Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del 22 ottobre 2014–  www.coni.it Parti: Sig. G.P./ Brescia Calcio SpA Massima: Il Collegio del TNAS prende atto della rinuncia da parte di tutte le parti costituite dichiara l’estinzione del procedimento.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del 31 luglio 2014–  www.coni.it Parti: Sig. S.C. / A.C. Siena SpA Massima: Il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante ed in mancanza della costituzione dell’organo arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 maggio 2014–  www.coni.it Decisione impugnata: Ripartizione della Quota di Mutualità Parti: Lega Italiana Calcio Professionistico /Lega Nazionale Professionisti Serie B Massima: Il Collegio del TNAS prende atto della rinuncia da parte di tutte le parti costituite dichiara l’estinzione del procedimento.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Ordinanza collegiale del 5 marzo 2014–  www.coni.it Parti: Sig. P.S. / Vicenza Calcio SpA Massima: Il Collegio del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 febbraio 2014–  www.coni.it Parti: Parma F.C. SpA / Sig. J.F.M.M. Massima: Il Collegio del TNAS prende atto della rinuncia da parte di tutte le parti costituite dichiara l’estinzione del procedimento.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del Presidente del 4 febbraio 2014  –  www.coni.it Parti: Sig. L.M./ Novara Calcio SpA Massima: Il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante ed in mancanza della costituzione dell’organo arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del Presidente del 31 ottobre 2013–  www.coni.it Parti: Sig. M.R.B./ Sig. D.T. Massima: Il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante ed in mancanza della costituzione dell’organo arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Ordinanza collegiale del 28 ottobre 2013 –  www.coni.it Parti: Sig. A.P./ S.S. Lazio SpA Massima: Il Collegio del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di seconda udienza del 17 settembre 2013 –  www.coni.it Parti: Dott. A.P./ Benevento Calcio SpA Massima: A seguito di dichiarazione della parte istante che attesta di aver ricevuto il saldo delle somme, il TNAS dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, compensa tra le parti le spese del presente procedimento e pone a carico di parte resistente i diritti amministrativi sopravvenuti per il TNAS e gli onorari del Collegio arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di seconda udienza del 17 settembre 2013 –  www.coni.it Parti: Sig. F.P./ Genoa C.F.C. SpA Massima: A seguito di dichiarazione della parte istante che attesta di aver ricevuto il saldo delle somme, il TNAS dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, compensa tra le parti le spese del presente procedimento e pone a carico di parte resistente i diritti amministrativi sopravvenuti per il TNAS e gli onorari del Collegio arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del Presidente del 11 settembre 2013–  www.coni.it Parti: Sig. G.S./ Sig. E.N. Massima: Il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante ed in mancanza della costituzione dell’organo arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del Presidente del 25 luglio 2013 –  www.coni.it Parti: Dott. A.P. / Sig. D.M. Massima: Il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante ed in mancanza della costituzione dell’organo arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del Presidente del 25 luglio 2013 –  www.coni.it Parti: Sig. F.P./ Brescia Calcio SpA Massima: Il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante ed in mancanza della costituzione dell’organo arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del Presidente del 19 luglio 2013 –  www.coni.it Parti: Dott. A.C. / Sig. E.M.S. Massima: Il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia all’istanza arbitrale, a seguito di rinuncia alla stessa formulata dalla parte istante ed in mancanza della costituzione dell’organo arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Provvedimento del Presidente del 11 luglio 2013–  www.coni.it Parti: Sig. G.D.G. / Novara Calcio SpA Massima: A seguito di rinuncia all’istanza di arbitrato il Presidente del TNAS prende atto della rinuncia ma nega la ripetibilità dei diritti amministrativi, da considerarsi definitivamente acquisiti con la presentazione dell’istanza di arbitrato     Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 maggio 2011 – www.coni.it Parti: Sig. A.B. / Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il TNAS dichiara cessata la materia del contendere quando la parte istante dichiara di rinunciare a comparire all’udienza già fissata e di abbandonare la procedura di arbitrato allorquando, disposta la comunicazione alla parte intimata della superiore “rinuncia agli atti” e assegnato termine congruo per la raccolta di eventuali dichiarazioni o deduzioni della parte, già concludente per il “rigetto” di una delle