LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Riccardo GAUCCI – Presidente Soc. Catania: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello
Statuto e art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione
delle norme federali).
Il deferimento
Con provvedimento del 30/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Riccardo Gaucci, Amministratore unico della Soc. Catania, per violazione
dell'art. 27, comma 1 e 2, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.,
nonché la Soc. Catania a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del
C.G.S.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che il Gaucci non
avrebbe in alcun modo inteso porsi in posizione antitetica rispetto ai regolamenti ed ai
principi dell’Ordinamento sportivo, in quanto l’azione giudiziaria intrapresa era diretta a
ripristinare la legalità dei principi stessi, a causa della oggettiva impossibilità di investire,
tramite ricorso interno, altri organismi dell’Ordinamento sportivo che fossero in grado di
intervenire con immediatezza sulla decisione della Corte Federale del 22 maggio 2003; in
secondo luogo, che l’azione giudiziaria sarebbe stata diretta non alla riforma, nel merito, di
una decisione assunta da Organi di giustizia sportiva, bensì al ripristino del corretto
funzionamento degli stessi, come dimostra la successiva decisione assunta, in data
1/7/2003, dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.; in terzo luogo, che il deferimento si
fonderebbe su una errata interpretazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto federale,
perché la cosiddetta clausola compromissoria, nell’imporre l’accettazione, da parte di tutti i
tesserati, delle decisioni adottate dagli organi della F.I.G.C., con conseguente divieto di
adire l’autorità giudiziaria, non si estende nel campo dei diritti indisponibili e, comunque,
in quello di posizioni soggettive per le quali non è in alcun modo configurabile la rinunzia
preventiva generale alla tutela giurisdizionale. In conseguenza, si chiede il proscioglimento
dagli addebiti contestati o, in subordine, l’applicazione della sanzione dell’ammonizione
ovvero della sanzione pecuniaria.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
per due anni per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 100.000,00 per la Soc. Catania.
Sono comparsi altresì il Gaucci e il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi contenuti nella memoria difensiva, ha insistito nelle conclusioni
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è
sanzionabile.
L’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. stabilisce quattro principi. In primo luogo, quello in
base al quale tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che,
nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri
organismi, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine,
nella qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici,
fisioterapisti, direttori sportivi o figure assimilabili, devono osservare le norme dello Statuto
stesso e le norme federali da esso richiamate o derivate (comma 1). In secondo luogo,
quello in base al quale tali soggetti, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla
Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, hanno l’obbligo di assumere in
ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i
provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi
organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle
relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico (comma 2). In terzo luogo,
quello in base al quale, salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi
ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all’elusione
dell’obbligo in questione determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della
affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche
(comma 2). In quarto luogo, quello dell’obbligo di rivolgersi alla Camera di conciliazione
ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. (comma 3 e 4).
L’art. 1, comma 1, del C.G.S., poi, dispone che coloro i quali sono tenuti all'osservanza
delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in
ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Nel caso in questione, risulta dagli atti che il Gaucci, quale legale rappresentante della Soc.
Catania, ha proposto ricorso al TAR per la Sicilia per l’annullamento del provvedimento
della Corte Federale relativo alla gara Siena-Catania del 12/4/2003, senza aver avanzato la
necessaria, preventiva autorizzazione ad adire le vie legali a norma dello Statuto.
Tale comportamento configura – come d’altronde non negato dagli stessi incolpati in sede
di dibattimento – una violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto
previsto dall'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., a nulla rilevando né la circostanza che vi
sarebbe stata una “oggettiva impossibilità di investire, tramite ricorso interno, altri organi
dell’ordinamento sportivo”, in quanto, esauriti i gradi di giustizia domestica, è sempre
possibile il ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il
C.O.N.I. (che, secondo l’art. 27 dello Statuto, ha come presupposto proprio l’esaurimento
dei rimedi interni) ovvero alla Giunta Nazionale del CONI (come successivamente adita
dalla Soc. Catania), né l’eventuale fondatezza delle pretese fatte valere in sede
giurisdizionale ovvero l’urgenza della questione, in quanto l’intento di tutela avrebbe
potuto essere perseguito previa richiesta di apposita deroga.
In relazione alla portata dei fatti, alla peculiarietà del caso e alla gravità della violazione,
che riguarda una norma fondamentale dell’ordinamento sportivo, tenuto conto della
giurisprudenza degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, nonché del
comportamento processuale del Gaucci, il quale, in sede dibattimentale, ha chiarito la
situazione nella quale si è trovato ad operare, appaiono congrue le sanzioni di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per dieci
mesi a Riccardo Gaucci e quella dell’ammenda di € 80.000,00 alla Soc. Catania.
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