Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 266/CSA del 27 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 104/Campionati Giovanili del 25.03.2022

Impugnazione – istanza: Reggiana/Vis Pesaro

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto alla società la perdita della gara per la mancata disputa della stessa ad essa addebitabile in quanto “un palo della porta era inclinato ed ammaccato e non a norma e non garantiva la sicurezza dei giocatori”….Nel caso che ci occupa, dal Referto Arbitrale emerge quanto segue: “Gara non iniziata in quanto la società Vis Pesaro alle ore 13:45 entrava nel mio spogliatoio e mi consegnava la riserva scritta in allegato. A quel punto andavo a constatare la situazione e rendendomi conto del problema esistente la Reggiana ha provato a recuperare il problema al palo ma alle 15:15 la situazione non era migliorata”.  Risulta allegata una fotografia ritraente la porta in esame da cui si evince, in particolare, che sul retro del palo di sinistra era stato apposto un pezzo di legno con evidente finalità di sostegno del palo medesimo.  Nel supplemento di referto il Direttore di Gara ha altresì riferito testualmente: “Gara non iniziata in quanto il dirigente accompagnatore …. della squadra Vis Pesaro alle 13:45 è entrato nel mio spogliatoio e mi ha consegnato la riserva scritta in allegato. A quel punto sono andato a constatare la situazione rendendomi conto del problema esistente. La Reggiana ha provato a rimediare posizionando un pezzo di legno dietro il palo come da foto in allegato. Alle 15:15, trascorso il tempo previsto da regolamento, sono andato a verificare nuovamente e ho deciso di non dare inizio alla gara. La decisione è stata dettata dall'inclinazione del palo in quanto non allineato con la linea di porta e dalla poca sicurezza. Il palo era inoltre poco stabile. Riconoscimento effettuato”. Tali risultanze, costituenti, ai sensi dell’art. 61, la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, sono state confermate dall’Arbitro, il quale, sentito a chiarimenti, ha ribadito, tra l’altro, che lo stato della porta, inidonea al suo utilizzo, era esistente ben prima dell'inizio della gara, sin dalle 13:45 circa e che nonostante avesse atteso sino alle 15:15, la situazione era rimasta immutata, nonostante l'apposizione di un pezzo di legno sul retro del palo sinistro. In relazione a quanto sopra deve osservarsi che: - ai sensi di quanto previsto dall’art.60, comma 1, delle NOIF, II giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara; - ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.60, comma 3, L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre; - tale ultima disposizione risulta trasfusa anche nella REGOLA 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alla decisione ufficiale n.2 sulla Impraticabilità del terreno di gioco, ove risulta che 3) L’arbitro può procedere all’accertamento dell’impraticabilità del terreno di gioco prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre. Alla luce di quanto sopra: - risulta confermato che il Direttore di gara ha ritenuto sussistente - a suo insindacabile giudizio e in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.60, comma 1, NOIF, la presenza di una causa che ha reso impraticabile il terreno di giuoco, osservandosi, peraltro, che nel caso di specie si trattava di gara di settore giovanile (Under 17), in cui la sicurezza degli atleti assume valore assolutamente primario; - il vizio del presunto, mancato riconoscimento da parte del Direttore di gara, paventato dalla reclamante, non assume alcun rilievo ai fini della delibazione del caso in esame, poiché risulta dirimente - ai sensi di quanto previsto dal citato art.60, comma 3, NOIF e come confermato dalla Decisione ufficiale n.2 sulla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio - la circostanza secondo cui la causa ostativa allo svolgimento della gara era ben preesistente rispetto al suo inizio ed era stata constatata ed accertata dall’Arbitro addirittura prima delle ore 14:00, senza che vi fosse posto rimedio. Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 10, comma 1, CGS, ha comminato alla reclamante A.C. Reggiana S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 10 Gennaio 2005 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 20 del 9.12.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S. S. Cristina avverso decisioni merito gara Aurora Mazara/S. Cristina del 14.11.2004 Massima: Non è responsabile la società della mancata disputa della gara per atti di vandali che, durante la notte precedente la gara, danneggiavano le porte, le reti e le panchine ed in considerazione del fatto che dai documenti ufficiali risulta che gli Organi di Polizia, intervenuti sul posto parecchio tempo prima dell’orario di disputa della gara, impedivano agli estranei qualsiasi accesso al campo per la effettuazione dei rilievi scientifici di competenza. Inoltre, ricevuto il benestare dei suddetti Organi di Polizia, erano i Funzionari del Comune che si interessavano direttamente e tempestivamente per ripristinare il terreno di giuoco e le parti danneggiate in tempi quanto più possibile brevi. I ripristini erano tuttavia ultimati solo pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro di categoria superiore previsto per le ore 14,30, comunque iniziato con ritardo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 16 giugno 2000 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 18.5.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Ambrosiana Tre Stelle avverso decisioni merito gara non disputata Palazzolo/Ambrosiana Tre Stelle del 2.4.2000 Massima: La ripetizione della partita può essere disposta sulla base della rituale segnalazione dell'Arbitro che dà atto del grave fatto ostativo alla disputa della gara consistente nel danno alla struttura, causato da ignoti e non addebitabile in via oggettiva alla società ospitante. (Il caso di specie: L'Arbitro, riferiva nel proprio rapporto che l'incontro non aveva avuto effettuazione per il grave danneggiamento arrecato da ignoti ad una delle porte del campo di gioco).
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