LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 237 DEL 3 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TREVISO avverso: la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emanuele FILIPPINI; la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio FILIPPINI; l’ammenda di € 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Treviso del 22/1/06 – C.U. n. 223 del 24/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 237 DEL 3 febbraio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TREVISO avverso: la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emanuele FILIPPINI; la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio FILIPPINI; l’ammenda di € 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Treviso del 22/1/06 – C.U. n. 223 del 24/1/06). Il procedimento Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Livorno-Treviso del 24/1/06, veniva inflitta a) al calciatore Emanuele Filippini la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione); perchè, subito dopo il fischio finale, avvicinatosi all’Arbitro, gli appoggiava le mani sul petto e gli rivolgeva parole ingiuriose e irriguardose, che ripeteva anche nel sottopassaggio verso gli spogliatoi”; b) al calciatore Antonio Filippini la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “perchè, dopo la conclusione della gara, nel sottopassaggio verso gli spogliatoi rivolgeva all’Arbitro parole ingiuriose e irriguardose”; c) alla Soc. Treviso l’ammenda di € 750,00 “per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, al 7° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta”, tutti gli interessati proponevano rituale reclamo. In particolare a sostegno del gravame, il calciatore Emanuele Filippini lamentava la mancata valutazione da parte del Giudice Sportivo delle circostanze oggettive e soggettive che avevano connotato il fatto addebitato e, escluso ogni intento violento e intimidatorio nei confronti dell’arbitro, richiedeva, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. Il calciatore Antonio Filippini, a sua volta, lamentava l’eccessiva afflittività della sanzione, chiedendo il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione, con commutazione della squalifica in una sanzione pecuniaria. La Società reclamante, infine, sosteneva che era incerta l’attribuibilità ai sostenitori trevigiani del lancio del petardo per cui richiedeva, in via istruttoria, un supplemento del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini e, nel merito, il proscioglimento. All’odierna riunione, sono comparsi Antonio ed Emanuele Filippini, il rappresentante della Società e il loro difensore, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nelle memorie difensive. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutata le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia fondato. Per quanto attiene al calciatore Emanuele Filippini, infatti, è pacifico in atti che, già diffidato (ottava sanzione), al 12° del secondo tempo veniva ammonito per giuoco scorretto nei confronti di un avversario e, al termine della gara, avvicinatosi all’arbitro, appoggiandogli le mani sul petto, gli rivolgeva una frase pesantemente ingiuriosa, reiterando la pronuncia di epiteti e parole offensive, insieme al fratello, nel sottopassaggio al rientro negli spogliatoi. Il contatto fisico con l’arbitro può non essere stato connotato da intenti aggressivi o violenti, così come sostenuto dalla reclamante, ma la Commissione ritiene che “appoggiare le mani sul petto dell’arbitro” così come refertato dal direttore di gara, costituisca comunque una condotta irriguardosa nel contesto di una ingiuriosa contestazione verbale. Per tanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi complessivamente congrua ed equa. Parimenti, per quanto attiene al calciatore Antonio Filippini, è pacifico in atti che a fine gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolse all’arbitro, urlando, reiteratamente l’epiteto ingiurioso di “disonesto” per cui la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata in quanto conforme alla previsione sanzionatoria di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. a) CGS, nulla rilevando, ovviamente, il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere. Per quanto attiene, infine, all’ammenda inflitta alla Società reclamante, la Commissione ritiene che non possa essere posta in dubbio, da un punto di vista oggettivo, la puntuale segnalazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, costituente fonte privilegiata di prova, non necessitante di ulteriori approfondimenti, e che la sanzione inflitta, attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta, sia equa e congrua. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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