LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.183/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SERGIO DI PRINZIO E DOMENICO GENOVESE RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO E RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DEL LANCIANO E DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.183/C del 18/01/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SERGIO DI PRINZIO E DOMENICO GENOVESE RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO E RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DEL LANCIANO E DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. -. Con atto in data 24/11/2005 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione: a) Sergio Di Prinzio e Domenico Genovese, rispettivamente segretario e responsabile del settore giovanile della società S.S. Lanciano S.r.l., per la violazione degli artt. 1 comma 1° e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver ottenuto, e poi non restituito la somma di 4.770,00 euro, relativa al trasferimento del calciatore Stefano Gentile come risulta dalla nota del 20/10/2004 al padre dello stesso, che si era impegnato a pagare il premio di preparazione a favore dei soggetti aventi diritto in contrapposizione alle norme federali; b) la società S.S. Lanciano S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato ai propri tesserati. L’esposto prendeva le mosse dalla denuncia presentata dal sig. Franco Gentile, padre di un calciatore tesserato per il Lanciano, che lamentava di essere stato indotto a versare la predetta somma allo scopo di tenere indenne la società Lanciano nel caso di richiesta di pagamento del premio di preparazione dovuto alle società precedentemente titolari del cartellino del figlio. Detta somma non sarebbe stata poi utilizzata, ma nemmeno restituita dal Lanciano al denunciante. Resistono gli incolpati, asserendo che la denuncia sarebbe pretestuosa, diffamatoria ed infondata in fatto e diritto; che il sig. Gentile si sarebbe reso spontaneamente garante di possibili pretese creditorie da parte delle precedenti società titolari del tesseramento del figlio, avendo peraltro assicurato i dirigenti del Lanciano che alcuna società avrebbe avuto diritto al pagamento del premio di preparazione relativo al figlio. Successivamente il Lanciano è stato comunque costretto a pagare il premio di preparazione in oggetto. Circa la posizione del suo tesserato sig. Genovese, afferma la difesa degli incolpati che questi, all’epoca dei fatti, non era il responsabile del settore giovanile. All’odierna riunione è intervenuto per la Procura Federale l’avv. Federico Bagattini il quale conclude il suo intervento richiedendo che, riconosciuta la loro responsabilità, ai soggetti deferiti sia inflitta la sanzione di un anno di inibizione per i tesserati e l’ammenda di 2.500,00 euro per la società. Per i soggetti deferiti è intervenuto l’avv. Donato Di Campli il quale confermando i motivi evidenziati nella memoria difensiva insiste nella richiesta di totale proscioglimento dei propri assistiti, procedendo al deposito agli atti della copia del tesseramento del calciatore Stefano Gentile da parte della società Lanciano allo scopo di dimostrare che tale atto amministrativo è avvenuto in data anteriore alla dazione di denaro da parte del padre del calciatore, ritenendo con ciò comprovata l’inesistenza di un collegamento fra la dazione di denaro stessa ed il tesseramento del calciatore. La Commissione letti gli atti, sentite le parti, rileva che, come risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., “i fatti materiali non sono in contestazione”. Risulta infatti accertato che il sig. Gentile ha pagato al Lanciano la somma di 4.770,00 euro al fine di manlevare la società dal pagamento del premio di preparazione eventualmente richiesto da altre società; risulta altresì incontestato che tale somma non è stata mai restituita. Tale circostanza, del resto, risulta, seppur genericamente, pacificamente ammessa dallo stesso Genovese Domenico, che, in sede di audizione innanzi all’Ufficio Indagini, ha affermato: “ai genitori fu comunicato che la mancanza della liberatoria non avrebbe consentito il tesseramento per il Lanciano.” Inoltre si osservi che la mancata restituzione della somma non può essere giustificata, come invece ha sostenuto la società sportiva, dall’eccezione di compensazione, ossia dal fatto che quest’ultima sarebbe stata costretta a pagare ingenti spese legali scaturite da tutta la vicenda, essendosi dovuta difendere innanzi ai vari gradi di giustizia della F.I.G.C. per la richiesta del premio di preparazione. Sul punto, del resto, è sufficiente tenere a mente che al sig. Gentile non può essere fatto carico di spese legali che egli non ha causato, alle quali, secondo la normativa federale, è del tutto estraneo. Concludendo, quindi, risulta pienamente provata la responsabilità degli incolpati, i quali da un lato hanno concluso accordi non previsti negli schemi tipici previsti dalle norme federali e dall’altro hanno riscosso una somma di denaro dal genitore del loro tesserato, peraltro mai restituita; gli stessi si sono quindi resi colpevoli di condotta gravemente lesiva dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con ciò violando il disposto dell’art. 1 comma 1° e 8 del C.G.S.-. Alla condotta illegittima dei tesserati del Lanciano Calcio segue necessariamente, per responsabilità oggettiva, la condanna della società. Per quanto riguarda la quantificazione delle sanzioni la Commissione ritiene equo e proporzionato all’entità dei fatti commessi infliggere ai dirigenti Di Prinzio Sergio e Genovese Domenico l’inibizione per mesi sei ed alla società l’ ammenda di 1.000,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere la sanzione dell’inibizione per mesi sei a Sergio Di Prinzio e Domenico Genovese ed ammenda di 1.000,00 euro alla società S.S. Lanciano S.r.l.-.
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