LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.199/C del 01/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE IVANO PASTORE (C.U. N.180/C DEL 17/1/2006 GARA MELFI-TARANTO DEL 15 GENNAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.199/C del 01/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE IVANO PASTORE (C.U. N.180/C DEL 17/1/2006 GARA MELFI-TARANTO DEL 15 GENNAIO 2006). Con delibera 17.1.2006 il Giudice Sportivo comminava al calciatore Ivano Pastore della società Taranto Sport S.r.l., la squalifica per tre gare effettive “per avere colpito a gioco fermo un avversario con uno sputo alla testa”. Avverso a tale delibera proponeva reclamo nei termini il Taranto Sport deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendone per l’effetto la riduzione. Alla riunione odierna la società Taranto Sport non compariva. Il reclamo è parzialmente fondato. Osserva la Commissione che il fatto storico addebitato al calciatore Pastore (sputo ad un calciatore avversario) certo nella sua materialità, e peraltro sostanzialmente ammesso, è un fatto sicuramente riprovevole che si pone in istridente contrasto con i principi di lealtà e probità sportiva che devono informare anche le fasi più accese degli incontri di calcio. Ciò posto, ritiene la Commissione che il fatto commesso dal Pastore non possieda i connotati di un atto violento anche avuto riguardo alle circostanze di fatto concrete e che sanzione adeguata al comportamento, assolutamente biasimevole ed inammissibile del Pastore, sia la squalifica per due gare effettive, sanzione che così contenuta appare equamente commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Ivano Pastore a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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