LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/2/2006 DIRIGENTE RICCARDO ANGELUCCI (C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA LANCIANO-SANGIOVANNESE DEL 22 GENNAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/2/2006 DIRIGENTE RICCARDO ANGELUCCI (C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA LANCIANO-SANGIOVANNESE DEL 22 GENNAIO 2006). Per ottenere l’annullamento dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 28 febbraio 2006, inflitta con la delibera in epigrafe dal Giudice Sportivo al proprio presidente sig. Riccardo Angelucci, la società Lanciano ha proposto reclamo. Nega che egli abbia tenuto il comportamento aggressivo ed offensivo addebitato ma semmai di “protesta in maniera veemente”, come riferito nella propria relazione dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Giustifica il suo ingresso negli spogliatoi a fine gara con l’esigenza di ottenere chiarimenti e denunciare il comportamento tenuto sul campo da un assistente arbitrale che, nell’occasione dell’espulsione di un calciatore della squadra abruzzese, avrebbe tenuto nei suoi confronti un atteggiamento “arrogante e strafottente”. Intervenuta all’odierna riunione a mezzo di un proprio rappresentante, la società ha ribadito i motivi del reclamo, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. La ricostruzione dei fatti proposta dal Lanciano non trova conforto negli atti ufficiali. Infatti: a. riferisce l’arbitro nel proprio rapporto che a fine gara il presidente Angelucci, entrato indebitamente negli spogliatoi, urlava ripetutamente al suo indirizzo frasi del tipo: “vergogna, siete la rovina del calcio”; b. un assistente arbitrale riporta nel proprio rapporto frasi e comportamento di analogo contenuto, aggiungendo che “il presidente del Lanciano sosteneva stavolta che io avrei riferito al capitano della soc. Lanciano..” la frase di contenuto “arrogante e strafottente” ivi trascritta; c. il Collaboratore dell’Ufficio Indagini nella propria relazione conferma che il sig. Angelucci aveva si mantenuto un comportamento di veemente protesta ma precisa che egli rivolse, urlando, alla terna arbitrale le frasi “è una vergogna - siete la rovina del calcio”. Osserva la Commissione che la tesi della reclamante è apertamente smentita dagli atti ufficiali e poiché anche la sanzione è del tutto proporzionata all’infrazioni disciplinari ascritte al sig. Riccardo Angelucci, presidente della società Lanciano, il reclamo deve essere respinto con integrale conferma della delibera impugnata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Lanciano S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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