Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 138/DIV del 1.4.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/LECCE DEL 23.3.2014 

Massima: La Corte conferma la decisione del GS che sulla base della documentazione video prodotta dalla reclamante ha annullato la sanzione inflitta al calciatore espulso dal campo in quanto dalle immagini è emerso che il fallo che ha decretato il rigore è stato commesso da altro calciatore. Ciononostante la gara non piò essere ripetuta per errore tecnico dell’arbitro. A tal fine osservava il predetto Giudice Sportivo che l’art. 17, comma 4, C.G.S. prevede la facoltà degli organi di giustizia sportiva di valutare l’influenza sul regolare svolgimento della gara di fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri  esclusivamente tecnici. Ciò premesso il Giudice Sportivo riteneva che la suddetta norma, di chiaro contenuto residuale, dovesse ritenersi applicabile, «con le dovute e opportune valutazioni, solo in  riferimento a situazioni che non trovino specifico rimedio in norme appositamente previste nel  medesimo C.G.S.». Pertanto, considerato che l’art. 35, comma 1.2, C.G.S. prevede la possibilità per  gli organi di giustizia sportiva di modificare le risultanze degli atti ufficiali a fronte della prova  dell’errore di persona commesso dall’arbitro, atteso il carattere di specialità della predetta norma, la  fattispecie in esame deve ritenersi sottratta all’applicazione dell’art. 17, comma 4, C.G.S…In tale prospettiva deve, anzitutto, osservarsi che se è vero che l’art. 17, comma 4, C.G.S.,  dispone che «quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono  valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e  in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara», è altrettanto  vero che l’art. 29, comma 3, C.G.S., prevede che «i Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima  istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco». Nel caso di specie, il fatto dedotto in giudizio non appare (a differenza delle fattispecie già oggetto delle decisioni adottate da questa C.G.F. e richiamate nell’atto di reclamo) suscettibile di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva, riferendosi a fatto che riveste natura disciplinare-agonistica oggetto di specifico provvedimento del direttore di gara e, dunque, sotto tale profilo, insindacabile in questa sede di giustizia sportiva. Il fatto-errore di cui trattasi non può, pertanto, ritenersi “idoneo ad influenzare la regolarità della gara” ai sensi della sopra ricordata disposizione di cui all’art. 17, comma 4, C.G.S.. Deve, poi, in ogni caso, evidenziarsi come non possono essere in alcun modo condivise le argomentazioni spese della società reclamante a sostegno della propria richiesta di ripetizione della gara. Deve, a tal proposito, rammentarsi il dettato normativo di cui all’art. 35, comma 1.2, C.G.S.: «gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione». Come si evince chiaramente da un’analisi sia letterale, sia sistematica della prima citata disposizione, l’uso della prova per immagini è ammesso solo ed esclusivamente ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati. Di conseguenza, l’asserito “accertamento” insito nella decisione del G.S., basato sull’esame dei filmati video, non può essere utilizzato in questa sede, ove si discute del merito gara. La prima decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, infatti, è stata adottata in forza della c.d. prova televisiva ai sensi dell’art. 35, comma 1.2, C.G.S., e, pertanto, la stessa non può che valere ed avere efficacia ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati. In definitiva, la chiara formulazione della norma, già da un punto di vista meramente letterale, esclude che la c.d. prova televisiva possa essere utilizzata, seppur in via “mediata”, per l’accertamento di un fatto, quale la doppia ammonizione di un calciatore non sanzionata con la dovuta espulsione, oppure l’espulsione di un calciatore in luogo dell’effettivo autore del fallo sanzionato, che, avendo avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, può determinare la ripetizione della stessa. La non ammissibilità della c.d. prova televisiva per finalità diverse da quelle specificamente indicate dalla norma risulta altrettanto evidente da un punto di vista sistematico. Se, infatti «l’utilizzo delle riprese televisive come mezzo di prova consentisse di attestare l’esistenza di un fatto idoneo ad influenzare la regolarità dello svolgimento di una gara con conseguente possibilità per gli Organi di giustizia sportiva di ordinare la ripetizione della gara, si perverrebbe alla conclusione, inaccettabile per la stessa sopravvivenza del sistema, che non solo nei casi quali quello in esame, ma in tutti i casi, anche quelli di cui al comma 1/1.3 - relativi ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni - potrebbe essere chiesta ed ordinata la ripetizione della gara ove l’Organo di giustizia sportiva, irrogando la sanzione della squalifica, abbia implicitamente accertato che il calciatore sanzionato ha commesso un’infrazione, non vista dall’arbitro, per la quale doveva essere espulso dalla gara» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 169/CGF del 12 febbraio 2012). In altri termini, chiara ed evidente è la ratio del