incolpati chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per tre mesi sia per Roberto Spinelli, sia per Aldo Spinelli, della inibizione per due mesi per Giuseppe Calandra e della ammenda di € 2.000,00 sia per la Soc. Alessandria sia per la Soc. Livorno. Sono altresì comparsi Roberto Spinelli, Giuseppe Calandra ed il difensore di Roberto Spinelli, Aldo Spinelli e della Soc. Livorno, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, si sono riportati alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, accertata la validità del deferimento in quanto contenente tutti gli elementi per sostenere una valida incolpazione e conseguentemente una idonea difesa, rileva che allo stato non sussiste la prova piena e certa né della commissione da parte degli incolpati della condotta materiale contestata, né tantomeno della consapevolezza da parte degli stessi dell’utilizzo delle scritture recanti sottoscrizioni presuntivamente false. A ciò si aggiunga che gli incolpati non soggiacevano ad alcun obbligo di garanzia e/o di diligenza nell’accertamento della autenticità delle sottoscrizioni del calciatore. Ne deriva l’insussistenza di responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, a nulla rilevando a tal fine il concreto ruolo svolto da Roberto Spinelli all’interno della Soc. Alessandria. Per quanto riguarda poi il contestato mancato o parziale pagamento della retribuzione del calciatore, la Commissione rileva che trattasi, laddove sussistente, di inadempimento contrattuale da tutelare presso le sedi competenti e, comunque, di condotta non rientrante nell’ambito applicativo del richiamato art. 94 NOIF (il quale è diretto a prevenire eventuali accordi fraudolenti, ma giammai a sanzionare eventuali inadempimenti contrattuali). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere tutti gli incolpati dagli addebiti contestati.
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