Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione del Pescara Calcio S.p.A. al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - Pescara Calcio S.p.A. Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni nonsi applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione del Pescara Calcio S.p.A al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it. Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - Pescara Calcio S.p.A. Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni nonsi applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione della Srl San Marino Calcio al Campionato Nazionale di Serie C2 per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it Parti: Orvietana Calcio Srl contro F.I.G.C. – Srl San Marino Calcio Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto.  Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie C2: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione occupata in classifica dalla medesima, e con riferimento alle altre società retrocesse dalla serie C2 alla serie D, secondo il criterio: “Una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2” (l’istante occupa il settimo posto della graduatoria Interregionale e, pertanto, avrebbe diritto al ripescaggio dopo dodici squadre e cioè le sei che la precedono in graduatoria, più le sei retrocesse dalla serie C2). Infatti, l’eventuale esclusione della società dal campionato professionistico, farebbe guadagnare una sola posizione alla società istante nella graduatoria sopra detta e, dunque, risulterebbe assolutamente ininfluente per la medesima. Il ripescaggio dell’istante appare, dunque, impossibile. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione della F.C. Pro Vasto Srl al Campionato Nazionale di Serie C2 per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it Parti: Orvietana Calcio Srl contro F.I.G.C. - F.C. Pro Vasto Srl Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto.  Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie C2: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione occupata in classifica dalla medesima, e con riferimento alle altre società retrocesse dalla serie C2 alla serie D, secondo il criterio: “Una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2” (l’istante occupa il settimo posto della graduatoria Interregionale e, pertanto, avrebbe diritto al ripescaggio dopo dodici squadre e cioè le sei che la precedono in graduatoria, più le sei retrocesse dalla serie C2). Infatti, l’eventuale esclusione della società dal campionato professionistico, farebbe guadagnare una sola posizione alla società istante nella graduatoria sopra detta e, dunque, risulterebbe assolutamente ininfluente per la medesima. Il ripescaggio dell’istante appare, dunque, impossibile. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione del A.S. Latina S.p.A. al Campionato Professionistico di Serie C2, per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: Polisportiva Val di Sangro Srl contro F.I.G.C. - A.S. Latina S.p.A. Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione del Castel San Pietro Terme Calcio Srl al Campionato Professionistico di Serie C2, per la stagione sportiva 2005/2006 - www.figc.it Parti: Polisportiva Val di Sangro Srl contro F.I.G.C. - Castel San Pietro Terme Calcio Srl Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005 Decisione impugnata: Iscrizione della A.C. Arezzo Srl al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - A.C. Arezzo Srl Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni nonsi applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005 Decisione impugnata: Iscrizione del Piacenza F.C. S.p.A. al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - Piacenza F.C. S.p.A. Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005 Decisione impugnata: Iscrizione del Piacenza F.C. S.p.A. al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - Piacenza F.C. S.p.A. Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione dell’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - Ascoli Calcio 1898 Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005 Decisione impugnata: Iscrizione dell’A.C. Mantova Srl al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - A.C. Mantova Srl Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005 Decisione impugnata: Iscrizione del Brescia Calcio S.p.A. al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - Brescia Calcio S.p.A. Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione del Vicenza Calcio S.p.A. al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.it Parti: Napoli Soccer S.p.A. contro F.I.G.C. - Vicenza Calcio S.p.A. Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie B: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza in quanto la sua pretesa appare fondata su presupposti erronei in fatto e in diritto. Da un lato, nel momento in cui si svolge il presente giudizio, nessuna conclusione certa può trarsi circa il destino delle società che hanno proposto ricorso avverso l’esclusione dal campionato di serie B. Dall’altro, risulta infondata la tesi secondo cui, avendo altre società (retrocesse dalla B alla C1) già beneficiato nell’ultimo quinquennio di un ripescaggio, in analogia con quanto previsto per le ammissioni ai campionati di competenza della LPSC (ma non anche per la Serie A e B), esse non andrebbero considerate nel novero delle società aventi titolo alla riammissione in serie B. Come, infatti, ha ribadito la Corte Federale sulla base del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, “la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle ultime cinque stagioni non si applica ai campionati di serie A e B” (cfr. C.U. n. 1/cf del 20.7.2005). