LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.210/C del 09/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.180/C DEL 17/1/2006 GARA SALERNITANA-SPEZIA DEL 15 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.210/C del 09/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO
AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.180/C DEL 17/1/2006 GARA
SALERNITANA-SPEZIA DEL 15 GENNAIO 2006).
La società Salernitana Calcio 1919 S.p.a. impugna la decisione con cui
il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara Salernitana-Spezia del 15/1/2006,
ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro “per avere introdotto,
accesi e fatti esplodere, materiale pirotecnico consistente in fumogeni,
bengala e petardi anche di notevole potenza, questi ultimi peraltro da
qualificare come ordigni oggettivamente pericolosi per le incolumità
individuali”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che nella specie si
sarebbe trattato di fuochi pirotecnici accesi in segno di entusiasmo.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la
relazione del Commissario di Campo riporta testualmente: “prima e durante la
gara venivano esplosi dai sostenitori della società Salernitana n.4 petardi con
grosso potere deflagrante”, ritiene che nel caso in esame la sanzione irrogata
sia corretta e congrua, atteso che non si è trattato di fuochi pirotecnici e che vi
è stata una reiterazione del comportamento antigiuridico.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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