Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 57/C Riunione del 12 maggio 2006 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 157 del 3.5.2006
Impugnazione - istanza: 3. A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISONIANO/ANGRI DEL 26.3.2006
Massima: E’ regolare la gara per insussistenza dell’errore tecnico da parte dell’arbitro il quale dopo aver concesso 5 minuti di recupero, aveva provveduto all’ammonizione - ma non all’espulsione - del calciatore della società, senza tuttavia procedere, come era nella sua discrezionalità a norma della regola 7 (durata della gara) del giuoco del calcio, alla concessione di un ulteriore tempo di recupero per interruzioni di periodi di giuoco determinati da eventuali manovre tendenti alla perdita di tempo, in tal modo confermando nei fatti che l’incontro si era ormai concluso e che la mancata espulsione risultava ininfluente ai fini del risultato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 10 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Valderice avverso decisioni merito gara Valderice/Riviera dei Marmi del 2.4.2006
Massima: Quando l’arbitro della gara, nel referto non ha evidenziato alcuna anticipata conclusione dell’incontro, segnalando, di contro, di aver recuperato nel secondo tempo 4 minuti per infortuni e sostituzioni, la gara ha avuto regolare conclusione e non si ha, pertanto, alcun errore tecnico dell’arbitro che può portare alla ripetizione della stessa. A norma dell’articolo 5 lett. c) del Regolamento di Giuoco, l’arbitro deve “fungere da cronometrista e controllare che la gara abbia la durata stabilita, prolungandola per recuperare tutto il tempo perduto per incidenti o per qualsiasi altra causa” . Analogo compito non é previsto, dal successivo articolo 6, per gli assistenti; né, ancora, altre disposizioni, o decisioni ufficiali, conferiscono ai Commissari di campo o ai Commissari speciali funzioni di supporto, in detta materia, all’arbitro, unico cronometrista ufficiale di una gara di calcio. Pertanto ad alcuna diversa conclusione può giungersi anche qualora il rapporto del Commissario di campo ed i supplementi di referto degli assistenti arbitrali abbiano indicato che la gara ha avuto una durata inferiore di 5 minuti rispetto al tempo regolamentare.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 57/C Riunione del 14 Giugno 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 369 del 13.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Venezia avverso decisioni merito gara Messina/Venezia del 17.4.2004
Massima: La circostanza che l’arbitro abbia effettivamente emesso tre fischi in seguito ad una rissa verificatasi in campo, ma abbia ripreso la gara e regolarmente portata a termine, come risulta dal rapporto arbitrale e dal supplemento, non può essere intesa come sospensione della gara e prosecuzione “proforma” al fine di evitare ulteriori incidenti. Il rapporto arbitrale è atto di fede privilegiata nei confronti del quale non è ammissibile prova contraria. In particolare va poi tenuta presente la norma in base alla quale la durata del recupero per interruzione di giuoco è sempre “a discrezione dell’arbitro” a norma del regolamento del giuoco del calcio regola n. 7.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Maggio 2004 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 275/C del 14.5.2004
Impugnazione - istanza: Appelli del F.C. Isernia avverso decisioni merito gara Fidelis Andria/Isernia del 9.5.2004
Massima: Per principio consolidato l’arbitro è il cronometrista ufficiale della gara e le valutazioni da lui compiute al riguardo sono insindacabili. La Regola 7 dispone che il giudizio sul tempo perduto e da recuperare spetta esclusivamente all’arbitro. Consegue che non incide sulla regolarità della gara il fatto che l’arbitro aveva posto termine alla gara senza concedere alcun tempo di recupero, o quanto meno concedendolo in misura inferiore rispetto a quanto dovuto, in rapporto alle numerose interruzioni del giuoco verificatesi durante il secondo tempo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Maggio 2004 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 5.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Sambenedettese Calcio avverso decisioni merito gara Sambenedettese/Viterbese del 21.3.2004
Massima: Non si può ritenere violata la regola relativa alla possibilità per l’arbitro di prolungare il già disposto ed esaurito recupero, in quanto trattandosi di decisione di natura tecnica non è impugnabile secondo la vigente normativa.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 56 del 17.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’Edilceramiche avverso decisioni merito gara Edilceramiche/Bernalda 2000 dell’11.5.2003
Massima: L’entità del tempo di recupero e la conseguente durata complessiva della gara (ben 103 minuti) sono rimesse alla esclusiva valutazione “tecnica” dell’arbitro e le stesse sono sottratte alla competenza degli organi della Giustizia sportiva. Diverso è il tema dell’errore (arbitrale) nella misurazione del tempo di recupero, ma per affermarsi un fatto del genere è necessario poter stabilire che la partita si è (ingiustificatamente) protratta oltre i minuti di recupero (insindacabilmente) fissati dall’arbitro.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Ciconia calcio avverso decisioni merito gara Montecchio/Ciconia Calcio del 21.11.1999
Massima: Viene disposta la ripetizione della gara per chiusura anticipata dell'incontro quando risulta dal referto arbitrale che il direttore di gara non aveva fatto giocare per intero i quattro minuti del recupero da lui concesso, fischiando la fine dell'incontro con un minuto e trentadue secondi di anticipo. (Nel caso in specie: l'Arbitro ebbe ad avvedersi dell'errore solo su segnalazione di alcuni dirigenti e la sua proposta di riprendere l'incontro fu fatta dopo un certo lasso di tempo, quando già alcuni atleti avevano raggiunto gli spogliatoi).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 302 del 27.6.1997
Impugnazione - istanza: Appello dello S.C. Bellator Frusino avverso decisioni merito gara Bellator Frusino/Quartu 2000 del 10.5.1997
Massima: Il calcolo del tempo di gara rientra nelle decisioni tecniche della direzione arbitrale ed un errore in cui siano eventualmente incorsi gli Ufficiali di gara (errore da parte del cronometrista) può avere rilievo sulla regolarità della stessa solo se emerge dagli atti ufficiali.