Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 4 marzo 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 39 del 28.1.1999) Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Trivento avverso decisioni merito gara Atletico Triveneto/S. Giorgio Collathia del 29.12.1998 Massima: Viene disposta la ripetizione della gara quando l’arbitro non osserva le disposizioni in materia di guardialinee. Le Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. allegate alla Regola 6 del Giuoco del Calcio prevedono che "...determinandosi l'assenza di uno dei guardalinee ufficialmente designati, il direttore di gara cercherà di reperire sul campo un collega arbitro che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla funzione il guardalinee ufficiale presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo; b) fruire di un guardalinee di parte richiedendo a ciascuna società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo. Se tuttavia, nel corso della gara, sopraggiungesse il guardalinee ufficiale, l'arbitro dovrà provvedere a sostituire il guardalinee di parte con quelli ufficiali". Nel caso di specie l'arbitro fece corretto ricorso ai guardalinee di parte, ma sbagliò nel sostituirli, perché in realtà non "sopraggiunse" il guardalinee designato, ma altro guardalinee, reclutato nel frattempo quale sostituto di quello ufficiale assente. Sicché nel secondo tempo non operarono i due guardalinee originariamente designati, ma un assistente originariamente designato ed un altro arruolato in sostituzione dell'assente. Tale soluzione, non contemplata nelle norme regolamentari come sanatoria dell'assenza di un guardalinee designato, deve essere considerata irrituale.
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