LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO PISANO ED AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.107/C DEL 30/11/2004 GARA TARANTOPOTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO PISANO ED AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.107/C DEL 30/11/2004 GARA TARANTOPOTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2004). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società A.S. Calcio Potenza, richiedendone una sostanziale modifica volta ad ottenere sia una riduzione della squalifica del proprio tesserato che la riduzione della sanzione. La prima richiesta viene motivata con la considerazione della non eccessiva gravità del comportamento del calciatore Pisano, il quale abbandonava, in un momento in cui il gioco era sospeso, il terreno di gioco per raggiungere gli spalti, al solo scopo di difendere un dirigente della propria società, aggredito da tifosi avversari. La richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria alla società viene, invece, motivata con la sostanziale impossibilità di svolgere qualsiasi opera di prevenzione in quanto società ospitata, per cui la responsabilità degli eventi va addebitata unicamente alla società ospitante, inopinatamente sanzionata in misura pari alla ricorrente. Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento per entrambe le istanze. Il comportamento del calciatore Pisano per quanto bizzarro ed inusuale, comporta una evidente violazione del regolamento ed in più integra un atteggiamento che può ingenerare nella tifoseria avversaria pericolose reazioni. Per quanto riguarda l'ammenda alla società occorre precisare che compito di questa Commissione è quello di valutare la congruità della sanzione impugnata in riferimento ai fatti addebitati e non compararla con altri provvedimenti del Giudice Sportivo in tale ottica si ritiene che la sanzione in oggetto sia proporzionata alla gravità dei fatti di cui la società è oggettivamente responsabile. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Potenza S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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