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione della S.S. Cavese 1919 Srl al Campionato Nazionale di Serie C2 per la stagione sportiva 2005-2006 - www.figc.itParti: Orvietana Calcio Srl contro F.I.G.C. - S.S. Cavese 1919 Srl Massima: Con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. Massima: La graduatoria, stilata dal Comitato Interregionale – Serie D sulla scorta delle domande pervenute dalle società interessate in tale classifica va integrata, così come espressamente previsto dalle norme federali (cfr. C.U. n. 224/A del 13.6.2005, in relazione alla serie C2), con le società retrocesse dalla serie C2 in serie D, secondo il seguente criterio: «una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2». Ciò significa che prima che la società istante possa ambire ad essere ripescata dovrebbero trovare posto ben quattro squadre (le due dell’Interregionale che la precedono in graduatoria più le due retrocesse dalla Serie C2). Dunque, anche in caso di accoglimento della domanda contenuta nell’istanza arbitrale, la società attrice non potrebbe trarne alcun vantaggio, poiché, in nessun caso, potrebbe raggiungere una posizione utile per aspirare ad essere iscritta al campionato di C2, essendo quattro le società che la precedono. Massima: E’ inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda rivolta alla Camera di Conciliazione con la quale la società contesta l’ammissione al campionato professionistico di altra società, in quanto, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta).(Nel caso di specie nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della società istante, connesso all’esclusione dell’altra società dal campionato di Serie C2: in particolare, la società non supera la c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione occupata in classifica dalla medesima, e con riferimento alle altre società retrocesse dalla serie C2 alla serie D, secondo il criterio: “Una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2” (l’istante occupa il settimo posto della graduatoria Interregionale e, pertanto, avrebbe diritto al ripescaggio dopo dodici squadre e cioè le sei che la precedono in graduatoria, più le sei retrocesse dalla serie C2). Infatti, l’eventuale esclusione della società dal campionato professionistico, farebbe guadagnare una sola posizione alla società istante nella graduatoria sopra detta e, dunque, risulterebbe assolutamente ininfluente per la medesima. Il ripescaggio dell’istante appare, dunque, impossibile. Massima: Le norme federali escludono dal ripescaggio le società che già ne abbiano tratto vantaggio nelle ultime cinque stagioni. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it Parti: Empoli Football Club S.p.A. contro F.C. Parma S.p.A. - F.I.G.C. – LNP + altri Massima: In merito all’interesse ad agire della parte attrice quale società “controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del 21.07.2004, ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate. Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie...b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa...b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it Parti: Empoli Football Club S.p.A. contro F.C. Parma S.p.A. - F.I.G.C. – LNP + altri Massima: In merito all’interesse ad agire della parte attrice quale società “controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del 21.07.2004, ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate. Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie...b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa...b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it Parti: Empoli Football Club S.p.A. contro F.C. Parma S.p.A. - F.I.G.C. – LNP + altri Massima: In merito all’interesse ad agire della parte attrice quale società “controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del 21.07.2004, ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate. Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie....b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa...b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse Parti: Empoli Football Club S.p.A. contro F.C. Parma S.p.A. - F.I.G.C. – LNP + altri Massima: In merito all’interesse ad agire della parte attrice quale società “controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del 21.07.2004, ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate. Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie.....b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa....b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it Parti: Empoli Football Club S.p.A. contro F.C. Parma S.p.A. - F.I.G.C. – LNP + altri Massima: In merito all’interesse ad agire della parte attrice quale società “controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del 21.07.2004, ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate. Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie...b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa...b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 agosto 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Non iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A di alcune società e ripescaggio dell’Empoli F.C. con iscrizione al prossimo Campionato di Calcio di Serie A in sostituzione delle società illegittimamente ammesse - www.figc.it Parti: Empoli Footoball Club S.p.A. contro A.C. C hievo Verona Srl - F.I.G.C. – LNP + Altri Massima: In merito all’interesse ad agire della parte attrice quale società “controinteressata” ai provvedimenti di ammissione o meno di società consorelle al campionato di calcio, si osserva che la Corte Federale con decisione n. 4 C.F. del 21.07.2004, ha ritenuto che il punto IV , ultimo capoverso (ricorsi), della determinazione del C.F. della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, vada interpretato nel senso che le società controinteressate hanno comunque la possibilità di impugnare davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del Coni i predetti provvedimenti di ammissione da parte delle società controinteressate. Sussistono, d’altronde, le condizioni di ammissibilità alla proposta impugnativa ai sensi del combinato disposto degli art.1, 1 comma, e 2, 1comma, del Regolamento ad hoc All’art. 1, primo comma, è , invero disposto che “Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie...b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico. L’art. 2, primo comma stabilisce poi che la procedura di arbitrato disciplinata nel presente regolamento si basa...b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società e la Federazione ovvero tra una società ed altra società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. Massima: Il regolamento in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici del calcio, cui fa riferimento l’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., pone due condizioni di ammissibilità: - la controversia deve essere relativa all’iscrizione ad un campionato di calcio professionistico; - la controversia deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico affiliata alla F.I.G.C. nella domanda di iscrizione al campionato nazionale di calcio.
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