Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C - Riunione del 13 aprile 2006 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Alba Durazzano Sant’Agata avverso decisioni merito gara Cervinara/Alba Durazzano del 4.1.2006.
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara quando l’impraticabilità del campo, non assoluta, poteva essere ovviata attraverso l’intervento attivo della stessa società ospitante, ciò che non si è verificato nonostante i ripetuti inviti dell’arbitro. Nel caso di specie risulta testualmente dal referto di gara dell’arbitro: La gara non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco. La zona che va dall’area di porta alla bandierina del calcio d’angolo e a salire per una ventina di metri lungo la fascia laterale si presentava allagata (a causa delle piogge dei giorni passati fino ad oggi). Nonostante ciò devo far presente che appena io e gli assistenti siamo arrivati al campo sportivo abbiamo chiesto alla società di casa di intervenire affinché si potesse ripristinare la situazione. Invano risultava il nostro sollecito in quanto nessuno della società di casa si preoccupava almeno di cercare una soluzione. Emerge in modo fin troppo evidente dalla lettura del referto appena richiamato che l’impraticabilità del terreno di gioco era, ad avviso del direttore di gara, assolutamente rimediabile, visto che vi erano le condizioni perché la situazione si potesse ripristinare. Va da sé che se l’ampiezza della zona del campo allagata ed altre circostanze di fatto non lo avessero consentito l’arbitro non avrebbe invitato la società di casa ad intervento alcuno, laddove è logico supporre che lo ha fatto nella persuasione che un intervento sarebbe bastato a rimediare all’inconveniente.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 7 Febbraio 2005 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005
Impugnazione - istanza:Reclamo della S.S. Villa S. Maria avverso decisioni merito gara S. Vito/Villa S. Maria del 14.11.2004
Massima: Il giudizio sulla impraticabilità del campo da parte del direttore risulta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione sia in punto di applicazione della procedura di cui all’art. 60 N.O.I.F. che fattuale. Consegue la ripetizione della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Valera Fratta avverso decisioni merito gara Accademia Calcio/Valera Fratta del 24.11.2002
Massima: E’ assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di giuoco, per intemperie e per ogni altra causa e quindi anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Giuoco del Calcio ed in forza della disposizione di cui all’art. 60 N.O.I.F.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 10 febbraio 2003 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Audax Sanluri/Calcetto Oristano del 2.11.2002
Massima: È fuor di discussione che l’onere di provvedere alla praticabilità del campo di gioco e di fare in modo che la partita abbia inizio e prosegua fino al termine incombe, in via esclusiva, sulla squadra ospitante e ciò indipendentemente dal fatto che la partita stessa si disputi al chiuso oppure all’aperto. Va da sé, infatti, che la manutenzione del campo di gioco, e più in generale la predisposizione di quanto necessario perché l’incontro possa svolgersi, non può che gravare sulla squadra che ha sede nel luogo dell’incontro stesso. La società ospitante deve garantire la praticabilità del campo di gioco, sia che la gara si svolga al chiuso che all’aperto. Per cui se il Direttore di gara non ha dato il via all’incontro perché il campo, “costituito da materiale plastico” e “lavato poco prima dell’orario d’inizio della gara”, era “estremamente scivoloso”, e dunque pericoloso per l’incolumità degli atleti, non vi è motivo di dubitare di siffatte affermazioni, che sono contenute nel referto della gara e che sono state ribadite dall’Arbitro in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare e che sono state constatate dai capitani delle due squadre, per cui la decisione dello stesso Arbitro di non far disputare la partita appare più che corretta. Né può sostenersi che l’inagibilità del campo andava addebitata alla società (incaricata della manutenzione dell’impianto) che ne aveva curato il lavaggio, dal momento che la società calcistica ospitante avrebbe dovuto adoperarsi perché l’operazione non avvenisse poche ore prima dell’inizio della gara. Consegue la sanzione della perdita della gara a carico della società ospitante.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 21 Febbraio 2002 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 17.1 .2002
Impugnazione - istanza:Appello del Club Wasken Boys avverso decisioni merito gara non disputata campionato Provinciale Allievi Wasken Boys/S. Bernardo del 16.12.2001
Massima: Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara, ma a tale giudizio l’arbitro deve pervenire a conclusione del rigoroso espletamento delle procedure previste dalle “Regole del Giuoco del Calcio” ed, in particolare, dalla regola 1 relativa alla “Impraticabilità del terreno di giuoco”. Orbene se non risulta sulla base di quanto lo stesso direttore di gara ha annotato nel suo referto che tali procedure siano state rispettate dal direttore di gara ed, in particolare, non risultano essere stati posti in essere gli incombenti indicati ai punti 2 e 3 del citato articolo sulla “Impraticabilità del terreno di giuoco” - nella parte in cui prevede che tali attività avvengano alla presenza dei capitani della squadra, attività che si reputa come assolutamente decisiva al fine della formulazione del giudizio circa la impraticabilità del terreno di giuoco, quale è di certo il sopralluogo del campo, sia stata posta in essere dall’arbitro autonomamente e non con la simultanea presenza dei capitani delle squadre come espressamente e tassativamente richiesto dalle norme che regolano la materia (cfr. “Regole del Giuoco Calcio” regola 1 - III pag. 149) – consegue che la dichiarazione di impraticabilità del terreno di giuoco operata dall’arbitro designato a dirigere la gara sia avvenuta in violazione delle norme più volte richiamate e sia pertanto da giudicare inefficace e che quindi debba disporsi l’effettuazione della gara non disputata.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 27 maggio 1999 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 dell'1.4.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Casatese avverso decisioni merito gara Casatese/Lomagna del 27.9.1998
Massima: La gara sospesa per impraticabilità del terreno di giuoco deve essere ripetuta.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.32 del 25.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Belluno Pontalpi 1905 avverso decisioni merito gara non disputata Belluno Pontalpi 1905/Calvi Noale del 7.3.1999
Massima: Quando dall'allegato al modulo del rapporto di gara non risulta che l'arbitro abbia seguito le prescrizioni dettate dalle regole di giuoco (Regola 1 e relative decisioni della F.I.G.C.), procedendo all'indagine sulla praticabilità del campo alla presenza dei capitani delle due formazioni, all'ora di inizio della gara e previa identificazione dei calciatori, né che lo stesso arbitro abbia formalmente invitato la società ospitante, per il tramite del capitano della squadra, ad apporre segnature adatte a rendere regolare il terreno di giuoco, fissando un termine compatibile con la possibilità di portare a compimento l'incontro, l'inosservanza di tali prescrizioni si risolve in un vizio che invalida l'intero procedimento seguito per l'accertamento della praticabilità del terreno di giuoco. Tale irregolarità è prevalente rispetto alla decisione della squadra di abbandonare lo stadio. Consegue che la gara va ripetuta.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 23 luglio 1998 n.3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige - Com. Uff. n. 58 del 25.6.1998
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Caffarese avverso decisioni merito gara Vattaro/Caffarese del 10.6.1998.
Massima: Per tutto ciò che attiene la regolarità delle condizioni estrinseche, nelle quali una partita si svolge (praticabilità del campo, condizioni di visibilità per nebbia o altro evento anche accidentale), il giudizio dell'arbitro è, in via esclusiva, l'unica fonte cui la disciplina sportiva possa attingere. È ovvio che quattro fonti di illuminazione forniscano condizioni di luce migliori rispetto a tre sole, ma ciò non significa che la visibilità in concreto fosse tale da non consentire il regolare svolgimento del giuoco.