LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.201/C del 02/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.201/C del 02/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. -.
Con nota 16/12/2005 del Presidente della Lega Professionisti di Serie
C, veniva deferita la società U.S. Sanremese Calcio S.p.a. per avere
impiegato, nella gara Pro Vercelli-Sanremese del 13 novembre 2005, il
calciatore Mangone Eros, che non aveva titolo a parteciparvi non essendo
stato concesso il tesseramento, e ciò in violazione dell’ art. 12, comma 5 a)
del C.G.S. in relazione ai punti 8 e 11 del C.U. n. 221 del 22/3/2005 (C.U. n.
190/A della F.I.G.C. in data 15/3/2005).
Contestato l’addebito, la società ha fatto pervenire nota difensiva a
firma dell’avv. Edoardo Chiacchio, all’uopo delegato, mediante la quale viene
sollevata unica eccezione pregiudiziale di “irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità ed improponibilità del deferimento del Presidente della Lega
Professionisti di Serie C “, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del C.G.S.-.
All’udienza odierna è comparso il difensore il quale ha ribadito la
propria eccezione di tardività del deferimento per essere stato effettuato oltre
il settimo giorno dallo svolgimento della gara.
L’eccezione è fondata.
Risulta dalla documentazione in atti:
- che la segreteria della Lega, trattandosi di tesseramento di calciatore
proveniente da federazione estera, cui provvede la F.I.G.C., ha trasmesso il
17/10/2005 all’ufficio tesseramento centrale la “variazione di tesseramento per
calciatori giovani di serie debitamente sottoscritta dal calciatore Mangone
Eros, nato il 6/6/1989, dai suoi genitori e dal segretario generale della società
U. S. Sanremese;
- che il predetto ufficio ha informato la Lega, con nota 14/12/2005 prot.
13270.13, che avendo la Federazione Francese comunicato che il calciatore
Mongone Eros era tesserato per il club O.C. D’ Eybens, è stata passata agli
atti tutta la documentazione trasmessa per la richiesta di tesseramento per
l’U.S Sanremese di detto calciatore;
- che due giorni dopo, precisamente il 16/12/2005, il Presidente della Lega ha
provveduto a deferire la società U.S. Sanremese per l’improprio utilizzo del
calciatore nella gara Pro Vercelli-U.S Sanremese del 13/11/2005, circostanza
quest’ultima risultante dall’elenco dei calciatori impiegati in quella gara e
comunque non controversa.
Tuttavia la immediatezza con la quale il Presidente della Lega, non
appena pervenuto il diniego di tesseramento, ha provveduto al deferimento,
non ha potuto evitare le conseguenze della inosservanza del termine
perentorio previsto dall’art. 25, comma 5, C.G.S. il quale prescrive che “il
deferimento per la posizione irregolare di calciatore che abbia preso parte ad
una gara deve essere effettuata entro il settimo giorno dallo svolgimento
della gara stessa.”
La norma pertanto prescrive tassativamente la decorrenza di tale
termine identificandola col giorno di svolgimento della gara, ed il termine di
sette giorni deve ritenersi perentorio in virtù del disposto di cui all’art. 34
C.G.S., comma 6 (“tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”).
Per l’inutile decorso di tale termine si è verificata decadenza della
possibilità di proporre reclamo o deferimento in ordine alla violazione
contestata (e accertata) alla società U.S. Sanremese e quindi non può farsi
luogo alla applicazione della sanzione della perdita della gara.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
di non doversi procedere a carico della società U.S. Sanremese Calcio S.p.a.-
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