LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.183/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SERGIO DI PRINZIO E DOMENICO GENOVESE RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO E RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DEL LANCIANO E DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.183/C del 18/01/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI SERGIO DI PRINZIO E DOMENICO GENOVESE
RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO E RESPONSABILE DEL SETTORE
GIOVANILE DEL LANCIANO E DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. -.
Con atto in data 24/11/2005 la Procura Federale deferiva alla scrivente
Commissione:
a) Sergio Di Prinzio e Domenico Genovese, rispettivamente segretario e
responsabile del settore giovanile della società S.S. Lanciano S.r.l., per la
violazione degli artt. 1 comma 1° e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver
ottenuto, e poi non restituito la somma di 4.770,00 euro, relativa al
trasferimento del calciatore Stefano Gentile come risulta dalla nota del
20/10/2004 al padre dello stesso, che si era impegnato a pagare il premio di
preparazione a favore dei soggetti aventi diritto in contrapposizione alle norme
federali;
b) la società S.S. Lanciano S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui
all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato ai
propri tesserati.
L’esposto prendeva le mosse dalla denuncia presentata dal sig. Franco
Gentile, padre di un calciatore tesserato per il Lanciano, che lamentava di
essere stato indotto a versare la predetta somma allo scopo di tenere indenne
la società Lanciano nel caso di richiesta di pagamento del premio di
preparazione dovuto alle società precedentemente titolari del cartellino del
figlio. Detta somma non sarebbe stata poi utilizzata, ma nemmeno restituita
dal Lanciano al denunciante.
Resistono gli incolpati, asserendo che la denuncia sarebbe
pretestuosa, diffamatoria ed infondata in fatto e diritto; che il sig. Gentile si
sarebbe reso spontaneamente garante di possibili pretese creditorie da parte
delle precedenti società titolari del tesseramento del figlio, avendo peraltro
assicurato i dirigenti del Lanciano che alcuna società avrebbe avuto diritto al
pagamento del premio di preparazione relativo al figlio.
Successivamente il Lanciano è stato comunque costretto a pagare il premio di
preparazione in oggetto.
Circa la posizione del suo tesserato sig. Genovese, afferma la difesa degli
incolpati che questi, all’epoca dei fatti, non era il responsabile del settore
giovanile.
All’odierna riunione è intervenuto per la Procura Federale l’avv.
Federico Bagattini il quale conclude il suo intervento richiedendo che,
riconosciuta la loro responsabilità, ai soggetti deferiti sia inflitta la sanzione di
un anno di inibizione per i tesserati e l’ammenda di 2.500,00 euro per la
società.
Per i soggetti deferiti è intervenuto l’avv. Donato Di Campli il quale
confermando i motivi evidenziati nella memoria difensiva insiste nella richiesta
di totale proscioglimento dei propri assistiti, procedendo al deposito agli atti
della copia del tesseramento del calciatore Stefano Gentile da parte della
società Lanciano allo scopo di dimostrare che tale atto amministrativo è
avvenuto in data anteriore alla dazione di denaro da parte del padre del
calciatore, ritenendo con ciò comprovata l’inesistenza di un collegamento fra
la dazione di denaro stessa ed il tesseramento del calciatore.
La Commissione letti gli atti, sentite le parti, rileva che, come risulta
dalla relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., “i fatti materiali non sono in
contestazione”.
Risulta infatti accertato che il sig. Gentile ha pagato al Lanciano la
somma di 4.770,00 euro al fine di manlevare la società dal pagamento del
premio di preparazione eventualmente richiesto da altre società; risulta altresì
incontestato che tale somma non è stata mai restituita.
Tale circostanza, del resto, risulta, seppur genericamente,
pacificamente ammessa dallo stesso Genovese Domenico, che, in sede di
audizione innanzi all’Ufficio Indagini, ha affermato: “ai genitori fu comunicato
che la mancanza della liberatoria non avrebbe consentito il tesseramento per
il Lanciano.”
Inoltre si osservi che la mancata restituzione della somma non può
essere giustificata, come invece ha sostenuto la società sportiva,
dall’eccezione di compensazione, ossia dal fatto che quest’ultima sarebbe
stata costretta a pagare ingenti spese legali scaturite da tutta la vicenda,
essendosi dovuta difendere innanzi ai vari gradi di giustizia della F.I.G.C. per
la richiesta del premio di preparazione.
Sul punto, del resto, è sufficiente tenere a mente che al sig. Gentile non
può essere fatto carico di spese legali che egli non ha causato, alle quali,
secondo la normativa federale, è del tutto estraneo.
Concludendo, quindi, risulta pienamente provata la responsabilità degli
incolpati, i quali da un lato hanno concluso accordi non previsti negli schemi
tipici previsti dalle norme federali e dall’altro hanno riscosso una somma di
denaro dal genitore del loro tesserato, peraltro mai restituita; gli stessi si sono
quindi resi colpevoli di condotta gravemente lesiva dei principi di lealtà,
probità e rettitudine sportiva, con ciò violando il disposto dell’art. 1 comma 1°
e 8 del C.G.S.-.
Alla condotta illegittima dei tesserati del Lanciano Calcio segue
necessariamente, per responsabilità oggettiva, la condanna della società.
Per quanto riguarda la quantificazione delle sanzioni la Commissione
ritiene equo e proporzionato all’entità dei fatti commessi infliggere ai dirigenti
Di Prinzio Sergio e Genovese Domenico l’inibizione per mesi sei ed alla
società l’ ammenda di 1.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere la sanzione dell’inibizione per mesi sei a Sergio Di Prinzio e
Domenico Genovese ed ammenda di 1.000,00 euro alla società S.S.
Lanciano S.r.l.-.
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