LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.62/TB del 01/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RENDE (C.U. N.52/TB DEL 4/1/2006 GARA TARANTO-RENDE DEL 10 DICEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.62/TB del 01/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE
SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3
A FAVORE DELLA SOCIETA’ RENDE (C.U. N.52/TB DEL 4/1/2006 GARA
TARANTO-RENDE DEL 10 DICEMBRE 2005).
La società Taranto Sport S.r.l. ha interposto reclamo avverso la
decisione con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto la punizione della perdita
della gara Taranto-Rende del 10/12/2005 (Campionato Berretti), con il
punteggio di 0 a 3 a favore della società Rende, per essersi verificati i fatti
descritti in motivazione del provvedimento impugnato, dichiarando di
ritenere tale decisione “iniqua e certamente ingiusta” per le considerazioni
ampiamente svolte nell’atto di impugnazione: chiede quindi disporsi
l’annullamento della detta decisione e la ripetizione della gara di cui trattasi.
In buona sostanza, assume che l’interruzione della gara per
sopravvenuta mancanza di visibilità delle linee sul terreno di gioco, dal
primo giudice ascritta a responsabilità colposa della società reclamante, è
da addebitarsi non ad essa società bensì a fattori esterni quali l’abbondante
e persistente pioggia caduta durante tutto il periodo in esame.
A conforto di quanto sopra sostenuto adduce che lo stesso direttore
di gara ha evidenziato come il personale del Taranto si sia prodigato per
tracciare nuovamente le linee sul terreno di gioco, che peraltro “tendevano
a scomparire sia con il passaggio dei calciatori sia per la pioggia battente”.
Ed ulteriormente aggiunge: “va da sé che le linee sul terreno di gioco non
sono scomparse per la qualità della polvere usata (la solita polvere di
gesso usata in ogni occasione) bensì per la pioggia battente”.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non
poter accogliere il gravame.
Il Regolamento del Gioco del Calcio, infatti, all’apposita voce
“segnature e caratteristiche del terreno di gioco” della Regola n.1,
stabilisce espressamente:
1) “le linee devono essere tracciate con gesso e devono avere la larghezza
massima di cm.12 e minima di cm.10;
2) in caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o
con altro materiale visibile; in caso di pioggia, se necessario, con
segatura. Non è consentito l’uso di materiali diversi;
10) l’arbitro deve invitare il capitano della squadra ospitante a far
regolarizzare la segnatura con l’uso del materiale idoneo per poi
incominciare a riprendere il gioco. In caso di rifiuto o di impossibilità a
provvedervi, la gara deve essere definitivamente sospesa”.
Ciò posto, atteso che nel richiesto supplemento di rapporto l’arbitro
ha precisato che nella dedotta circostanza la società, pure eseguendo la
sua richiesta di ritracciare le linee perimetrali “non riuscì a migliorare la
situazione, in quanto aveva a disposizione solamente della semplice
polvere bianca che, a causa della pioggia battente e del passaggio dei
calciatori sulle linee, scompariva in fretta”, risulta incontrovertibile, stante il
vigore di prova privilegiata espressamente conferito dal Codice di Giustizia
Sportiva alle risultanze dei documenti ufficiali, che il fatto impeditivo della
regolare prosecuzione della gara sia da ascrivere a fatto e colpa della
società reclamante.
Di guisa che la decisione impugnata, non apparendo inficiata da vizi logici
neppure in punto di corretta determinazione della sanzione da comminarsi
ai sensi dell’art.12 comma 1 C.G.S., merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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