Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 13 del 04/03/2024

Decisione impugnata: Decisione n. 19-2023/2024 del 4 dicembre 2023, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, depositata il 6 dicembre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 114, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalla

A.S.D. Falconarese 1919 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche FIGC LND - emessa con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 31 ottobre 2023, con cui, in relazione al ricorso presentato dalla A.S.D. Sampaolese Calcio in riferimento alla gara Falconarese 1919 – Sampaolese Calcio, disputata in data 21 ottobre 2023 e valevole per il campionato di Prima Categoria, Girone B, era stato deciso “di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo e di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919 0 – Sampaolese Calcio 3” - ripristinando, per l’effetto, il risultato maturato sul campo (Falconarese – Sampaolese 2-1).

Impugnazione Istanza: A.S.D. Sampaolese Calcio / A.S.D. Falconarese 1919 S.r.l. / FIGC / LND / CR Marche

Massima: Infondato è il ricorso della società avverso la decisione della CSAT che ha omologato il risultato della gara e non ha inflitto la sanzione della perdita della gara alla società avversaria per violazione dell’art. 61 NOIF, che obbliga ogni squadra a consegnare all’arbitro, prima dell’inizio della gara, un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori. L’associazione sportiva deduce l’errata applicazione dell’art. 61 delle NOIF, oltre che degli artt. 10, quinto comma, e 4, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. L’art. 61 delle norme organizzative interne della FIGC prevede che: «1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi». Nella fattispecie, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe violato la ricordata disposizione, la quale - a suo avviso - obbliga ogni squadra a consegnare all’arbitro, prima dell’inizio della gara, un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, laddove non ha ravvisato, attraverso la valutazione delle prove documentali in atti, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della sanzione della perdita della gara. L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte Sportiva d’Appello ha consentito di appurare che l’arbitro aveva effettuato il riconoscimento dei calciatori della Falconarese, ammettendoli alla gara, e che la copia della distinta originale, ancorché al termine della gara, era stata consegnata alla Sampaolese Calcio, la quale aveva avuto modo di verificare quali giocatori vi avessero preso parte e, quindi, di poter proporre un eventuale ricorso in caso di partecipazione irregolare. È risultato, inoltre, che alla fine della gara la Sampaolese aveva presentato una generica riserva scritta senza indicare in alcun modo di aver espressamente e tempestivamente richiesto la consegna della copia della distinta e che l’arbitro si era rifiutato di consegnarla, riserva scritta che avrebbe potuto redigere e consegnare immediatamente al direttore di gara nel momento del prospettato suo rifiuto alla richiesta di consegnare la copia della distinta. Risulta provato, altresì, attraverso apposita dichiarazione del direttore di gara, che la società Falconarese gli aveva consegnato prima della partita delle distinte non originali, che egli, a sua volta, aveva consegnato alla società Sampaolese alla fine del primo tempo perché le erano state richieste. A fine gara è stato rettificato l’errore di confusione e alla società Sampaolese l’arbitro aveva consegnato le distinte originali. L’irregolarità della consegna dell’elenco nominativo di cui al primo comma dell’art. 61, siccome avvenuta nella fattispecie, sfugge alla possibilità di uno specifico reclamo alla stregua del disposto di cui al secondo comma della disposizione, la quale, riguardata come norma imperfetta, espressamente prevede un effetto sanante anche in relazione al mancato adempimento - e non solo all’irregolarità - dell’obbligo della consegna dell’elenco e, conseguentemente, esclude un’eventuale sanzione, salvo il caso in cui l’arbitro, espressamente e tempestivamente sollecitato al riguardo, abbia omesso di provvedervi. In altri termini, la norma pone a carico del soggetto interessato l’onere di far valere con immediatezza l’inadempimento dell’obbligo o l’irregolarità dinanzi all’arbitro ed abilita al reclamo nel solo caso in cui il direttore di gara non abbia provveduto in merito. In