LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.115/C del 6/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.115/C del 6/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento della Presidenza della Lega è stato contestata alla
società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. la violazione dell’art. 1, comma 1° C.G.S. in
relazione al punto 13 del Comunicato Ufficiale n. 180 del 3 maggio 2004,
contenente disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la
stagione sportiva 2004/2005, e precisamente per non aver fornito, nel termine
prescritto, la garanzia bancaria a prima richiesta per l’importo di euro
59.383,00 in dipendenza dello «splafonamento del budget tipo per singolo
contratto” (€ 39.000,00 per la serie C/2) della pattuizione del corrispettivo
relativo all’anno sportivo 2004/2005 contenuta nell’accordo economico col
calciatore Cristiano Gagliarducci; per non aver inoltre fornito garanzia per
l’importo di euro 40.030,00 per analogo “splafonamento” relativo all’accordo
economico col calciatore Ivan Aiardi.
La società ha fatto pervenire memoria difensiva per il tramite deI
proprio legale Avv. Di Giacinto con la quale preliminarmente chiede un rinvio
dell’odierna adunanza per impossibilità del difensore ad essere presente.
Nel merito giustifica la mancata prestazione della garanzia dovuta con la
pendenza davanti al Collegio Arbitrale della controversia col calciatore Ivan
Aiardi avente a oggetto rivendicazioni di spettanze economiche relative alla
stagione sportiva 2003/2004 contestate come non dovute dalla società.
A seguito di tale pendenza del procedimento, sostiene la incolpata, il
calciatore avrebbe violato l’obbligo di lealtà sportiva e da ciò la “inevitabile”
reazione e decisione di non garantire la prosecuzione del contratto per la
stagione 2004/2005 non sussistendo i presupposti di una protrazione del
rapporto.
Quanto alla contestazione relativa al rapporto col calciatore Cristiano
Gagliarducci, giustifica la mancata prestazione della garanzia col fatto che il
calciatore aveva già in precedenza manifestato la propria intenzione di non
proseguire nel rapporto contrattuale e porta a riprova la immediata
collocazione e tesseramento del calciatore medesimo con l’Ancona Calcio.
Conclude chiedendo il proscioglimento o, in subordine, che venga applicata la
sanzione nel minimo.
La Commissione osserva:
la richiesta di rinvio non può essere accolta tenuto in particolare
considerazione il fatto che l’adunanza odierna si tiene a seguito di un rinvio di
quella già tenutasi il 29 ottobre scorso alla quale nessuno per la società era
comparso.
D’altra parte le tesi difensive sono state chiaramente esposte con la memoria
pervenuta in data odierna per cui il procedimento è maturo per pervenire a
decisione.
In data 10/7/2003 la società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. stipulava col calciatore
Cristiano Gagliarducci un contratto di prestazioni sportive a decorrere dal
10/7/2003 e fino al 30 giugno 2005.
Le parti pattuivano un compenso annuo lordo di euro 32.906,00 per la prima
stagione sportiva (2003-2004) che rientrava nei parametri fissati dal Consiglio
Federale, tanto che il contratto ottenne il visto di esecutività; pattuivano un
compenso annuo di euro 98.383,00 per la stagione successiva 2004-2005, al
di fuori dei limiti di parametro.
In data 7/8/2003 la società stipulava altro contratto, con effetto dal 1° luglio
2003 al 30 giugno 2005, coI calciatore lvan Aiardi, pattuendo un compenso di
euro 36.970,00 per la prima stagione sportiva, rientrante nei limiti di
parametro e quindi anche questo contratto era reso esecutivo, e di euro
79.030,00 per la successiva stagione sportiva 2004-2005, al di fuori dei limiti
di parametro.
L’art. 12 del C.U. n. 180/2004, lettera G, dopo aver previsto l’obbligo per le
società di depositare entro determinate date le garanzie bancarie a prima
richiesta nel caso che i contratti coi calciatori superino il budget - tipo per
singolo contratto (€ 62.000,00 per le Società di Serie C ed € 39.000,00 per le
Società di Serie C/2), afferma che la inosservanza di tale obbligo comporta il
diniego di esecutività del contratto ed inoltre aggiunge che l’esecutività vale
solo per la stagione corrente al momento della stipulazione, talchè la Lega si
riserva ogni ulteriore valutazione, nel caso di accordi poliennali, per le
annualità scadenti successivamente alla stagione 2004/2005.
L’art. 13, ultimo comma, dello stesso comunicato ribadisce gli obblighi di cui
sopra e cioè della prestazione della garanzia per la parte di corrispettivi
eccedenti il budget tipo per singolo contratto, ed infine all’art. 14 lettera d)
(Sanzioni) precisa che la mancata esecutività dei contratti direttamente
imputabile ad una società, costituisce violazione dei divieti e dei doveri previsti
dall’art. 8 comma 2° C.G.S. e comporta una sanzione non inferiore a 2 punti
di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2004/2005.
Non pare dubbio pertanto che risultando “per tabulas” le eccedenze dei limiti
posti per le Società di Serie C/2 dei compensi pattuiti per la stagione
2004/2005 in relazione a contratti stipulati coi calciatori Gagliarducci e Aiardi,
dovessero essere prestate le garanzie dovute a sensi delle disposizioni sopra
richiamate.
La società non le ha prestate, nonostante inviti della Lega, nè nel termine
previsto (entro il 9 luglio) nè successivamente, per cui la Lega, preso atto
dell’inadempienza, con lettere 30 luglio 2004 e 16 agosto 2004, ha
comunicato gli annullamenti dei contratti (rectius: ne ha negato l‘esecutività)
pronunciando la decadenza del tesseramento,rispettivamente, dei calciatori
Aiardi e Gagliarducci.
Poiché peraltro la mancata esecutività dei contratti si inquadra nella
fattispecie di cui all’art. 14 lettera d), la Presidenza della Lega ha deferito
come in epigrafe la società a questa Commissione.
Deve quindi affermarsi la responsabilità della incolpata non potendo
giustificarsi la mancata prestazione della garanzia fidejussoria né con la
pendenza del contenzioso col calciatore Aiardi relativo a pretese economiche
dell’anno precedente, nè col fatto che, come si asserisce senza portare
alcuna prova, il calciatore Gagliarducci avesse manifestato un intento di non
proseguire nel contratto in corso con la società e che si sia tesserato per la
società Ancona considerato che tale rapporto contrattuale è stato posto in
essere successivamente alla decadenza del tesseramento con la Rosetana.
Appare congrua rispetto al caso considerato l’applicazione della sanzione
nella misura minima.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società Pol. Rosetana Caldo S.r.l. la penalizzazione di due
punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
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