disposto normativo di cui all’art. 35 sopra richiamato: l’ordinamento federale ha inteso evitare che fatti teoricamente idonei a dare luogo alla ripetizione di una gara possano essere accertati anche con le riprese televisive nella presumibile consapevolezza che l’allargamento dei mezzi di prova potrebbe determinare un profluvio di richieste in tal senso e, di conseguenza, una molteplicità di ripetizioni di gare, con conseguenti rallentamenti e anomalie dei vari campionati. Orbene, siffatta ratio della norma e le esigenze del sistema non mutano di certo qualora si pretenda di utilizzare, ai fini di cui trattasi, un “accertamento” contenuto in una decisione di un organo della giustizia sportiva che, essendo basato sulla prova ammessa dall’art. 35, non può che essere effettuato (e quindi avere efficacia) all’interno del procedimento teso alla eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari ai tesserati e non anche per il merito gara. Del resto, il presupposto è sempre e comunque quello dell’utilizzo dei filmati video e non può, dunque, di certo ignorarsi, nel presente procedimento ed ai fini dell’esame della domanda (ripetizione della gara) avanzata in questa sede dalla reclamante, che la decisione del Giudice Sportivo, invocata dalla medesima A.C. Prato S.p.A. a sostegno del proprio assunto, è, appunto, basata su quel presupposto, ossia la c.d. prova televisiva che l’ordinamento, invece, ammette solo ai sensi (e, per gli effetti) di cui all’art. 35, comma 2.1, C.G.S.. Accogliendo la tesi della società reclamante si legittimerebbe una inammissibile “dilatazione” dell’uso della c.d. prova televisiva e si svuoterebbe del tutto la predetta norma del suo contenuto, oltre che della ratio e della funzione che le sono proprie. Peraltro, e in conclusione, come già questa Corte ha avuto modo di affermare, «per la eventuale irrogazione della sanzione della ripetizione della gara, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara di cui è chiesta la ripetizione solo i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi e, dagli atti depositati in giudizio» (CGF, Com. Uff. n. 169/CGF del 12 febbraio 2012). Orbene, sotto tale profilo, non può, nel caso di specie, ritenersi dimostrato che nel corso della gara dedotta in giudizio si siano verificati fatti oggettivamente accertabili ed idonei ad influenzare la regolarità di svolgimento della stessa. 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 74 del 3.1.2006 Impugnazione - istanza:Appello A.S. Tribalcio Picena avverso decisioni merito gara Tribalcio Picena/S.S. Port Cafè del 25.11.2005 Massima: Comporta la ripetizione della gara l’errore tecnico, ammesso dallo stesso direttore di gara, il quale nel referto aveva espressamente affermato di non aver provveduto all’espulsione, dopo la seconda ammonizione. Nel caso di specie, trattandosi di incontro di calcio a 5 e mancavano 6 secondi di gioco effettivo alla fine della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 15.11.2001 Impugnazione - istanza: Appello della Pescaiola Calcio 1974 avverso decisioni merito gara Pescaiola/Figline del 7.10.2001 Massima: Viene disposta la ripetizione della gara nel caso in cui il referto arbitrale inviato al Giudice Sportivo faceva in effetti cenno alle due ammoni­zioni inflitte a carico del calciatore, con l'esplicita precisazione che lo stesso non era stato espulso dal terreno di giuoco per un errore di trascrizione sul taccuino di gara e pertanto era rimasto in campo sino al termine della gara. Trattandosi di fatto che, per sua natura, non è valutabile con criteri esclusiva­mente tecnici, a mente dell'art. 12, comma 4, del Nuovo C.G.S. La circostanza di aver potuto fruire, dell'apporto di un calciatore che non doveva essere più in campo, per una durata complessiva di circa sei minuti di gara - quando la medesima era alle battute finali ma il punteggio era ancora ampiamente in bilico - non può non aver rivestito influenza determinante, almeno a livello potenzia­le, sull'esito della gara medesima e quindi sul suo complessivo regolare svolgimento. Si rappresenta inoltre, che nella specie pare sufficientemente certo che si è assistito ad un errore dell'arbitro (mancata espulsione di calciatore in seguito della seconda ammonizione intervenuta al 44° minuto della ripresa) esplicitamente ammesso e dal medesimo regolarmente refertato. Orbene, la natura fidefaciente e di prova privilegiata del rapporto arbitrale non può essere - nel caso de quo - messa in discussione da un documento, come la distinta con segnata a fine gara ai rappresentanti delle società, che non riveste dignità di atto ufficia­le e quindi non ne ha la stessa valenza probatoria, ai sensi dell'art. 31, lett. al), Nuovo C.G.S. Né sussistono, in verità, elementi per disporre supplementi di indagine circa l'accadu­to, comprensivamente della circostanza della permanenza dell'arbitro a colloquio con l'os­servatore arbitrale nel proprio spogliatoio al termine dell'incontro, emergendo un atteggiamento del direttore di gara - come del resto evidenziato dall'Organo giustiziale di seconda istanza - nel complesso corretto e lineare, anche in merito all'ammissione del proprio errore di trascrizione (dal quale potevano derivare conseguenze disciplinari a suo carico).
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