LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STEFANO LAYENI (C.U. N.107/C DEL 30/11/2004 GARA SASSARI TORRES-PRATO DEL 28 NOVEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STEFANO LAYENI (C.U. N.107/C DEL 30/11/2004 GARA SASSARI TORRES-PRATO DEL 28 NOVEMBRE 2004). Per ottenere una riduzione della sanzione, con unico reclamo l’A.C. Prato S.p.A. ha impugnato le delibere indicate in epigrafe con le quali il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il calciatore Layeni Stefano “per comportamento offensivo verso l’arbitro” ed ha irrogato alla società l’ammenda di euro 2.000,00 “perché persone non identificate alle quali non era consentito di sostare in prossimità degli spogliatoi si trattenevano presso di questi alla fine del primo tempo ed al termine della gara ed in tutte le occasioni un individuo, in particolare, si qualificava come presidente della società Prato, ma che non veniva identificato, rivolgeva agli ufficiali di gara insistite e volgari espressioni di contenuto pesantemente offensivo”. Osserva la reclamante che: quanto al calciatore Layeni si è trattato di un gesto di rabbia, accompagnato esclusivamente dal fatidico “vaffa....”, non rivolto all’arbitro ma causato dal nervosismo per la gara in corso; quanto all’ammenda la reclamante non contesta i fatti riferiti dal direttore di gara ma tentato di giustificare il comportamento del proprio presidente definendo di “prassi” la sua presenza negli spogliatoi per ottenere spiegazioni su episodi accaduti durante la gara e decisi sempre in modo sfavorevole per il Prato, senza trascendere “...in eccessi nei termini personali”. La società, intervenuta all’odierno procedimento per il tramite di un proprio rappresentante, ha insistito nei motivi e nelle domande precisati nel reclamo. Riferisce l’arbitro nel proprio rapporto di aver espulso al 36° del II tempo il calciatore Layeni Stefano perché, in replica ad una sua decisione tecnica, gridava al suo indirizzo “ma vaffa..., coglione” ed aggiunge nel supplemento ivi allegato che a fine gara al rientro negli spogliatoi vi erano cinque persone no autorizzate una delle quali urlava “sei un bastardo, un disonesto. Oggi la partita ce l’hai fatta perdere tu!. Volete farci retrocedere, vergognati!” ribadendo gli insulti anche quando la terna arbitrale era rientrata nel proprio spogliatoio. Uno degli assistenti di gara precisa poi nel proprio rapporto che al 36° del II tempo, dopo l’espulsione del calciatore Layeni, una persona non autorizzata che si qualificava presidente del Prato rivolgeva alla terna arbitrale frasi di contenuto indiscutibilmente offensivo. Osserva la Commissione che il reclamo non può essere accolto perché le deduzioni difensive sono appieno smentite dalle risultanze degli atti ufficiali e poiché le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono proporzionate alle infrazioni disciplinari commesse dal calciatore Layeni Stefano e dal presidente dell’A.C. Prato devono essere appieno confermate. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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