LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.210/C del 09/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA LANCIANOFROSINONE DEL 9 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.210/C del 09/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.175/C DEL 10/1/2006 GARA LANCIANOFROSINONE
DEL 9 GENNAIO 2006).
La società S.S. Lanciano S.r.l. propone reclamo avverso la decisione
con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara Lanciano-Frosinone del
9/1/2006, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro “per avere
abusivamente introdotto materiale pirotecnico accendendo e facendo
esplodere numerosi fumogeni e petardi, nonché per lancio di una bottiglietta
senza conseguenze”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenendo i fatti
valutati erroneamente in quanto si è trattato di una coreografia messa in
scena in occasione di una gara di posticipo con riprese televisive durante la
quale non si è verificato alcun fatto violento.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, non ritiene il
gravame meritevole di accoglimento in quanto nel caso in esame la sanzione
irrogata dal giudice di prime cure risulta corretta e congrua, atteso che si è
trattato di numerose esplosioni di petardi e lancio di una bottiglietta e
giustamente quantificata nel minimo edittale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Lanciano S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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