Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005 Impugnazione - istanza:AppelloA.S.D. Casamassima avverso decisioni merito gara V. Mazzola Carosino/Casamassima del 13.3.2005 Massima: L’art. 61 delle N.O.I.F., intitolato “adempimenti preliminari alla gara”, prevede al comma 2 che la mancata consegna dell’elenco di gara al capitano o dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara non costituisce motivo di reclamo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Angri avverso decisioni merito gara Casalvelino/ Angri del 21.3.2004 Massima: Per giurisprudenza costante degli organi di Giustizia Sportiva, la mancata espressa richiesta della distinta dei calciatori avversari, prima dell’inizio della gara, configura un’ipotesi di rinuncia a visionare la stessa, con la conseguenza che, in tal caso, l’omessa consegna della medesima da parte dell’arbitro non costituisce fattore invalidante la gara. Sul punto le deposizioni rilasciate all’Ufficio Indagini dal d.d.g., dai suoi assistenti e dal Commissario di campo, nella loro convergenza ed univocità, hanno sostanzialmente confermato quanto ab origine riferito dallo stesso arbitro dell’incontro nel proprio referto, che comunque costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, fonte di prova privilegiata. In difetto di un’incontestabile prova contraria, la dinamica dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara non può essere posta in discussione, non potendosi dare ingresso alla diversa ricostruzione operata dalla reclamante. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Serrese avverso decisioni merito gara Serrese/Fortitudo del 14.12.2003 Massima: A norma dell’art. 61 comma 3 N.O.I.F., è da sottolineare che presupposti indispensabili per inficiare la regolarità della gara sono la richiesta delle distinte ed il mancato accoglimento da parte dell’arbitro. Nella fattispecie in esame il direttore di gara nel referto, il cui contenuto gode di fede privilegiata, ben chiarisce che la richiesta delle distinte è stata formulata esclusivamente al termine della gara, dopo che le stesse erano state dimenticate nello spogliatoio. Questo non rende irregolare la partita e conseguentemente non sussistono i motivi per la ripetizione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 30.3.2000 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Corsagna avverso decisioni merito gara Unione 98/Corsagna del 23.1.2000Massima: Se l'art. 61 delle N.O.I.F. prevede al comma 2 che la mancata consegna della distinta dei giocatori all'altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva che la violazione del successivo comma 3 (che prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte su iniziativa di chi le apporta sulla copia dell'altra squadra), costituendo un quantum minoris, non può certo modificare il risultato sportivo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 22 dicembre 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 18.11.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Liventinagorghense avverso decisioni merito gara Montebelluna/Liventinagorghense del 18.11.1999 Massima: L'art. 61 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'Arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Dalla mancata osservanza del precetto sopra richiamato, consegue la privazione per la società controinteressata della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico. Se non appare del tutto chiaro se il fatto debba addebitarsi alla società che avrebbe dovuto predisporre gli elenchi in numero sufficiente, ovvero a negligenza di terzi, la soluzione consentita dall'art. 7 comma 4 C.G.S. è quella dell'annullamento con conseguente ripetizione dell'incontro. (Nel caso in specie: la richiesta di copia dell'elenco é stata avanzata all'Arbitro prima dell'inizio della partita e poi rinnovata durante l'intervallo, rimanendo senza effetto. Di ciò si trae implicita conferma dal supplemento di rapporto del Direttore di gara, il quale sembra addurre a giustificazione dell'accaduto la circostanza che la società gli aveva consegnato solo un esemplare della distinta, sicché egli non disponeva di altre copie). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 29 maggio 1998 - n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 23.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. Comprensorio Casalnuovese avverso decisioni merito gara Vesuviana/Comprensorio Casalnuovese del 15.2.1998 Massima: A norma dall'art. 61 comma 2 N.O.I.F. la mancata consegna della distinta costituisce motivo di reclamo solo quando ne sia stata fatta tempestiva e vana richiesta all'arbitro prima dell’inizio della gara. In mancanza non è possibile sostenere l’irregolare svolgimento della gara per violazione dell’art. 21 comma 2 N.O.I.F. (Nella fattispecie l'arbitro della gara ha chiarito, nel rapporto e nel suo supplemento, di non aver dato la distinta prima della gara, ma di averlo fatto alla fine della stessa, senza che la reclamante l'avesse mai chiesta). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 23 aprile 1998 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 85 del 19.3.1998 Impugnazione - istanza: Appello della società Nuova Trivigliano avverso decisioni merito gara nuova Trivigliano/Belmonte Castello del 15.2.1998 Massima: Non incide sulla regolarità della gara la circostanza che il direttore abbia omesso di consegnare la distinta di gara alla società quando lo stesso ha ribadito di non aver avuto alcuna richiesta al riguardo. (Nel caso di specie l’arbitro nel referto gara e nel supplemento dello stesso, ha affermato di non aver mai avuto la richiesta e tale risultanza, per essere contenuta in atti ufficiali, ha valore di fonte privilegiata di prova che non può essere contrastata con la prospettazione di una diversa versione dei fatti o con l'apporto di testimonianze, che, oltretutto, non sono ammissibili, nei procedimenti attinenti alla disputa di gare). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C - Riunione del 5 febbraio 1998 - n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 93 del 9.1.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Ladispoli avverso decisioni merito gara Ladispoli/Internapoli Gabbiano 1964 del 16.11.1997Massima: Si ha l'irregolare svolgimento della gara per violazione dall'art. 61 comma 2 N.O.I.F., nel caso in cui non è stato consegnato dall'arbitro, prima dell'inizio della partita, l'elenco dei calciatori della squadra avversaria. (Nel caso di specie la CAF ha ripristinato la decisione del Giudice sportivo ed ha disposto la ripetizione della gara). Massima: L'art. 61 comma 2 N.O.I.F. (norma finalizzata ad assicurare il controllo sulla regolarità di partecipazione dei calciatori della squadra avversaria, nonché il diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico) stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria, in caso contrario può essere disposta la ripetizione della gara per irregolare svolgimento.
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