disparte le modalità particolari della redazione dell’elenco, sotto forma di distinte non originali o di un brogliaccio - tuttavia consegnato alla squadra avversaria (Sampaolese Calcio) -, infatti, risulta provato in atti, come più sopra esposto, che la squadra interessata non aveva richiesto all’arbitro la consegna di copia dell’elenco e che non vi era stato alcun rifiuto dell’arbitro di provvedere a detta consegna. La società ricorrente prospetta una violazione di norme di diritto, poiché assume che la Corte d’Appello avrebbe valutato il corredo probatorio agli atti secondo paradigmi soggettivi, nel senso di non aver, senza un’adeguata motivazione, tenuto conto della dichiarazione resa dall’arbitro al giudice sportivo. La ricorrente si riferisce al fatto che ‘il direttore di gara avrebbe riferito di non aver ricevuto ad inizio gara il summenzionato elenco in formato originale, bensì “un brogliaccio” che non conteneva le informazioni sui tesserati di cui all’art. 61 NOIF. Lo stesso direttore di gara afferma di  aver ricevuto solamente a fine gara l’elenco originale dei calciatori e di averlo consegnato soltanto in questo frangente alla società richiedente’. Ma in tale modo, l’A.S.D. Sampaolese Calcio non deduce alcun errore di diritto, né alcun travisamento del fatto da parte del giudice dell’appello, ma pone a fondamento della doglianza un fatto pacifico e già vagliato, trascurando di considerare come la statuizione di accoglimento dell’appello attiene alla mancata richiesta diretta all’arbitro circa la consegna della copia dell’elenco di cui all’art. 61 delle NOIF. Per tale ragione, non emerge alcun vizio della motivazione posto che l’impugnazione verte su una questione del tutto diversa e non fornisce alcuna smentita circa il fatto decisivo che è, invece, costituito dalla richiesta diretta all’arbitro di provvedere in ordine alla consegna dell’elenco. In coerenza deve disporsi il rigetto del secondo motivo di impugnazione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005 Impugnazione - istanza:AppelloA.S.D. Casamassima avverso decisioni merito gara V. Mazzola Carosino/Casamassima del 13.3.2005 Massima: L’art. 61 delle N.O.I.F., intitolato “adempimenti preliminari alla gara”, prevede al comma 2 che la mancata consegna dell’elenco di gara al capitano o dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara non costituisce motivo di reclamo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Angri avverso decisioni merito gara Casalvelino/ Angri del 21.3.2004 Massima: Per giurisprudenza costante degli organi di Giustizia Sportiva, la mancata espressa richiesta della distinta dei calciatori avversari, prima dell’inizio della gara, configura un’ipotesi di rinuncia a visionare la stessa, con la conseguenza che, in tal caso, l’omessa consegna della medesima da parte dell’arbitro non costituisce fattore invalidante la gara. Sul punto le deposizioni rilasciate all’Ufficio Indagini dal d.d.g., dai suoi assistenti e dal Commissario di campo, nella loro convergenza ed univocità, hanno sostanzialmente confermato quanto ab origine riferito dallo stesso arbitro dell’incontro nel proprio referto, che comunque costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, fonte di prova privilegiata. In difetto di un’incontestabile prova contraria, la dinamica dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara non può essere posta in discussione, non potendosi dare ingresso alla diversa ricostruzione operata dalla reclamante. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Serrese avverso decisioni merito gara Serrese/Fortitudo del 14.12.2003 Massima: A norma dell’art. 61 comma 3 N.O.I.F., è da sottolineare che presupposti indispensabili per inficiare la regolarità della gara sono la richiesta delle distinte ed il mancato accoglimento da parte dell’arbitro. Nella fattispecie in esame il direttore di gara nel referto, il cui contenuto gode di fede privilegiata, ben chiarisce che la richiesta delle distinte è stata formulata esclusivamente al termine della gara, dopo che le stesse erano state dimenticate nello spogliatoio. Questo non rende irregolare la partita e conseguentemente non sussistono i motivi per la ripetizione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 30.3.2000 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Corsagna avverso decisioni merito gara Unione 98/Corsagna del 23.1.2000Massima: Se l'art. 61 delle N.O.I.F. prevede al comma 2 che la mancata consegna della distinta dei giocatori all'altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva che la violazione del successivo comma 3 (che prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte su iniziativa di chi le apporta sulla copia dell'altra squadra), costituendo un quantum minoris, non può certo modificare il risultato sportivo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 22 dicembre 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 18.11.