LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 02/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 02/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. -. Con nota 16/12/2005 del Presidente della Lega Professionisti di Serie C, veniva deferita la società U.S. Sanremese Calcio S.p.a. per avere impiegato, nella gara Pro Vercelli-Sanremese del 13 novembre 2005, il calciatore Mangone Eros, che non aveva titolo a parteciparvi non essendo stato concesso il tesseramento, e ciò in violazione dell’ art. 12, comma 5 a) del C.G.S. in relazione ai punti 8 e 11 del C.U. n. 221 del 22/3/2005 (C.U. n. 190/A della F.I.G.C. in data 15/3/2005). Contestato l’addebito, la società ha fatto pervenire nota difensiva a firma dell’avv. Edoardo Chiacchio, all’uopo delegato, mediante la quale viene sollevata unica eccezione pregiudiziale di “irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità del deferimento del Presidente della Lega Professionisti di Serie C “, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del C.G.S.-. All’udienza odierna è comparso il difensore il quale ha ribadito la propria eccezione di tardività del deferimento per essere stato effettuato oltre il settimo giorno dallo svolgimento della gara. L’eccezione è fondata. Risulta dalla documentazione in atti: - che la segreteria della Lega, trattandosi di tesseramento di calciatore proveniente da federazione estera, cui provvede la F.I.G.C., ha trasmesso il 17/10/2005 all’ufficio tesseramento centrale la “variazione di tesseramento per calciatori giovani di serie debitamente sottoscritta dal calciatore Mangone Eros, nato il 6/6/1989, dai suoi genitori e dal segretario generale della società U. S. Sanremese; - che il predetto ufficio ha informato la Lega, con nota 14/12/2005 prot. 13270.13, che avendo la Federazione Francese comunicato che il calciatore Mongone Eros era tesserato per il club O.C. D’ Eybens, è stata passata agli atti tutta la documentazione trasmessa per la richiesta di tesseramento per l’U.S Sanremese di detto calciatore; - che due giorni dopo, precisamente il 16/12/2005, il Presidente della Lega ha provveduto a deferire la società U.S. Sanremese per l’improprio utilizzo del calciatore nella gara Pro Vercelli-U.S Sanremese del 13/11/2005, circostanza quest’ultima risultante dall’elenco dei calciatori impiegati in quella gara e comunque non controversa. Tuttavia la immediatezza con la quale il Presidente della Lega, non appena pervenuto il diniego di tesseramento, ha provveduto al deferimento, non ha potuto evitare le conseguenze della inosservanza del termine perentorio previsto dall’art. 25, comma 5, C.G.S. il quale prescrive che “il deferimento per la posizione irregolare di calciatore che abbia preso parte ad una gara deve essere effettuata entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa.” La norma pertanto prescrive tassativamente la decorrenza di tale termine identificandola col giorno di svolgimento della gara, ed il termine di sette giorni deve ritenersi perentorio in virtù del disposto di cui all’art. 34 C.G.S., comma 6 (“tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”). Per l’inutile decorso di tale termine si è verificata decadenza della possibilità di proporre reclamo o deferimento in ordine alla violazione contestata (e accertata) alla società U.S. Sanremese e quindi non può farsi luogo alla applicazione della sanzione della perdita della gara. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a di non doversi procedere a carico della società U.S. Sanremese Calcio S.p.a.-
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