LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2002-2003 Vertenza all. Antonio Cristella

LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2002-2003 Vertenza all. Antonio Cristella “Con raccomandata a.r. del 21 dicembre 2002, la Società sportiva A.S. VARANO CALCIO comunicava a questo Collegio Arbitrale che, in data 15 dicembre 2002, il Consiglio della Società aveva deciso di esonerare il Sig. Antonio Cristella, iscritto nei ruoli federali come Istruttore Giovani Calciatori, dall’incarico di allenatore della squadra .partecipante al campionato di 3^ categoria, a seguito di gravi inadempienze agli obblighi di cui al contratto stipulato in data 4 settembre 2002, ma non depositato presso il competente Comitato Regionale della Lombardia, da intendersi pertanto rjsolto ai sensi dell’art. 1453 c.c. c per violazione degli artt. 6 e 7 dell’accordo collettivo tra Allenatori e Società della L.N.D. presso la F.I.G.C., chiedendo a questo Collegio Arbitrale una risposta sul merito della questione. In particolare, la Società sosteneva la violazione dell’art.8 del contratto stipulato tra le parti, per aver il Sig. Cristella disertato senza giustificato motivo 3 sedute di allenamento e 3 riunioni mensili presso il Consiglio della Società, nonché per comportamento scorretto ed offensivo nei confronti di giocatori e dirigenti della Società, cui aveva fatto seguito un richiamo ufficiale della stessa. La Società comunicava a questo Collegio Arbitrale di aver conseguentemente sospeso il pagamento al Sig. Cristella dei compensi successivi al provvedimento di esonero, a questi inviato con raccomandata a.r. del 19 dicembre 2002, e provvedeva a depositare la ricevuta di pagamento per indennità di trasferta relativa al mese di novembre 2002. In data 17 gennaio 2003, la Società faceva pervenire a questo Collegio Arbitrale la ricevuta relativa al compenso corrisposto al Sig. Cristella fino al 15 dicembre 2002, comprensivo di indennità di trasferta, compensi, rimborso spese e premi. Con raccomandata a.r. del 22 gennaio 2003, dopo aver dichiarato di aver ricevuto i versamenti dovuti sino a tutto il 30 novembre 2002, il Sig. Cristella comunicava che la Società aveva manifestato l’intenzione di non saldare gli ulteriori importi di cui al contratto stipulato, e chiedeva pcrtal1to a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla Società di provvedere al pagamento delle rimanenti somme pattuite alle scadenze mensili concordate per un totale di € 289 fino al 31 maggio 2003 ovvero in unica soluzione per un totale di € 1734, come decurtate dalle spese di viaggio successive alla data dell’esonero, oltre all’eventuale premio finale di cui al punto 2 del contratto per un totale di € 775. In caso dì mancato versamento alle date concordate, chiedeva altresì di fare obbligo alla Società del pagamento degli interessi di mora, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il Collegio Arbitrale, riunitosi in data 5 aprile 2003, provvedeva a riunire le due vertenze ai fini di un’unica decisione e conferiva mandato alla Segreteria di darne comunicazione alla Società A.S. VARANO CALCIO ed al Sig. Cristella per consentire l’eventuale deposito di ulteriori note e controdeduzioni, come da nota del Presidente del Collegio Arbitrale del 7 aprile 2003, regolarmente notificata alle parti. La Società ed il Sig. Cristella, con successive note rispettivamente del 18 e del 30 aprile 2003, hanno confermato le proprie posizioni originarie di cui sopra. Considerato che la Società ha provveduto al pagamento delle somme concordate fino al 15 dicembre 2002, va riconosciuta al Sig. Cristella la somma di € 25.83 comprensiva del premio di tesseramento e delle spese di viaggio sostenute dal 15 dicembre 2002 fino al giorno dell’esonero avvenuto il successivo 19 dicembre, nonché la somma di € 1565,42 a titolo di premio di tesseramento per la parte rimanente del dicembre 2002 e fino al 31 maggio 2003, decurtata delle spese di viaggio (€ 120,42 + € 1445). Per quanto concerne la domanda avanzata dalla Società a questo Collegio Arbitrale per una pronuncia sul merito della questione circa la risoluzione del contratto, questa va dichiarata inammissibile poiché il Collegio non ha sul punto competenza. P.Q.M. Il Collegio dichiara l’obb1igo della Società A.S. VARANO CALCIO a corrispondere al Sig. Antonio Cristella la somma totale di € 1591,25 oltre agli interessi al tasso legale fine alla data dell’effettivo soddisfo. La domanda della Società va rigettata poiché inammissibile. Si dispone altresì il deferimento delle partì ai competenti organi in merito alla stipula del contratto per la suddivisione del pagamento del premio di tesseramento annuale in 10 rate mensili e per la previsione di un ulteriore premio in caso di vittoria del campionato o di raggiungimento dei play-off, in quanto non consentiti dalla legislazione vigente in materia. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva”.
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