LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 237 DEL 3 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE avverso l’inibizione a tutto il 27 febbraio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Mario Zanotti (gara Ascoli-Lecce del 22/1/06 – C.U. n. 223 del 24/1/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 237 DEL 3 febbraio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LECCE avverso l’inibizione a tutto il 27 febbraio 2006 inflitta dal
Giudice Sportivo al dirigente Mario Zanotti (gara Ascoli-Lecce del 22/1/06 – C.U. n. 223
del 24/1/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Mario Zanotti,
dirigente della Soc. Lecce, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla
F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il
27 febbraio 2006, per il comportamento tenuto durante la gara Ascoli-Lecce del 22 gennaio
2006, “perché, quale dirigente accompagnatore ufficiale, al 24° del secondo tempo,
rivolgeva ad un Assistente una frase volgarmente ingiuriosa; poi, avvicinatosi allo stesso
Assistente, calciava il pallone verso di lui, senza colpirlo; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale”, ha proposto reclamo la Soc. Lecce, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, la Soci. Lecce, dopo aver espresso “tutto il proprio rincrescimento
per l’episodio che ha coinvolto il suddetto dirigente” e dopo aver illustrato uno stato di
tensione determinato “da una situazione generale di crisi tecnica e ambientale che coinvolge
la squadra e la società da diversi mesi”, rileva in primo luogo che “il pallone calciato fuori
arrivava nelle mani del Sig. Zanotti il quale, nel protestare nei confronti dell’Assistente di
linea per non aver segnalato il fallo, lo sbatteva con un gesto di stizza sul terreno” ed, in
secondo luogo, che non vi sarebbe stato “nessun pallone calciato per colpire l’Assistente”,
tant’è che nel referto del quarto ufficiale, per descrivere l’azione, si farebbe riferimento ad un
generico lancio del pallone e non ad un “pallone calciato”.
Per questi motivi, il reclamante ritiene che la sanzione sia eccessivamente severa e comunque
sproporzionata rispetto ai fatti come realmente accaduti.
In via istruttoria, chiedeva un supplemento di rapporto, nonché l’audizione da parte della
Commissione dello stesso Sig, Mario Zanotti.
Alla riunione odierna, è comparso lo Zanotti, il quale ha ulteriormente illustrato le
argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria, ed
ha ribadito il proprio rammarico per l’accaduto, formulando le proprie scuse all’assistente in
merito al proprio comportamento.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il
gravame è parzialmente fondato.
Nessun dubbio può sussistere sia circa il contenuto offensivo della frase rivolta dallo Zanotti
all’Assistente (tra l’altro non negata neanche in sede di reclamo), sia circa la condotta
antisportiva posta in essere, che come tali vanno censurati.
Dal referto del quarto ufficiale - atto ufficiale e fonte privilegiata di prova - risulta che lo
Zanotti al 24° del secondo tempo, rivolgeva all’assistente una frase volgarmente ingiuriosa
nonché calciava verso lo stesso il pallone pur senza colpirlo.
Tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale dello Zanotti, che personalmente si è
scusato dinnanzi a questa Commissione e dell’assenza di precedenti, la Commissione ritiene
equa la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione
all’inibizione fino al 10 febbraio 2006; dispone la restituzione della tassa.
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