domande avversarie e perciò avente presumibile interesse in parte qua alla prosecuzione del giudizio nulla risulta pervenuto dalla F.I.G.C. entro il termine assegnato, anche con riferimento agli oneri ex art. 75 d.a. c.p.c., secondo cui “Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”. In tal caso, pur non potendosi pronunciare l’estinzione del giudizio in difetto delle relative condizioni (ex art. 306, 1° comma, c.p.c.), ricorra una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse che dev’essere attestata mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con pronuncia peraltro dotata essa stessa di carattere processuale secondo la corrente opinione della giurisprudenza. Ne consegue che la parte in ogni caso definibile “rinunciante”, a norma del principio testualmente espresso dall’art. 306 c.p.c., “deve rimborsare le spese alle altre parti”, ivi inclusi i diritti dovuti agli arbitri e al C.O.N.I. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 maggio 2011 – www.coni.it Parti: SIG. A.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) Qualora la parte istante abbia dichiarato di voler “rinunciare a comparire all'udienza” e di “abbandonare la procedura di arbitrato” e, ciononostante, non sia possibile l’estinzione del giudizio arbitrale per il presumibile interesse della parte resistente alla decisione di merito, ricorre una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse, la quale dev’essere attestata mediante dichiarazione, avente valore soltanto processuale, di cessazione della materia del contendere, ma la parte comunque “rinunciante” è tenuta a “rimborsare le spese” all’altra. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 gennaio 2011 - www.coni.it Parti: Sig. D.F. e Sig. M.G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il TNAS dichiara cessata la materia del contendere in caso di rinuncia da parte del ricorrente ed accettazione dell’altra parte.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Ordinanza del 18 aprile 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Parti: Sig. F.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Ai sensi dell’art. 26, comma 7 del Codice, secondo cui “(…) decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia stato eseguito, il Presidente del Tribunale dichiara l’estinzione del procedimento, dandone comunicazione alle parti e all’organo arbitrale, rimettendo a quest’ultimo il provvedimento di liquidazione per l’attività eventualmente svolta (…)”. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Ordinanza del 24 marzo 2011 – www.coni.it Parti: Sig. S. M. / Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il TNAS dichiara, cessata la materia del contendere a seguito di comunicazione delle parti e decide in merito alle spese. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 gennaio 2010 - www.coni.it Parti: Sig. A. R. contro Sig. A. P. Massima: In caso di rinuncia ed accettazione delle parti il TNAS  dichiara cessata la materia del contendere Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 02 febbraio 2010 - www.coni.it Parti: Avv. M. G. contro Genoa Cricket & Football Club SpA Massima: In caso di rinuncia ed accettazione delle parti il TNAS  dichiara cessata la materia del contendere Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 settembre 2009 promosso da: www.coni.it Parti: Sig. P. P. contro A.C. Arezzo SpA Massima: In caso di rinuncia ed accettazione delle parti il TNAS  dichiara cessata la materia del contendere Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 settembre 2009 - www.coni.it Parti: Caprino Calcio A.S.D., Sig. L. T. e Sig. A. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia e Calolziovictoria A.S.D. Massima: In caso di rinuncia ed accettazione delle parti il TNAS  dichiara cessata la materia del contendere Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 settembre 2009 - www.coni.it Parti: Caprino Calcio A.S.D., Sig. L. T. e Sig. A. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia e Calolziovictoria A.S.D. Massima: In caso di rinuncia ed accettazione delle parti il TNAS  dichiara cessata la materia del contendere Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 settembre 2009 –  www.coni.it Parti: A.C. Rudianese contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia - G.S. Grumellese Calcio Massima: Il TNAS dichiara cessata la materia del contendere in caso di avvenuto ripescaggio e inserimento nel Campionato Nazionale di Eccellenza della società, condannandola comunque al pagamento dei diritti amministrativi versati. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.:   Lodo Arbitrale del 24 agosto 2009 –  www.coni.it Parti: A.C. Nuova Folgore Ancona A.S.D. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - A.S.D. Monteprandonese, San Costanzo - Audax Montefelcino Massima: In caso di rinuncia al ricorso il TNAS incamera i diritti amministrativi versati dalla parte ricorrente.
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