LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 244 DEL 17 aprile 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 244 DEL 17 aprile 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 9.41 odierne, in ordine al comportamento del calciatore Couto Fernando Manuel (Soc. Parma) nei confronti del calciatore Chiellini Giorgio (Soc. Juventus), al 45° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, negli attimi immediatamente successivi alla battuta di un calcio d’angolo, i due calciatori, a stretto contatto, in velocità, attraversavano diagonalmente l’area di rigore; in tale frangente il Couto, con rapido movimento, alzava il braccio sinistro e colpiva al volto l’avversario che lo stava sopravanzando sulla destra; il Chiellini cadeva al suolo, rimanendovi con atteggiamento sofferente, rendendo in tal modo necessario l’intervento dei sanitari. Il gesto compiuto dal calciatore parmense (un vero e proprio pugno, e non una semplice “manata”, sferrato al volto dell’avversario) è stato palesemente intenzionale stante la innaturale dinamica del movimento e l’altezza a cui veniva portato il braccio, ed è parimenti palese l’idoneità lesiva dell’atto per la zona colpita. Il comportamento del Couto integra pertanto gli estremi di quella “condotta violenta” che rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35, n. 1-3, del CGS, in quanto “non vista” dall’Arbitro (come confermato via mail dal Direttore di gara in data odierna) e ne determina la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Couto Fernando Manuel (Soc. Parma) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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