LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FAVARO DAVIDE (C.U. N.100/C DEL 23/11/2004 GARA NAPOLI SOCCERSAMBENEDETTESE DEL 21 NOVEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FAVARO DAVIDE
(C.U. N.100/C DEL 23/11/2004 GARA NAPOLI SOCCERSAMBENEDETTESE
DEL 21 NOVEMBRE 2004).
L’arbitro della gara Napoli-Sambenedettese del 21.11.04 riferisce nel
proprio rapporto di aver espulso al 42° del II tempo il calciatore Davide Favaro
(Sambenedettese) “perché colpiva con un calcio un avversario al bacino
senza avere alcuna possibilità di giocare il pallone”. Per tale infrazione il
Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il tesserato “per atto di
violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.
Per ottenere una riduzione della sanzione ha proposto reclamo la
Sambenedettese Calcio. Contestato il fatto come descritto nel referto
arbitrale, sostiene che non si è trattato di un fallo compiuto con palla non a
distanza di gioca ma, precisa, che in occasione della ripresa del gioco per un
fallo laterale il pallone veniva alzato a campanile ed il Favaro, nel tentativo di
impossessarsene, alzava una gamba colpendo inavvertitamente alla schiena
un calciatore avversario della cui presenza non si era accorto. Chiede quindi
un supplemento di rapporto per chiarire l’episodio. Intervenuta all’odierna
riunione a mezzo di un proprio rappresentante la Sambenedettese ha insistito
nei motivi del reclamo.
Nel supplemento acquisito in questa sede, l’arbitro della gara precisa
“...il pallone, prima si trovava in aria e i due calciatori in piedi, poi una volta
che il calciatore del Napoli lo colpiva con la gamba destra si dirigeva in avanti,
il sig. Favaro colpiva con la gamba tesa parallela al terreno di gioco e con il
piede a martello il calciatore avversario. Il sig. Favaro non distoglieva lo
sguardo dal proprio avversario fino a quando non lo aveva colpito, inoltre non
cercava in alcun modo di arretrare o abbassare la stessa....”.
Osserva la Commissione che la tesi sostenuta dalla Sambenedettese
risulta pienamente smentita dagli atti ufficiali ed che il reclamo non può essere
accolto neanche in punto di entità della sanzione, risultando quella comminata
dal G.S. pienamente proporzionata all’infrazione disciplinare commessa dal
calciatore.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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