LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANZARO avverso la squalifica a tutto il 28 febbraio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Girolamo MESITI (gara Catanzaro-Avellino del 7/12/05 – C.U. n. 199 del 10/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANZARO avverso la squalifica a tutto il 28 febbraio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Girolamo MESITI (gara Catanzaro-Avellino del 7/12/05 – C.U. n. 199 del 10/1/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Girolamo Mesiti, allenatore della squadra “Primavera” della Soc. Catanzaro, la squalifica a tutto il 28 febbraio 2006 per avere, al segnale di termine della gara, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario ha proposto reclamo il Mesiti, chiedendo di essere sentito in sede dibattimentale. In particolare, il reclamante contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dall’assistente dell’arbitro, assumendo che, al termine della gara in questione, in un contesto di generale nervosismo (considerata la particolare animosità del n. 11 avversario), si sarebbe limitato a mettere una mano sulla spalla di quest’ultimo per invitarlo a rientrare celermente negli spogliatoi. Da qui l’errore interpretativo dell’assistente, considerato che comunque il rientro negli spogliatoi e la successiva partenza della squadra avversaria sarebbero avvenuti in un clima di serenità e di sportività. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato. Dagli atti ufficiali – che sono fonte privilegiata di prova – risulta che effettivamente il Mesiti ha colpito con uno schiaffo un calciatore avversario. E’ incontestabile che una simile condotta è contraria ai principi di lealtà sportiva del C.G.S. Del resto la condotta del Mesiti è stata puntualmente e dettagliatamente repertata dall’assistente del direttore di gara. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dal reclamante. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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