Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 17 del 10/09/10 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di cui al C.U. n. 27 della LND del 30 luglio 2010 con la quale è stata disposta la mancata ammissione della società A.S.D. Sporting Peloro Messina al Campionato di Serie B di calcio a cinque relativo alla stagione sportiva 2010/2011, a seguito di decisione assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 29 luglio 2010 Parti: A.S.D. Messina Peloro contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Divisione Calcio a Cinque della Federazione Italiana Giuoco Calcio / Lega Nazionale Dilettanti Massima: E’ inammissibile il ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva per sopravvenuta cessazione della materia del contendere allorquando le parti sottoscrivono il verbale di conciliazione, in sede di esame preliminare sulla istanza cautelare, innanzi al presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva con il quale la Lega Nazionale Dilettanti – in ragione della sopravvenuta carenza di organico e dell’accertato adempimento della società ai requisiti richiesti dalla normativa federale per l’ammissione al campionato di competenza – ha aderito in via conciliativa alla richiesta avanzata dalla società di vedersi ammessa al campionato di Serie B di calcio a cinque per la stagione 2010/2011. Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 15 del 10/09/10  – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di cui al C.U. n. 26 della LND del 30 luglio 2010 con la quale è stata disposta la mancata ammissione della società Polisportiva Gaeta S.S.D. a.r.l. al Campionato di Serie D  relativo alla stagione sportiva 2010/2011, a seguito di decisione assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 29 luglio 2010 Parti: Polisportiva Gaeta  S.S.D. a.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Massima: E’ inammissibile il ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva per sopravvenuta cessazione della materia del contendere allorquando le parti sottoscrivono il verbale di conciliazione, in sede di esame preliminare sulla istanza cautelare, innanzi al presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva con il quale la Lega Nazionale Dilettanti – in ragione della sopravvenuta carenza di organico e dell’accertato adempimento della società ai requisiti richiesti dalla normativa federale per l’ammissione al campionato di competenza – ha aderito in via conciliativa alla richiesta avanzata dalla società di vedersi ammessa al campionato di Serie D per la stagione 2010/2011. Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 16 del 10/09/10 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di cui al C.U. n. 25 della LND del 30 luglio 2010 con la quale è stata disposta la mancata ammissione della società A.S.D. Boiano al Campionato di Serie D relativo alla stagione sportiva 2010/2011, a seguito di decisione assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 29 luglio 2010 Parti: A.S.D. Boiano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Massima: E’ inammissibile il ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva per sopravvenuta cessazione della materia del contendere allorquando le parti sottoscrivono il verbale di conciliazione, in sede di esame preliminare sulla istanza cautelare, innanzi al presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva con il quale la Lega Nazionale Dilettanti – in ragione della sopravvenuta carenza di organico e dell’accertato adempimento della società ai requisiti richiesti dalla normativa federale per l’ammissione al campionato di competenza – ha aderito in via conciliativa alla richiesta avanzata dalla società di vedersi ammessa al campionato di Serie D per la stagione 2010/2011.
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