LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.210/C del 09/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE TENTONI (C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA BIELLESE-LEGNANO DEL 22 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.210/C del 09/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE DAVIDE TENTONI (C.U.
N.188/C DEL 24/1/2006 GARA BIELLESE-LEGNANO DEL 22 GENNAIO
2006).
La società A.C. Legnano S.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera
del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Davide Tentoni veniva
squalificato per quattro gare effettive per avere tenuto una condotta
irriguardosa nei confronti dell’arbitro premendogli nel contempo un dito sul
petto.
La reclamante, nella memoria pervenuta nei termini, si duole dell’entità
della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale
portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente,
chiede la riduzione della sanzione irrogata da quattro a tre giornate.
All’odierna riunione era presente l’avv. Donato Di Campli che
concludeva come da memoria.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ritiene il gravame
meritevole di accoglimento: il comportamento tenuto dal calciatore Davide
Tentoni deve essere complessivamente considerato irriguardoso ed offensivo,
ma deve comunque essere valutato nell’unico contesto nel quale il
comportamento stesso si è sviluppato e come tale sanzionabile, in base
all’art. 14 comma 2 bis lett. a), con tre gare effettive.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l. riducendo la
squalifica al calciatore Davide Tentoni a tre gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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