Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 21 Febbraio 2005 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo della A.C. Salò avverso decisioni merito gara Salò/Mezzocorona dell’8.12.2004 Massima: Si ha errore tecnico dell’arbitro, con conseguente ripetizione della gara su tempestivo preannuncio reclamo da parte della società interessata, allorquando, il direttore di gara non ha provveduto ad espellere dal campo di giuoco il calciatore raggiunto dal secondo provvedimento di ammonizione. La prova deve risultare dal referto arbitrale ovvero dal supplemento al referto. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 5.11 .1999. Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Profiamma avverso decisioni merito gara Palazzo/Profiamma del 10.10.1999 Massima: Non può costituire motivo di annullamento della gara la circostanza che una squadra si è trovata sul terreno di giuoco con 12 calciatori. Ciò in ossequio al principio sportivo di doverosa salvaguardia del risultato acquisito sul campo. (Nel caso di specie il calciatore, sostituito, si attardava ad uscire dal campo e si tratteneva per qualche attimo in prossimità della linea laterale). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 9 luglio 1998 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 47 del 19.6.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell'A.S. San Colombano Segromigno avverso decisioni merito gara Valfreddana/San Colombano Segromigno del 16.5.1998 Massima: La partecipazione alla gara del calciatore di riserva per due minuti, senza che sia avvenuta la sostituzione, incide sulla regolarità della stessa, anche qualora il calciatore non sia mai entrato in possesso del pallone, da ciò deriva la sanzione della perdita della gara a carico della società. Secondo l'espressione letterale dell'art. 7 comma 4 C.G.S. spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura le fattispecie anomale verificatesi in gara abbiamo avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della competizione sportiva.
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