LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.80/C del 3/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIACOMO BATTAGLIONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. PER DICHIARAZIONI RESE AL CORRIERE ADRIATICO DEL 10 E 11 MAGGIO 2004.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.80/C del 3/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIACOMO BATTAGLIONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. PER DICHIARAZIONI RESE AL CORRIERE ADRIATICO DEL 10 E 11 MAGGIO 2004. Su deferimento del Procuratore Federale viene contestato - a Giacomo Battaglioni, quale presidente della società Fermana Calcio S.p.a. e componente del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C, la violazione di cui agli artt. 1 comma 1), 3 comma 1) e 4 comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva per aver espresso pubblicamente (Corriere Adriatico del 10 e dell’11/5/2004) giudizi lesivi di persone e organismi operanti nell’ambito federale con dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare e/o la correttezza dello svolgimento del Campionato di Serie C/1; - alla società Fermana Calcio S.p.a. la violazione di cui agli artt. 2 comma 4) del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Il Battaglioni, con memoria depositata nelle forme e nei termini di rito, non negava il contenuto delle interviste richiamate nel capo di incolpazione, facendo però presente di non aver espresso alla stampa giudizi lesivi nei confronti di tesserati e tantomeno nei confronti di organismi operanti nell’ambito federale e di essersi invece limitato a evidenziare fatti poi oggetto di sanzione da parte del G.S., nella fattispecie concreta il ritardato inizio della gara a Sora. All’odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, che concludeva chiedendo l’inibizione di tre mesi per il Battaglioni e l’ammenda di 15.000,00 euro per la società Fermana ed il deferito, che concludeva richiedendo il proscioglimento richiamando la memoria agli atti. Ritiene la Commissione che il Battaglioni debba essere prosciolto dall’addebito disciplinare oggetto di deferimento. In effetti il contenuto delle interviste e delle dichiarazioni rilasciate dal deferito al Corriere Adriatico il 10 e l’11 maggio 2004 non contengono alcuna espressione di giudizi lesivi nei confronti di tesserati e tantomeno nei confronti di organismi operanti nell’ambito federale, essendosi limitato il Battaglioni, nella sua veste di presidente della Fermana Calcio S.p.a. ed in un momento particolarmente delicato del torneo (penultima giornata di campionato), a stigmatizzare un fatto oggettivo ed effettivamente accaduto quale il ritardato inizio della gara casalinga disputata dal Sora, suscettibile di compromettere, nel particolare momento, la regolarità del campionato, essendo imprescindibile garanzia di correttezza del torneo il contemporaneo inizio di tutte la gare nelle ultime giornate. Le dichiarazioni del Battaglioni non travalicano poi i limiti del corretto esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero e non contenendo espressioni o giudizi lesivi nei confronti di tesserati e tantomeno nei confronti di organismi operanti nell’ambito federale impongono il pieno proscioglimento del deferito. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Giacomo Battaglioni, presidente della società Fermana e la società Fermana Calcio S.p.a. dalle incolpazioni a loro addebitate.
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