LND – Decisione del Collegio arbitrale presso la LND – 2003-2004 Vertenza allenatore Mario Secondo Belluzzo/ 2.4 A.S. Real Cesate Saronno

LND – Decisione del Collegio arbitrale presso la LND – 2003-2004 Vertenza allenatore Mario Secondo Belluzzo/ 2.4 A.S. Real Cesate Saronno Per opportuna informazione, si trascrive, qui di seguito, la decisione adottata il 18 ottobre scorso dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in ordine alla vertenza sopra indicata: “Con ricorso del 04 giugno 2003, l’allenatore professionista BELLUZZO Mario Secondo, regolarmente iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C., ha chiesto a questo Collegio, di fare obbligo alla Società REAL CESATE SARONNO (Campionato Interregionale – Girone “B”) di pagargli la somma di euro 4.522,83=, quale compenso dovuto e non percepito, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria. A sostegno del suo assunto, il ricorrente ha prodotto copia della scrittura privata stipulata tra le parti, datata 24.07.2002, con la quale si stabiliva un compenso annuo di euro 13.640,13= oltre ad indennità di fine rapporto di euro 1.240,00=, per la stagione sportiva 2002/2003. Da accertamenti esperiti da questo Collegio presso il Comitato Interregionale L.N.D. della F.I.G.C., è emerso che il contratto, sottoscritto dalle sopra citate parti, relativamente alla stagione sportiva 2002/2003 è stato depositato il 09.09.2003. La Società convenuta ha controdedotto sostenendo che al ricorrente sono state pagate le mensilità fino al marzo 2003 e che le mensilità di aprile, maggio e giugno sarebbero state corrisposte alla scadenza del contratto se l’Allenatore non avesse fatto il ricorso a questo Collegio e che, pertanto, riconosce il suo debito. Alla luce di quanto sopra il Collegio osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento, e che spettano al ricorrente, a saldo delle sue spettanze euro 4.523,00=, oltre ad euro 30,15 per interessi. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso prodotto dall’allenatore BELLUZZO Mario Secondo fa obbligo alla Società “REAL CESATE SARONNO di pagargli, a saldo del suo avere, la somma di euro 4.523,00=, oltre ad euro 30,15 per interesse dovuti nella misura prevista dall’accordo collettivo di categoria, per un totale di euro 4.553,15=. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva.”
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it