LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIORGIO BIANCOSPINO (C.U. N.100/C DEL 23/11/2004 GARA PRO PATRIA-LUMEZZANE DEL 21 NOVEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIORGIO BIANCOSPINO (C.U. N.100/C DEL 23/11/2004 GARA PRO PATRIA-LUMEZZANE DEL 21 NOVEMBRE 2004). Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Lumezzane la quale lamentando l'eccessiva afflittività della sanzione ne richiede la riduzione. L'istanza viene motivata con una descrizione dei fatti addebitati del tutto diversa da quella accreditata nel referto arbitrale, nel quale al calciatore Biancospino viene contestata una frase ingiuriosa rivolta all'arbitro. Sostiene, invece, la ricorrente che il calciatore lungi dal voler offendere l'arbitro, pronunciava la frase a mò di imprecazione per aver commesso un banale errore di gioco. Allo scopo di meglio definire la dinamica dei fatti la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di referto arbitrale. In tale sede il direttore di gara non solo confermava il primo referto, ma precisava ulteriormente che l'espressione offensiva era senza dubbio rivolta alla sua persona. Pertanto, accertati i fatti descritti negli atti ufficiali, notoriamente dotati di fede privilegiata, la Commissione ritiene equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e quindi non meritevole di accoglimento il ricorso in oggetto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Lumezzane S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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