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Liventinagorghense avverso decisioni merito gara Montebelluna/Liventinagorghense del 18.11.1999 Massima: L'art. 61 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'Arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Dalla mancata osservanza del precetto sopra richiamato, consegue la privazione per la società controinteressata della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico. Se non appare del tutto chiaro se il fatto debba addebitarsi alla società che avrebbe dovuto predisporre gli elenchi in numero sufficiente, ovvero a negligenza di terzi, la soluzione consentita dall'art. 7 comma 4 C.G.S. è quella dell'annullamento con conseguente ripetizione dell'incontro. (Nel caso in specie: la richiesta di copia dell'elenco é stata avanzata all'Arbitro prima dell'inizio della partita e poi rinnovata durante l'intervallo, rimanendo senza effetto. Di ciò si trae implicita conferma dal supplemento di rapporto del Direttore di gara, il quale sembra addurre a giustificazione dell'accaduto la circostanza che la società gli aveva consegnato solo un esemplare della distinta, sicché egli non disponeva di altre copie). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 29 maggio 1998 - n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 23.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Comprensorio Casalnuovese avverso decisioni merito gara Vesuviana/Comprensorio Casalnuovese del 15.2.1998 Massima: A norma dall'art. 61 comma 2 N.O.I.F. la mancata consegna della distinta costituisce motivo di reclamo solo quando ne sia stata fatta tempestiva e vana richiesta all'arbitro prima dell’inizio della gara. In mancanza non è possibile sostenere l’irregolare svolgimento della gara per violazione dell’art. 21 comma 2 N.O.I.F. (Nella fattispecie l'arbitro della gara ha chiarito, nel rapporto e nel suo supplemento, di non aver dato la distinta prima della gara, ma di averlo fatto alla fine della stessa, senza che la reclamante l'avesse mai chiesta). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 23 aprile 1998 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 85 del 19.3.1998 Impugnazione - istanza: Appello della società Nuova Trivigliano avverso decisioni merito gara nuova Trivigliano/Belmonte Castello del 15.2.1998 Massima: Non incide sulla regolarità della gara la circostanza che il direttore abbia omesso di consegnare la distinta di gara alla società quando lo stesso ha ribadito di non aver avuto alcuna richiesta al riguardo. (Nel caso di specie l’arbitro nel referto gara e nel supplemento dello stesso, ha affermato di non aver mai avuto la richiesta e tale risultanza, per essere contenuta in atti ufficiali, ha valore di fonte privilegiata di prova che non può essere contrastata con la prospettazione di una diversa versione dei fatti o con l'apporto di testimonianze, che, oltretutto, non sono ammissibili, nei procedimenti attinenti alla disputa di gare). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C - Riunione del 5 febbraio 1998 - n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 93 del 9.1.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Ladispoli avverso decisioni merito gara Ladispoli/Internapoli Gabbiano 1964 del 16.11.1997Massima: Si ha l'irregolare svolgimento della gara per violazione dall'art. 61 comma 2 N.O.I.F., nel caso in cui non è stato consegnato dall'arbitro, prima dell'inizio della partita, l'elenco dei calciatori della squadra avversaria. (Nel caso di specie la CAF ha ripristinato la decisione del Giudice sportivo ed ha disposto la ripetizione della gara). Massima: L'art. 61 comma 2 N.O.I.F. (norma finalizzata ad assicurare il controllo sulla regolarità di partecipazione dei calciatori della squadra avversaria, nonché il diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico) stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria, in caso contrario può essere disposta la ripetizione della gara per irregolare svolgimento.
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