Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 10.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Gioventù Maruggio avverso decisioni in merito alla gara Milan Club Cellino/Gioventù Maruggio del 25.3.2001 Massima: La tesi della società in base alla quale la squadra avversaria ha schierato con il n. 18 una persona non tesserata al posto di un determinato giocatore - circostanza dichiarata dallo stesso giocatore in un atto di notorietà e prodotta agli organi disciplinari – non può trovare accoglimento qualora il Direttore di gara, nel supplemento di referto richiestogli dalla Commissione Disciplinare, riferisce di aver controllato, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, alla presenza di due dirigenti della medesima società, l’identità del giocatore che indossava la maglia n. 18, accertandone l’identità, ed essendo stato già identificato negli spogliatoi prima della partita. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’1 giugno 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 27.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Atletico Lacco Ameno avverso decisioni merito gara Club Playground Calcio a Cinque/Atletico Lacco Ameno del 3.3.2001 Massima: Agli organi di giustizia “sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento” (art. 24 comma 3 C.G.S.) per cui deve ritenersi legittimo l’operato del Giudice Sportivo che ha recepito la dichiarazione resa dall’arbitro, secondo il quale il calciatore inserito nella distinta della società sotto un determinato nome doveva nella realtà identificarsi in altra persona, il quale non aveva titolo a partecipare alla gara perché squalificato. (Il caso di specie: Avverso il risultato dell’incontro proponeva reclamo la società, sostenendo che aveva preso parte alla gara nelle fila della squadra avversaria un calciatore, squalificato inserito in distinta sotto il nome di altro calciatore. Il Giudice Sportivo svolgeva opportune indagini: in particolare l’arbitro dell’incontro, convocato insieme ai due calciatori, affermava, senza incertezze, che il calciatore, da lui identificato sotto un determinato nome, doveva in realtà individuarsi in altra persona). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 34 dell’8.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Vanchiglia avverso decisioni merito gara Malangherosan Maurizio/Vanchiglia del 4.2.2001 Massima: Viene sanzionata con la punizione della perdita della gara la società che abbia fatto partecipare alla stessa un calciatore non identificato, portante la maglia n. 17 e quindi non titolato a prendervi parte. (Il caso di specie: Nell’elenco della società, consegnato all’Arbitro prima della gara, non figura alcun calciatore corrispondente al n. 17. E’ pacifico, invece, che l’Arbitro abbia ammonito un calciatore identificato mediante tale numero di maglia, dichiarando poi di non poterlo individuare nominativamente, proprio perché tale numero mancava nella distinta. Ma da ciò non può automaticamente trarsi la conclusione cui la società reclamante si era richiamata e che la delibera della Commissione Disciplinare ha fatto propria: la tesi difensiva del mero errore di trascrizione, per cui il calciatore, indicato nell’elenco col n. 16, indossava invece la maglia n. 17, si concilia col dato certo della regolare identificazione di tutti i calciatori prima dell’inizio da parte dell’Arbitro e con quello logico della inutilità dell’impiego (a partire dal 33° minuto della ripresa e sul punteggio di 3 a 0) di un calciatore che non fosse identificato e quindi in posizione irregolare. Appare dunque corretto salvaguardare il risultato acquisito sul campo).
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