LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.16/TB DEL 22 OTTOBRE 2008 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CATANZARO – SCAFATESE (GIR. “G”)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.16/TB DEL 22 OTTOBRE 2008 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CATANZARO - SCAFATESE (GIR. “G”) - Il Giudice Sportivo, - rilevato che la gara a margine non è stata disputata per la mancata presentazione in campo dalla società Scafatese, d e l i b e r a - di infliggere alla società Scafatese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Catanzaro; - di irrogare a carico della società Scafatese l’ammenda di € 1000,00 (prima rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica, ponendo a carico della stessa l’indennizzo di € 500,00 da corrispondere alla società Catanzaro, oltre al rimborso delle spese di organizzazione, se richieste.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it