Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 19 del 10/04/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione (C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017)  della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Puglia, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato,  con la quale la Corte di Appello Territoriale ha accolto il reclamo proposto dalla Polisportiva Calcio Soleto contro la ASD Taurisano in relazione alla gara disputata tra le stesse il 5 novembre 2017 e, per l’effetto, ha inflitto alla ASD Taurisano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Polisportiva Calcio Soleto, confermando anche il provvedimento dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00), già comminato dal Giudice Sportivo di cui al CU n. 39 del 30 novembre 2017

Parti: ASD Taurisano 1939/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Puglia FIGC-LND/Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto

Massima: Il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso presentato dalla società avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale con la quale era stata sanzionata con la perdita della gara perché, errando ha ritenuto che la società  - avendo indicato sulla distinta consegnata all’arbitro un numero di calciatori di riserva maggiore (n. 9) rispetto a quello consentito dall’art. 23 del  C.U. n. 1 del 1 luglio 2017 della FIGC, in base al quale si possono portare in panchina soltanto 7 calciatori - abbia alterato il regolare svolgimento della gara ex art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S. e per l’effetto, annulla la sanzione della perdita della gara e dispone la ripetizione della stessa per quanto esposto in parte motiva. La Corte Sportiva Territoriale della Puglia ha errato nell’applicare la sanzione sportiva della perdita della gara, sostenendo che “non può essere condivisa la tesi della non assoggettabilità del caso in esame a quanto previsto dall’articolo 17 CGS dal momento che la violazione del numero dei sostituti (poi utilizzati in parte) rimarrebbe ingiustificatamente senza sanzione pur incidendo inequivocabilmente sulla regolarità della gara” e tanto perché, dopo aver riconosciuto l’assenza della previsione normativa, essa Corte non poteva sostituirsi al legislatore sportivo, “creando” di fatto e per via giustiziale un precetto imperativo. Nella vicenda in esame, le argomentazioni di cui sopra, già di per se sole sufficienti all’accoglimento del gravame per illegittima, rectius fuorviante applicazione di una norma inesistente, incrociano altre considerazioni che comunque meritano l’attenzione dello scrivente Collegio. In particolare, si legge nella motivazione della Corte Territoriale che i calciatori in “esubero” rispetto al numero consentito dalla norma di settore, essendo privi di titolo, hanno alterato il regolare svolgimento della gara e, quindi, in applicazione dell’articolo 17, comma 5, lettera a), la sanzione della perdita della gara sarebbe legittima. Anche in tale iter argomentativo la Corte Territoriale commette un errore di valutazione; invero, l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso. La mera “aggiunta” in un elenco non priva il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara, anche perché la circostanza che i calciatori aggiunti in coda alla lista siano stati poi impiegati non è di per se sola idonea ad inficiare la gara stessa, atteso che, in assenza di norma e di prova contraria, i medesimi calciatori aggiunti in coda avrebbero potuto essere inseriti ai numeri precedenti correggendo la lista e postponendo i numeri precedenti a quelli loro assegnati in coda. Quid iuris in tale ultimo caso? Non v’è chi non veda che la numerazione è soltanto un fatto stilistico procedimentale e non sostanziale, ferma restando la regola del numero “chiuso” che deve essere inserito in lista. Ma tale violazione, ovvero l’aggiunta in esubero rispetto a quanto previsto, da un lato non qualifica l’atleta come privo di “titolo” e, dall’altro, non sconta la sanzione della perdita della gara...Orbene, ritiene il Collegio che anche la decisione del Giudice Sportivo non è  stata corretta nel decretare che la violazione commessa fosse unicamente una irregolarità formale, perché la violazione del numero dei sostituti non è solo un adempimento formale, ma una norma sostanziale, prevista sia all’articolo 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, come integrato con il C.U. n. 44/A del 4 agosto 2017, punto 8, sia dall’articolo 23 del C.U. n. 1 del primo luglio 2017 del Comitato Regionale Puglia, con la specificità però, anzi, con il vulnus sistematico che tale norma è sprovvista della sanzione che, pertanto, va annullata. Tuttavia, proprio in ragione delle motivazioni sin ora spiegate, ossia che il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, questo Collegio non può e non deve assecondare una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia e non limitarsi ad un “non liquet”. In forza di tali principi, il Collegio ritiene che la normativa di settore all’art. 17 CGS FIGC contenga una regola che ben si colloca all’interno del procedimento in esame ed è quella di cui al comma 4, lett. c), del medesimo articolo 17, a mente del quale “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a)…..(omissis); b) ….(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.” Orbene, nella vicenda in esame, appare ictu oculi che non si sono verificati fatti di natura tecnica, atteso quanto spiegato in merito al possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero, così come è di palmare evidenza che la regola violata non sia di carattere meramente formale. Allora il punctum dolens riposa nel fatto che esiste una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, per la qual cosa, accertata la irregolarità, sulla quale nessuno dei contraddittori ha preso posizioni contrastanti ed essendo, pertanto, il dato assolutamente pacifico e non contestato, soccorre l’interprete la richiamata clausola generale di cui all’art. 17, comma 4, lett. C), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC al quale, conclusivamente sul punto, va tributata rilevanza per il caso oggetto di scrutinio: la partita di calcio deve essere ripetuta sollecitando, in ogni caso, gli ufficiali di gara (ai quali compete la verifica delle formazioni e delle liste ad essi consegnate) ad una maggiore e puntuale attenzione agli aspetti esaminati e contestati.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 19 gennaio 2006 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com Uff. n. 60 del 7.12.2005 Impugnazione - istanza:Appello del Cral Palombina Vecchia avverso decisioni merito gara Virtus Ancona/Cral Palombina Vecchia del 22.10.2005 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver disatteso le norme sulla numerazione delle maglie dei calciatori. Nel caso di specie erano scesi in campo calciatori con numeri di maglia non progressivi come indicati nella distinta di gara consegnata alla società avversaria). L'irregolare numerazione riportata nella lista di gara deve certamente essere sanzionata, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui all'art. 14 comma 6 lett.c) C.G.S.. A comprova della correttezza di tale impostazione è appena il caso di rilevare che nel Com. Uff. n. 24 del 30.11.2005 il Comitato Provinciale nel richiamare l'attenzione delle società in ordine alla numerazione delle maglie dei giocatori (dall’1 all’11 quelli che scendono in campo e, dal 12 al 18 quelli in panchina) e l’obbligo di segnalare nella lista di gara con una X i calciatori che scenderanno in campo ha previsto la sanzione della ammenda per coloro che non osserveranno tali disposizioni. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 31.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.C. Cesaproba avverso decisioni merito gara-Ofena/Cesaproba del 4.11.2001 Massima: L’art.12 comma 5 C.G.S. stabilisce la perdita della gara per la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F. Non si verte in tale ipotesi quando è accertato dall’arbitro che la società ritardava la consegna delle distinte al fine di far arrivare alcuni calciatori presenti in distinta e che, fra questi, solo il portiere di riserva non si era presentato e l’arbitro stesso dichiarava poi di non aver mai proceduto ad ulteriori identificazioni di calciatori. Pertanto alla gara erano presenti, tra le fila della società solo 7 calciatori di riserva anche se, per mero errore di trascrizione, nella distinta erano erroneamente riportati n. 8 nominativi e l’ottavo nominativo non era stato cancellato. Ma tale errore di trascrizione e/o di mancata cancellazione non costituisce violazione delle norme di cui all’art. 61 N.O.I.F., non essendosi sostanziato in una alterazione all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro.
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