LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.115/C del 6/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.115/C del 6/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Presidenza della Lega è stato contestata alla società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. la violazione dell’art. 1, comma 1° C.G.S. in relazione al punto 13 del Comunicato Ufficiale n. 180 del 3 maggio 2004, contenente disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2004/2005, e precisamente per non aver fornito, nel termine prescritto, la garanzia bancaria a prima richiesta per l’importo di euro 59.383,00 in dipendenza dello «splafonamento del budget tipo per singolo contratto” (€ 39.000,00 per la serie C/2) della pattuizione del corrispettivo relativo all’anno sportivo 2004/2005 contenuta nell’accordo economico col calciatore Cristiano Gagliarducci; per non aver inoltre fornito garanzia per l’importo di euro 40.030,00 per analogo “splafonamento” relativo all’accordo economico col calciatore Ivan Aiardi. La società ha fatto pervenire memoria difensiva per il tramite deI proprio legale Avv. Di Giacinto con la quale preliminarmente chiede un rinvio dell’odierna adunanza per impossibilità del difensore ad essere presente. Nel merito giustifica la mancata prestazione della garanzia dovuta con la pendenza davanti al Collegio Arbitrale della controversia col calciatore Ivan Aiardi avente a oggetto rivendicazioni di spettanze economiche relative alla stagione sportiva 2003/2004 contestate come non dovute dalla società. A seguito di tale pendenza del procedimento, sostiene la incolpata, il calciatore avrebbe violato l’obbligo di lealtà sportiva e da ciò la “inevitabile” reazione e decisione di non garantire la prosecuzione del contratto per la stagione 2004/2005 non sussistendo i presupposti di una protrazione del rapporto. Quanto alla contestazione relativa al rapporto col calciatore Cristiano Gagliarducci, giustifica la mancata prestazione della garanzia col fatto che il calciatore aveva già in precedenza manifestato la propria intenzione di non proseguire nel rapporto contrattuale e porta a riprova la immediata collocazione e tesseramento del calciatore medesimo con l’Ancona Calcio. Conclude chiedendo il proscioglimento o, in subordine, che venga applicata la sanzione nel minimo. La Commissione osserva: la richiesta di rinvio non può essere accolta tenuto in particolare considerazione il fatto che l’adunanza odierna si tiene a seguito di un rinvio di quella già tenutasi il 29 ottobre scorso alla quale nessuno per la società era comparso. D’altra parte le tesi difensive sono state chiaramente esposte con la memoria pervenuta in data odierna per cui il procedimento è maturo per pervenire a decisione. In data 10/7/2003 la società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. stipulava col calciatore Cristiano Gagliarducci un contratto di prestazioni sportive a decorrere dal 10/7/2003 e fino al 30 giugno 2005. Le parti pattuivano un compenso annuo lordo di euro 32.906,00 per la prima stagione sportiva (2003-2004) che rientrava nei parametri fissati dal Consiglio Federale, tanto che il contratto ottenne il visto di esecutività; pattuivano un compenso annuo di euro 98.383,00 per la stagione successiva 2004-2005, al di fuori dei limiti di parametro. In data 7/8/2003 la società stipulava altro contratto, con effetto dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2005, coI calciatore lvan Aiardi, pattuendo un compenso di euro 36.970,00 per la prima stagione sportiva, rientrante nei limiti di parametro e quindi anche questo contratto era reso esecutivo, e di euro 79.030,00 per la successiva stagione sportiva 2004-2005, al di fuori dei limiti di parametro. L’art. 12 del C.U. n. 180/2004, lettera G, dopo aver previsto l’obbligo per le società di depositare entro determinate date le garanzie bancarie a prima richiesta nel caso che i contratti coi calciatori superino il budget - tipo per singolo contratto (€ 62.000,00 per le Società di Serie C ed € 39.000,00 per le Società di Serie C/2), afferma che la inosservanza di tale obbligo comporta il diniego di esecutività del contratto ed inoltre aggiunge che l’esecutività vale solo per la stagione corrente al momento della stipulazione, talchè la Lega si riserva ogni ulteriore valutazione, nel caso di accordi poliennali, per le annualità scadenti successivamente alla stagione 2004/2005. L’art. 13, ultimo comma, dello stesso comunicato ribadisce gli obblighi di cui sopra e cioè della prestazione della garanzia per la parte di corrispettivi eccedenti il budget tipo per singolo contratto, ed infine all’art. 14 lettera d) (Sanzioni) precisa che la mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società, costituisce violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8 comma 2° C.G.S. e comporta una sanzione non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2004/2005. Non pare dubbio pertanto che risultando “per tabulas” le eccedenze dei limiti posti per le Società di Serie C/2 dei compensi pattuiti per la stagione 2004/2005 in relazione a contratti stipulati coi calciatori Gagliarducci e Aiardi, dovessero essere prestate le garanzie dovute a sensi delle disposizioni sopra richiamate. La società non le ha prestate, nonostante inviti della Lega, nè nel termine previsto (entro il 9 luglio) nè successivamente, per cui la Lega, preso atto dell’inadempienza, con lettere 30 luglio 2004 e 16 agosto 2004, ha comunicato gli annullamenti dei contratti (rectius: ne ha negato l‘esecutività) pronunciando la decadenza del tesseramento,rispettivamente, dei calciatori Aiardi e Gagliarducci. Poiché peraltro la mancata esecutività dei contratti si inquadra nella fattispecie di cui all’art. 14 lettera d), la Presidenza della Lega ha deferito come in epigrafe la società a questa Commissione. Deve quindi affermarsi la responsabilità della incolpata non potendo giustificarsi la mancata prestazione della garanzia fidejussoria né con la pendenza del contenzioso col calciatore Aiardi relativo a pretese economiche dell’anno precedente, nè col fatto che, come si asserisce senza portare alcuna prova, il calciatore Gagliarducci avesse manifestato un intento di non proseguire nel contratto in corso con la società e che si sia tesserato per la società Ancona considerato che tale rapporto contrattuale è stato posto in essere successivamente alla decadenza del tesseramento con la Rosetana. Appare congrua rispetto al caso considerato l’applicazione della sanzione nella misura minima. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società Pol. Rosetana Caldo S.r.l. la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso.
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