DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 27.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA/ROBUR SIENA DEL 20.02.2019
Massima: Confermata l’omologazione del risultato conseguito sul campo in quanto il calciatore non si trova in posizione irregolare, lo stesso, infatti, in quanto alla gara sospesa e successivamente ripresa in altra data “possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta” (Com. Uff. n. 15/DIV del 5.9.2017) L’impugnata decisione del Giudice Sportivo, difatti, ha fatto buon governo della normativa regolamentare e di settore, totalmente disattendendo la distorta interpretazione prospettata dalla odierna reclamante ed in questa sede nuovamente riproposta. E’ indubbio che, per effetto del Com. Uff. n. 191/DIV del 18.2.2019 e della conseguente applicazione dell’art. 53, 3° comma, N.O.I.F., alla data del 20.2.2019 (disputa della prosecuzione della gara Olbia/Robur Siena) il calciatore F. V.o ancora non aveva scontato la squalifica comminatagli il 26.11.2018. E’ altrettanto indubbio, tuttavia, che il calciatore ha legittimamente preso parte alla gara medesima, non potendo questa considerarsi “gara” autonoma e diversa rispetto alla precedente “gara” iniziata e sospesa il 9.12.2018, come vorrebbe sostenere la reclamante anche con strumentale enfatizzazione della terminologia utilizzata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato. E’ agevole osservare, così come peraltro espressamente rilevabile dal Com. Uff. n. 142/DIV del 28.12.2018, che la gara Olbia – Robur Siena valevole per 15^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie C 2018/2019, si è svolta in 2 frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con un unico rilievo sul piano degli effetti sportivi, ricollegabili appunto alla collocazione di quella gara siccome disputata nel girone di andata nella giornata del 9.12.2018 (in tali sensi è anche il parere interpretativo della Corte Federale di Appello del 17.1.2019 – C.U. n. 064 CFA, dalla quale la reclamante vorrebbe trarre argomentazioni in senso contrario). Peraltro, che la gara (non si vede come altrimenti potrebbe definirsi) del 20.2.2019 abbia rappresentato una mera prosecuzione della stessa gara del 9.12.2018, risulta pienamente confermato da tutte, e non solo da una, delle singole disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 15/DIV del 5.9.2017, laddove si prevede, in ordine alla prosecuzione delle gare interrotte: che i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; che i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; che i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; che possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; che le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata la prosecuzione; che nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la condizione giuridico-sportiva in essere alla data della gara sospesa: ed a quella data il calciatore … era stato legittimamente schierato, così come poteva esserlo in occasione della prosecuzione. Il caso di specie: 1) Il calciatore veniva squalificato per una gara (recidività di ammonizioni) con Com. Uff. n. 106/DIV del 26.11.2018. 2) Il calciatore medesimo scontava la squalifica non prendendo parte alla gara immediatamente successiva disputata il 28.11.2018 dalla propria squadra con la A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.. 3) Il 9.12.2018 si disputava la gara Olbia Calcio – Robur Siena (con la partecipazione del calciatore …), sospesa al 15° minuto del primo tempo per avverse condizioni climatiche, 4) Con Com. Uff. n. 142/DIV del 28.12.2018 veniva disposta la prosecuzione della gara (“Girone A – 15^ giornata di andata”) per il giorno 20.2.2019. 5) Con Com. Uff. n. 191/DIV del 18.2.2019 veniva deliberata l’esclusione dal campionato della società A.S. Pro Piacenza 1919 ed il conseguente annullamento di tutte le gare disputate da tale società nel girone di andata. 6) Il 20.2.2019 si disputava la prosecuzione della gara Olbia Calcio/Robur Siena, alla quale prendeva parte il calciatore …. 7) Il 24.2.2019 si disputava la gara Pistoiese/Robur Siena, valevole per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie C – girone A, alla quale non prendeva parte il calciatore …Il Giudice Sportivo, con la decisione oggi impugnata, ha ritenuto che effettivamente, a seguito del Com. Uff. del 18.2.2019 di annullamento di tutte le gare disputate dalla Pro Piacenza, il calciatore F. V. non avesse scontato la squalifica comminatagli il 26.11.2018 e che pertanto, a norma dell’art. 22, 4° comma, C.G.S., tale squalifica avrebbe dovuto egli scontare nella gara immediatamente successiva.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 10 febbraio 2000 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 23 del 23.12.1999
Impugnazione - istanza:Appello della Società Secam avverso decisioni merito gara Flumini Quartu/Secam del 20.11.1999
Massima: Il calciatore deve scontare una giornata di squalifica - nel caso in cui la gara immediatamente successiva alla quale non partecipa venga sospesa e solo in seguito ad opportuni accertamenti viene disposta da parte del Giudice sportivo la ripetizione della stessa – nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale il giudice ha disposto la ripetizione della gara.