LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.205/C del 03/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO PELLICORI (TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIETA’ GROSSETO) E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.205/C del 03/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO PELLICORI (TESSERATO
ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIETA’ GROSSETO) E SOCIETA’ U.S.
GROSSETO F.C. S.R.L.-.
Il Presidente Federale ha deferito a questa Commissione
- il calciatore Alessandro Pellicori (U.S. Grosseto F.C. S.r.l. all’epoca dei fatti
ora tesserato per la società U.S. Catanzaro S.p.a.) per la violazione dell’art.
76 comma 2 delle N.O.I.F., perchè, quale calciatore della Nazionale
Universitaria, benché convocato per il giorno 6 agosto 2005 presso il “Mancini
Park Hotel” di Roma, non si presentava né giustificava la propria assenza;
- la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., per responsabilità oggettiva, la
violazione di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per
l’addebito contestato al proprio tesserato.
Entrambi i soggetti deferiti hanno inoltrato nei termini memorie difensive
del seguente tenore:
- il calciatore ha giustificato il proprio comportamento, da valutare non come
manifestazione di cattiva volontà o disinteresse per la convocazione, ma
come conseguenza di due fattori concomitanti, e precisamente
da un lato il particolare momento storico che rendeva pericoloso, a suo
giudizio, un viaggio in Turchia, paese di cultura islamica, subito dopo che la
cronaca aveva documentato gravi atti di terrorismo a danno di cittadini
occidentali;
dall’altro la malattia della madre che avrebbe subito un ulteriore motivo di
ansia in caso di sua partenza.
Il medesimo ha documentato tali situazioni di disagio con certificazioni
mediche inviate alla Federazione tramite la società di appartenenza;
- la società Grosseto ha precisato che le comunicazioni dalla stessa inviate
alla Federazione in nome e per conto del calciatore non devono
assolutamente essere intese come accondiscendenza o approvazione del
comportamento dello stesso. Verso quest’ultimo invece, la società ha
ripetutamente svolto azione di persuasione per convincerlo a rispondere alla
convocazione, nell’interesse dello stesso ma anche della società che avrebbe
ricavato vantaggi dalla partecipazione di un suo tesserato ad una
manifestazione sportiva di risalto internazionale.
Entrambe le memorie difensive concludevano per la richiesta di
proscioglimento dei soggetti deferiti.
All’odierna riunione sono intervenuti l’avv. Cozzone in nome e per conto
di Alessandro Pellicori e l’avv. Piscini per la società Grosseto. Gli stessi
ribadendo ed ampliando i motivi evidenziati nelle memorie difensive,
insistevano con la richiesta di proscioglimento dei propri assistiti.
La Commissione ritiene ampiamente comprovata, dalla lettura degli atti
ufficiali, la violazione dell’art.76 N.O.I.F. contestata al calciatore.
La norma innanzi citata pone a carico del tesserato un obbligo
professionale, oltre che marcatamente deontologico, di mettere a disposizione
delle rappresentative nazionali le proprie prestazioni sportive ove richieste con
apposita convocazione.
Tale obbligo può essere disatteso solo in caso di “provato e legittimo
impedimento”.
Fuori dal caso di eventi accidentali che comportino infermità talmente
grave da impedire al calciatore di recarsi nel luogo indicato dalla
convocazione, la gravità e la legittimità dell’impedimento può essere
comprovata solo dalla constatazione che le strutture tecniche e sanitarie ne
possono fare, dopo che il calciatore abbia risposto alla convocazione.
Pertanto, nella fattispecie, l’art.76 N.O.I.F. risulta violato in primo luogo
per il mancato raggiungimento del luogo indicato per la convocazione,
comportamento privo di plausibile giustificazione, ma anche per le motivazioni
addotte, tutte di natura psicologica, che potevano essere oggetto, ove
riscontrate dai medici federali, di un provvedimento di esenzione dalla
trasferta come reclamato dal calciatore stesso.
Per quanto riguarda la società, alla stessa non appare addebitabile, a
parere della Commissione, alcuna responsabilità neanche a titolo oggettivo.
Infatti la valutazione circa la sussistenza di responsabilità oggettiva deve
essere rapportata ad un comportamento almeno omissivo che nella fattispecie
non appare riscontrabile.
Rilevata l’insussistenza in capo alla società di poteri coercitivi nei
confronti del proprio tesserato, l’unica attività che alla stessa può essere
richiesta è quella di una “persuasione morale”, che la società dichiara di avere
svolto con convinzione. Non si riscontrano negli atti ufficiali elementi che
possano contraddire tale affermazione.
Passando alla quantificazione della sanzione la Commissione da un lato
non sottovaluta la circostanza che l’eventuale squalifica del calciatore avrebbe
ripercussioni negative a danno della sua attuale società di appartenenza alla
quale non può essere addebitato alcun che, ma dall’altro lato rileva che
l’art.76 N.O.I.F. rispettivamente:
- nel secondo comma prevede che i tesserati colpevoli della violazione in
oggetto sono “passibili di squalifica”;
- nel terzo comma prevede l’automatica inibizione alla disputa della gara
immediatamente successiva a quella di una convocazione in Nazionale non
rispettata per motivi di carattere fisico.
Ritiene la Commissione che la squalifica sia quindi la sanzione
fisiologicamente applicabile nella fattispecie in esame; pertanto, valutando il
comportamento del calciatore Alessandro Pellicori gravemente riprovevole sia
dal punto di vista professionale che morale stima sanzione congrua la
squalifica fino a tutto il 28/2/2006 da scontarsi nelle gare ufficiali della società
di attuale appartenenza.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di squalificare il calciatore Alessandro Pellicori (U.S. Catanzaro S.p.a.) fino a
tutto il 28/2/2006 e di prosciogliere la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.-.
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