Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Ordinanza n. 24 del 11/08/2014 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi.
Parti: Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Juve Stabia s.r.l.
Massima: L’Alta Corte di Giustizia, accoglie l’istanza di sospensiva della delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi. Nella vicenda si debba procedere all’integrazione da 20 a 22 squadre dell’organico del Campionato di Serie B in applicazione dell’art. 49 NOIF, attualmente in vigore…le disposizioni statuiscono in materia di ripescaggio a proposito del completamento dell’organico fino a 20 squadre, laddove la presente fattispecie riguarda l’integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre…..il C.U. n. 170/A rinvia ad un separato provvedimento la determinazione dei criteri e delle modalità per l’eventuale integrazione del suddetto organico…..il successivo C.U. n. 171/A stabilisce criteri e procedure ai soli fini del procedimento di ripescaggio fino a 20 squadre e non anche oltre detto numero; ritenuto che gli argomenti della ricorrente Novara debbano perciò essere accolti e che da ciò derivi l’obbligo di integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e principi che la FIGC riterrà di determinare in applicazione del principio che il Collegio ha affermato.
Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Ordinanza del 10/05/2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. del 4 maggio 2011 - su ricorsi riuniti proposti dagli stessi attuali ricorrenti di cui ai n. 7), 8), 9), 10), 11) del Comunicato ufficiale n. 267/CGF, nonché, ovvero alternativamente, dell’esecuzione della delibera al punto 3 o.d.g. dell’assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15 aprile 2011, inibendo altresì l’adozione di ogni altra delibera assembleare o consiliare che abbia oggetto identico o analogo a quello del 15 aprile 2011 (definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine; fatturazione rata di maggio)
Parti: F.C. Internazionale Milano SpA, Juventus F.C. SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Calcio Napoli SpA e A.S. Roma SpA / Lega Nazionale Professionisti Serie A, A.S. Bari SpA, Bologna F.C. SpA, Brescia Calcio SpA, Udinese Calcio SpA, U.C. Sampdoria SpA, Cagliari Calcio SpA, Genoa C.F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, A.C. Fiorentina SpA, Parma F.C. SpA, Calcio Catania SpA, Chievo Verona SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Cesena SpA, U.S. Città di Palermo SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del Codice dell’Alta Corte, sospende la provvisoria esecutività della decisione della Corte di Giustizia Federale - avente ad oggetto l’esecuzione della delibera al punto 3 o.d.g. dell’assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A (definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine; fatturazione rata di maggio) - di cui al dispositivo fino al termine di quindici giorni dal deposito della motivazione. A prescindere dalla ritualità della istanza svincolata da una proposta impugnazione; rilevato che al momento non è stata pubblicata la motivazione della decisione della Corte di Giustizia federale del 4 maggio 2011 (v. precedente ordinanza Alta Corte 1/2009); ritenuto che, allo stato degli elementi forniti, non appaiono prima facie ed in assenza di contraddittorio sufficienti giustificazioni della sussistenza di caso di particolare gravità ed urgenza, per tutti i provvedimenti cautelari richiesti, tenuto conto anche dei dubbi sia sulla attuale gravità del danno per i ricorrenti (che in caso di illegittimo uso e formazione delle risultanze delle indagini possono non essere tenuti al pagamento del relativo costo), sia sulla immediata lesività della decisione impugnata e del provvedimento della Lega, inizialmente oggetto del contenzioso, attesa la natura e finalità di un’indagine demoscopica sia pure ai fini di quelli asseriti in ricorso e la prospettabilità di una interpretazione conforme all’ordinamento di una necessaria ulteriore determinazione unitaria degli organi competenti della Lega che deve essere emessa solo dopo l’acquisizione della indagine e dopo che la Lega valuti, faccia propri ed approvi i risultati della futura indagine e utilizzi o meno, in tutto o in parte gli elementi raccolti e le relative conclusioni applicative; ciò vale anche ai fini della effettiva lesività in concreto delle posizioni delle attuale ricorrenti.